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Ai sensi
dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 30/6/2003 " 1.
.....l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito
il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria
o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione
volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1
provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei
diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....”. 4.
In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime
giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell’interessato."
Agente2000 ometterà la pubblicazione delle generalità e
degli altri identificativi delle parti, anche con riferimento ai provvedimenti
precedenti alla predetta noma, su semplice richiesta dell'interessato.
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