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Il contratto
di agenzia
giunge di
rado
all'attenzione
della
sezione
fallimentare
dei
Tribunali;
talora la
desuetudine
degli
operatori
(giudici,
curatori
fallimentari
ed avvocati)
con le
peculiarità
della
disciplina
del "nostro"
rapporto può
condurre a
risultati
impropri.
Considerato
che gli
agenti di
commercio e
gli altri
intermediari
di cui ci
occupiamo
rappresentano
una vasta
categoria,
numericamente
tra le più
rilevanti
nel panorama
dell'economia
italiana,
appare
singolare
parlare di
desuetudine,
ma così è:
in sede
fallimentare
l'argomento
è poco
trattato.
Probabilmente
il motivo
principale è
dato dalla
sfiducia
degli
operatori in
procedure
comunque
costose e
raramente in
grado di
consentire
il recupero
delle somme.
Altro motivo
è
sicuramente
individuabile
nella
difficoltà
che si
incontra di
fornire
prova
documentale
del credito
per
provvigioni
ed
indennità,
in un
sistema
giuridico in
cui vige
sovrano il
principio
della
terzietà
della
Curatela
fallimentare.
Eppure il
credito per
provvigioni
e quello per
indennità è
riconosciuto
dalla legge,
pur con dei
limiti
temporali,
come credito
di rango
privilegiato
e dunque ha
maggiori
probabilità
dei normali
crediti
commerciali
di essere
soddisfatto.
In queste
pagine
cerchiamo di
analizzare i
seguenti
punti:
1/4
la prova del
contratto ai
fini dell'opponibilità
al
fallimento
2/4
la natura
privilegiata
del credito
per
provvigioni
ed indennità
3/4
il
fallimento
dell'agente
4/4
la
rappresentanza
processuale
nell'insinuazione
al passivo
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