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La nozione di
agente di commercio è offerta sia del codice civile (art. 1742)
che dalla legge istitutiva del ruolo (Legge 3 marzo 1985 n. 204
): definizioni entrambe sintetiche e puntuali che consentono di
individuare subito i caratteri principali della figura nella stabile
promozione di affari in una determinata zona. A differenza dell'agente,
secondo le predette norme il rappresentante non solo promuove ma
conclude persino i contratti, con effetti nella sfera giuridica del
preponente.
Nella prassi
del commercio, in realtà, non esiste alcun altra differenza tra le due
figure, cosicché si può affermare tranquillamente che si tratta di
un'unica professione, tant'è che nel linguaggio comune le due
espressioni sono fungibili, ed anzi quella più usata è la seconda anche
se spesso impropriamente.
Non è
improprio invece il riferimento alla disciplina giuridica dell'agenzia
commerciale per peculiari tipologie di intermediazione, che senz'altro
si caratterizzano e si differenziano da quella codicistica, ma che
tuttavia - in difetto di una specifica disciplina legislativa, ad essa
devono comunque far riferimento: si pensi in particolare ai
promotori finanziari, i quali
ambiscono al riconoscimento di una specifica qualifica, ma ancora sono
richiesti di sottoscrivere contratti "di agenzia", quando siano "liberi
professionisti" e non "dipendenti".
La professione
di agente si caratterizza infatti, non lo si era ancora ricordato, per
la autonomia ed indipendenza dell'esercizio dell'attività, pur
nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente (cfr. testo
degli A.E.C., ancor più preciso del codice civile).
E dunque non
possono essere considerati agenti coloro che svolgono attività di
promozione della conclusione di affari sulla base di un contratto di
lavoro dipendente: sono i c.d. piazzisti, peraltro da non assimilare in
toto a coloro che effettuano la vendita diretta a domicilio, sistema
oggi disciplinato dalla Legge
17-08-2005, n. 173, la quale ammette che l'incaricato svolga il proprio
lavoro con o senza vincolo di subordinazione, e dunque anche sulla base
di un contratto di agenzia (per una pronuncia sulla natura del rapporto
di vendita porta a porta cfr.
Pret. Fermo,
18/8/97 n. 214 ).
Altra ipotesi
che può assumere i caratteri della subordinazione, oppure rientrare a
pieno titolo nell'ambito del contratto di agenzia (rectius di
rappresentanza commerciale) è la c.d. tentata vendita, diffusa
soprattutto nel campo alimentare e nei generi di largo consumo, nella
quale l'incaricato consegna, con il proprio automezzo, la merce, e
incassa il prezzo: solo le concrete modalità di svolgimento del rapporto
potranno consentire di individuare la disciplina effettivamente
applicabile.
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