Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 Le figure: il procacciatore di affari.

 La bacheca.

• Il procacciatore non è un mediatore: la differenza sta nell'incarico (Cass. civ., sez. III 16-12-2005, n. 27729).

• Ancora una pronuncia della cassazione che ribadisce i caratteri distintivi della figura del procacciatore rispetto a quella dell'agente, pur rinviando alla disciplina di questa in via analogica: Cass. civ., sez. Lavoro 24-06-2005, n. 13629.

 Leggi  e norme.

• nessuna norma menziona specificamente il procacciatore

 Inquadramento giuridico della figura.
Nella prassi commerciale le aziende ricorrono spesso alla collaborazione di soggetti ai quali viene conferito l'incarico di promuovere la conclusione di affari senza che ciò possa comportare l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di agenzia: le motivazioni possono essere le più svariate, spesso certamente legittime (ad esempio l’utilizzo in mercati e settori nei quali un’azienda non desidera impegnarsi in maniera diretta, e preferisca per un determinato periodo di tempo semplicemente "esplorare" il mercato), ma talvolta anche contro la legge (sia in termini di tutela dell'intermediario che di elusione di normative fiscali e/o previdenziali).

Quella del procacciatore di affari, invero, è una figura atipica, non disciplinata dal codice civile nè da leggi speciali, ma tuttavia legittima in quanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico: ad essa vengono riferite fatticpsecie non inquadrabili nè nell'agenzia, nè nella mediazione, nè tantomeno nel rapporto di lavoro dipendente (Cass. civ., sez. Lavoro 25-01-2005, n. 1441)

La differenza fondamentale tra l'agente ed il procacciatore risiede nel fatto che il secondo non assume alcun obbligo di promozione, tanto meno con il carattere della stabilità: il procacciatore si limita a segnalare potenziali clienti, non necessariamente all'interno di un territorio limitato (è chiaro che non dovrebbe ingerirsi in una zona dove c'è già un agente in esclusiva.

Il rapporto è dunque molto più libero, dovendosi escludere qualsiasi vincolo di esclusiva, così come l'applicazione degli istituti previsti dal codice e dagli A.E.C. in caso di cessazione del rapporto, come il preavviso o il diritto ad indennità, anche se nulla esclude che le parti possano pattuire specificamente la loro applicazione (Pret. Fermo, 8/2/97 n. 1), cosa che peraltro accade raramente, proprio in considerazione delle esigenze che questo tipo di rapporto sottende.

Al rapporto di procacciamento devono comunque ritenersi applicabili in via analogica quelle norme dettate dal codice per il contratto di agenzia che non presuppongono la stabilità (Cass. civ., sez. III, 09-12-2003, n. 18736, Cassazione Civile, sez. II., 6 aprile 2000, n. 4327; Cassazione civile, sez. lavoro 8 febbraio 1999, n. 1078). Deve per contro  escludersi l'applicabilità degli accordi economici collettivi.

In astratto, non depongono contro l'ammissibilità di siffatta soluzione contrattuale circostanze quali la lunga durata del rapporto e la continuatività dello stesso, purché si possa dimostrare che l'attività di promozione avviene senza stabilità, intesa anche come obbligatorietà (contra: Pret. Fermo, 13/10/98 n. 230: "la durata del rapporto, svoltosi nell’arco di ben sei anni, il numero degli affari promossi, oltre duecento nell’ultimo periodo di poco più di un anno, e la omogeneità territoriale di essi induce a qualificare il rapporto in questione come rapporto di agenzia") e dunque occasionalmente (Cass. civ., sez. Lavoro 24-06-2005, n. 13629)

In linea teorica, neppure in presenza di un potere direttivo, che si esplichi nel controllo dei risultati e nella emanazione di istruzioni operative, può a priori affermarsi la sussistenza di ipotesi tipiche di lavoro (autonomo o dipendente) o della ipotesi atipica riconducibile alla nozione di prestazione lavorativa "continuativa e coordinata" (art.409 n.3 cpc): esauriente appare al riguardo la motivazione resa in Pret. Fermo, 18/8/97 n. 214.

Ove al contrario, sussistano nello specifico le caratteristiche del rapporto di agenzia, a nulla varrà il ricorso al diverso "nomen iuris", ben potendo l'intermediario reclamare i benefici riconosciuti dalla legge agli agenti commerciali.

Ciò, beninteso, nell'ipotesi in cui la stipula del contratto di procacciamento (o conferimento dell'incarico, che dir si voglia) non corrisponda in realtà ad un tentativo di eludere l'applicazione delle norme di legge in materia di agenzia, sia sul piano squisitamente contrattuale che su quello pubblicistico (dal punto di vista fiscale il procacciatore che svolge attività non del tutto occasionale è comunque soggetto I.V.A.; parimenti deve ritenersi la necessità dell'iscrizione al Registro delle Imprese) ed - in particolare - previdenziale.

Il procacciatore d’affari non va confuso invece con il mediatore (agente di affari in mediazione), con il quale condivide la caratteristica dell'assenza di stabilità del rapporto, in quanto il primo svolge la sua attività nell’interesse esclusivo del preponente, mentre l'attività del secondo è improntata alla totale imparzialità e terzietà rispetto alle parti contraenti (Cass. civ., sez. III 16-12-2005, n. 27729; Cassazione Civile, sez. II., 6 aprile 2000, n. 4327).

 Le sentenze di Agente2000.

Pret. Fermo, 13/10/98 n. 230

Pret. Fermo, 18/8/97 n. 214

Pret. Fermo, 8/2/97 n. 1

Pret. Fermo,  25/10/96 n. 270

 

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