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Le figure: il broker o mediatore assicurativo.
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La bacheca. |
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Inquadramento giuridico della figura. |
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Il termine broker storicamente identifica nei paesi anglosassoni
innanzitutto i mediatori di borsa, che trattano col pubblico degli
investitori e si rivolgono ai soggetti ammessi a frequentare le borse;
oggi se ne parla con riferimento ai mediatori assicurativi.
Anche in Italia, esso è ormai sinonimo di mediatore, per cui si può sentir
parlare di broker immobiliare (che altri non è che
l'agente di affari in mediazione), di broker nautico (mediatore di
noleggi, ma anche di vendita di imbarcazioni), di
e-broker e altro ancora; più comunemente, ci si
riferisce al broker assicurativo: di questa figura,
ormai tipizzata, si occupa qui Agente2000.
La legge 792/84 definisce la figura, con tecnica legislativa in sè
discutibile, senza tipizzare la fattispecie contrattuale cui dà vita la
sua attività; la normativa, esaurito il preambolo di natura definitoria (art.1 e 2) si
occupa essenzialmente di disciplinare l'albo (condizioni per
l'iscrizione, sanzioni, procedimento disciplinare, cancellazione): poco
o nulla dice della disciplina dei rapporti che si instaurano con le
parti.
Potrebbe ritenersi quindi che trovino applicazione le norme del codice
sulla mediazione: ma a ben vedere esse non sono del tutto compatibili;
se è vero che come il mediatore codicistico il broker viene pagato a
provvigione e che come questi può svolgere incarichi nella fase
esecutiva del contratto concluso suo tramite (in particolare nella fase
della liquidazione del danno), a differenza dell'altro il
mediatore assicurativo non è tenuto ad astenersi dall'assumere vincoli
contrattuali con tutte e due le parti, ma - in base alla legge - solo
con la compagnia di assicurazione.
Dunque, il broker esercita una attività professionale (non è
concepibile, anzi vietato, un brokeraggio occasionale) rivolto a mettere
in diretta relazione (non sono ammessi ulteriori fasi di
intermediazione) con una impresa assicurativa o riassicurativa, con le
quali non c'è impegno di sorta, soggetti che intendano provvedere alla
copertura dei propri rischi (grandi imprese, pubbliche amministrazioni:
la legittimità del ricorso alla figura del broker assicurativo da parte
della Pubblica amministrazione è stata recentemente ribadita dalla
Corte
di Cassazione con la sentenza
della Sez. III, 07/02/2005, n. 2416).
Al broker è attribuito il compito di assistere le parti nella
determinazione dei contenuti del contratto, ed opera pertanto sia come
consulente che come "distributore", ricercando le migliori condizioni
che vengono praticate sul mercato.
Dal punto di vista pratico il broker opera come persona fisica o
giuridica, avvalendosi di collaboratori (autonomi o dipendenti) ed
agisce sulla base di una lettera di incarico da parte del cliente che lo
legittima a contrattare con l'assicurazione. Nella prassi accordi
vengono stipulati anche con le compagnie, tant'è che AIBA e ANIA hanno
concordato un modello di "accordo di mediazione assicurativa", che
garantisce al broker la corresponsione della provvigione da parte dalla compagnia.
La figura professionale delineata dalla normativa nazionale rischia di
porsi in contrasto con la Dir. CEE 2002/92, che mira alla unificazione
delle varie figure di intermediari, nel tentativo di uniformare le varie
legislazioni statali. D'altra parte la sostanziale deregolamentazione
introdotta dal legislatore comunitario rispecchia l'andamento del
mercato, in cui si sono affacciati operatori alternativi, quali la
bancassicurazione, ed i siti web che offrono
prodotti assicurativi.
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Le sentenze
di Agente2000. |
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