Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 Le figure: l'agente ed il rappresentante di commercio.

 La bacheca.

• L'intero sito Agente2000, ruota intorno alla figura dell'agente commerciale: gran parte dei materiali sono raggiungibili nelle altre sezioni mentre questa pagina ha solo uno scopo introduttivo e fa riferimento ai concetti basilari.  Le pagine relative alle altre figure, invece, sono ipertesti limitati a settori specifici e consentono di raggiungere tutti gli argomenti attinenti la materia da un unico punto di partenza.

 Leggi  e norme.

Legge 3 marzo 1985 n. 204

Articoli 1742-1753 del codice civile

• Gli Accordi Economici Collettivi

• La Direttiva n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986sugli agenti commerciali indipendenti

 Inquadramento giuridico della figura.

La nozione di agente di commercio è offerta sia del codice civile (art. 1742) che dalla legge istitutiva del ruolo (Legge 3 marzo 1985 n. 204 ): definizioni entrambe sintetiche e puntuali che consentono di individuare subito i caratteri principali della figura nella stabile promozione di affari in una determinata zona. A differenza dell'agente, secondo le predette norme il rappresentante non solo promuove ma conclude persino i contratti, con effetti nella sfera giuridica del preponente.

Nella prassi del commercio, in realtà, non esiste alcun altra differenza tra le due figure, cosicché si può affermare tranquillamente che si tratta di un'unica professione, tant'è che nel linguaggio comune le due espressioni sono fungibili, ed anzi quella più usata è la seconda anche se spesso impropriamente.

Non è improprio invece il riferimento alla disciplina giuridica dell'agenzia commerciale per peculiari tipologie di intermediazione, che senz'altro si caratterizzano e si differenziano da quella codicistica, ma che tuttavia - in difetto di una specifica disciplina legislativa, ad essa devono comunque far riferimento: si pensi in particolare ai promotori finanziari, i quali ambiscono al riconoscimento di una specifica qualifica, ma ancora sono richiesti di sottoscrivere contratti "di agenzia", quando siano "liberi professionisti" e non "dipendenti".

La professione di agente si caratterizza infatti, non lo si era ancora ricordato, per la autonomia ed indipendenza dell'esercizio dell'attività, pur

nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente (cfr. testo degli A.E.C., ancor più preciso del codice civile).

E dunque non possono essere considerati agenti coloro che svolgono attività di promozione della conclusione di affari sulla base di un contratto di lavoro dipendente: sono i c.d. piazzisti, peraltro da non assimilare in toto a coloro che effettuano la vendita diretta a domicilio, sistema oggi disciplinato dalla  Legge 17-08-2005, n. 173, la quale ammette che l'incaricato svolga il proprio lavoro con o senza vincolo di subordinazione, e dunque anche sulla base di un contratto di agenzia (per una pronuncia sulla natura del rapporto di vendita porta a porta cfr. Pret. Fermo, 18/8/97 n. 214 ).

Altra ipotesi che può assumere i caratteri della subordinazione, oppure rientrare a pieno titolo nell'ambito del contratto di agenzia (rectius di rappresentanza commerciale) è la c.d. tentata vendita, diffusa soprattutto nel campo alimentare e nei generi di largo consumo, nella quale l'incaricato consegna, con il proprio automezzo, la merce, e incassa il prezzo: solo le concrete modalità di svolgimento del rapporto potranno consentire di individuare la disciplina effettivamente applicabile.

 

 Le sentenze di Agente2000.

• Vai alla pagina delle sentenze del foro di Fermo

• Vai alle pagine delle massime della Cassazione

 Links

• Vai alla pagina delle associazioni sindacali

 

 Articoli tratti dalla rete.

 
   

 

.