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In base
all'art. 1753 all'agente di assicurazione (c.d. "in
gestione libera", mentre quello "in economia" è un dipendente) si
applicano le norme del codice civile in materia di agenzia, ma solo in via
residuale in quanto non derogate dagli usi e dagli accordi collettivi (che
disciplinano il rapporto molto più nel dettaglio rispetto agli a.e.c.
degli agenti commerciali), ed in quanto compatibili con l'attività
assicurativa.
L'agente di assicurazione è un collaboratore autonomo, professionista ed
imprenditore, al pari dell'agente di commercio, e può operare anche in
forma societaria: in base all'A.E.C. l'incarico può essere conferito dalla
direzione della compagnia assicurativa o dalla c.d. "gestione in economia"
(agente di città).
Differenze significative con l'agente di commercio si ravvisano sotto il
profilo retributivo: si distingue abitualmente tra provvigione d'acquisto
(che spetta in caso di acquisizione di nuovo portafoglio) e d'incasso (che
spetta man mano che si incassano i premi) e quest'ultima normalmente non
spetta per i premi che maturino successivamente alla cessazione del
rapporto (salva l'ipotesi particolare stabilita dall'art. 20 del nuovo
A.E.C. per le provvigioni unificate); la provvigione d'acquisto spetta
invece anche se la stipula della polizza si perfezioni successivamente,
purché ricorrano le condizioni stabilite dal predetto articolo.
L'accordo collettivo disciplina analiticamente i quattro possibili regimi
di esclusiva, chiarendo nel dettaglio gli obblighi delle parti a seconda
del regime prescelto (ed evitando così di lasciare spazio alle
incomprensioni e conseguenti controversie in cui spesso sfociano i
contratti di agenzia "comuni" in ordine ai limiti ed alle conseguenze
dell'intervento diretto della preponente nella zona): i regimi possibili
sono 1) agente in esclusiva bilaterale assoluta, 2) agente in esclusiva di
marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie,
3) agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio, 4)
agente senza esclusiva di marchio né di territorio.
Ben più analitica rispetto alla normativa "comune" appare la disciplina di
aspetti quali il preavviso e l'indennità sostitutiva dello stesso, nonché
l'indennità di scioglimento del rapporto: peculiare è l previsione per cui
non può costituire giusta causa di recesso l'insufficiente "produzione"
(che, si badi, è cosa diversa dall'attività di "promozione", che non può
mancare), nonché la disciplina della riduzione
del portafoglio.
L'A.E.C., oltre che a categorie particolari di agenti, non si applica al
subagente di assicurazione, il cui rapporto è
soggetto esclusivamente al codice civile alla stregua di un agente di
commercio.
Sul rapporto di agenzia assicurativa incide ora anche la disciplina
comunitaria (Direttiva 2002/92/CE, alla quale gli stati debbono
uniformarsi entro il 15/1/2005): a differenza di quanto previsto per
l'agente commerciale, specie in seguito all'intervento della Corte di
Giustizia, la norma comunitaria prevede la limitazione dell'attività agli
agenti registrati in possesso di rigorosi requisiti. La legge istitutiva
dell'albo prevedeva già, d'altra parte, che la cancellazione fosse causa
di risoluzione del contratto.
La direttiva impone inoltre precisi obblighi di informazione
all'intermediario assicurativo nei rapporti con il cliente: nessuna norma
disciplina invece i rapporti con la compagnia, nè vengono introdotte
previsioni equivalenti a quella che ha reso inderogabile il diritto
all'indennità di scioglimento del rapporto per gli agenti commerciali
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