Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 Le figure: l'agente di affari in mediazione..

 La bacheca.

 Leggi  e norme.

Legge 3 febbraio 1989 n. 39

D.M. 21.12.1990 N.452

Legge 57/2001 Art. 18

 
 Inquadramento giuridico della figura.

Si afferma comunemente e correttamente che l’attività del mediatore (agente di affari in mediazione, merci e servizi) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza .

Al fine di limitare i ben noti fenomeni di abusivismo, da tempo presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Ruolo (distinto in quattro sezioni: agenti immobiliari; agenti merceologici; agenti con mandato a titolo oneroso; agenti in servizi vari) nel quale devono iscriversi coloro che, a titolo individuale o sotto forma societaria, intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo "occasionale" o discontinuo. Costoro sono tenuti a depositare i propri moduli contrattuali standard presso la CCIAA.

La disamina di alcuni contratti (rinvenibili anche via web) lascia tuttavia non poco perplessi: si va dal conferimento di mandato a vendere in esclusiva all'assunzione da parte del mediatore dell'obbligo di promuovere la vendita, ed altre amenità.

In realtà, ai sensi del codice civile - e della costante ed unanime giurisprudenza di legittimità - il nucleo dell'attività di mediazione è costituito semplicemente dalla attività materiale di messa in relazione delle parti e dall'opera (una volta che questo contatto sia stato stabilito) diretta ad agevolare la conclusione dell'affare.

L'attività di mediazione potrebbe pertanto anche esaurirsi nel fatto di mettere in relazione le parti o addirittura nella semplice indicazione delle persone dei contraenti o dell'affare, sempre che le informazioni comunicate costituiscano il risultato di una ricerca compiuta dal mediatore.

Conseguentemente l'attività di assistenza nelle pratiche necessarie ed opportune per la conclusione dell'affare costituisce mera attività complementare e se del caso - ma bisogna verificare il singolo incarico - retribuibile separatamente ed anche qualora l'affare non si concluda.

Fuori luogo appare in ogni caso l'assunzione da parte del mediatore dell'incarico di "promuovere la vendita" (tipico dell'agente di commercio): quid iuris quando il mediatore non compie sufficiente attività in tal senso? Si dovrebbe ritenere che egli si esponga ad una responsabilità per danni, per inadempimento contrattuale: ipotesi che contrasta con il "comune sentire" ma che sul piano giuridico è ineccepibile (basti pensare al caso del conferimento dell'incarico in esclusiva con previsione di penali e lunga durata).

Parimenti "deviata" deve ritenersi l'ipotesi di conferimento di mandato a vendere: qui addirittura (se non fosse per la carenza della richiesta pubblicità della procura, almeno per le vendite immobiliari) si profilerebbe una vera e propria rappresentanza giuridica con il conseguente vincolo definitivo per la parte (altro è la rappresentanza nell'esecuzione - e non già nella stipulazione - del contratto di cui all'art. 1761 cod. civ.).

Strumento più corretto è quello di conferire l'incarico all'agente con facoltà di raccogliere proposte irrevocabili d'acquisto, che se accettate dal futuro venditore comportano la stipula del preliminare.

 Le sentenze di Agente2000.
 
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 Articoli tratti dalla rete.

 Dal sito dell'Anama

Prot. 722.11 - DL 2031 bis contenente all’art. 40 disposizioni transitorie per l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.

Prot. 724.11 - Legge 12.12.2002 n. 273

La vessatorietà nella mediazione immobiliare (link al sito della Camera di Commercio di Milano)