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Nella prassi commerciale le aziende
ricorrono spesso alla collaborazione di soggetti ai quali viene
conferito l'incarico di promuovere la conclusione di affari senza
che ciò possa comportare l'instaurazione di un vero e proprio
rapporto di agenzia: le motivazioni possono essere le più svariate,
spesso certamente legittime (ad
esempio l’utilizzo in mercati e settori nei quali un’azienda non
desidera impegnarsi in maniera diretta, e preferisca per un
determinato periodo di tempo semplicemente "esplorare" il mercato),
ma talvolta anche contro la legge (sia in termini di tutela
dell'intermediario che di elusione di normative fiscali e/o
previdenziali). Quella del
procacciatore di affari, invero, è una figura atipica, non
disciplinata dal codice civile nè da leggi speciali, ma tuttavia
legittima in quanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento
giuridico: ad essa vengono riferite fatticpsecie non inquadrabili nè
nell'agenzia, nè nella mediazione, nè tantomeno nel rapporto di
lavoro dipendente (Cass.
civ., sez. Lavoro 25-01-2005, n. 1441)
La differenza fondamentale tra
l'agente ed il procacciatore risiede nel fatto che il secondo non
assume alcun obbligo di promozione, tanto meno con il carattere
della stabilità: il procacciatore si limita a segnalare potenziali
clienti, non necessariamente all'interno di un territorio limitato
(è chiaro che non dovrebbe ingerirsi in una zona dove c'è già un
agente in esclusiva.
Il rapporto è dunque molto più
libero, dovendosi escludere qualsiasi vincolo di esclusiva, così
come l'applicazione degli istituti previsti dal codice e dagli
A.E.C. in caso di cessazione del rapporto, come il preavviso o il
diritto ad indennità, anche se nulla esclude che le parti possano
pattuire specificamente la loro applicazione (Pret.
Fermo, 8/2/97 n. 1), cosa che
peraltro accade raramente, proprio in considerazione delle esigenze
che questo tipo di rapporto sottende.
Al rapporto di procacciamento
devono comunque ritenersi applicabili in via analogica quelle norme
dettate dal codice per il contratto di agenzia che non
presuppongono
la stabilità (Cass. civ., sez. III, 09-12-2003, n. 18736, Cassazione Civile, sez. II., 6 aprile 2000, n. 4327; Cassazione civile, sez.
lavoro 8 febbraio 1999, n. 1078).
Deve per contro escludersi
l'applicabilità degli accordi economici collettivi.
In astratto, non depongono contro
l'ammissibilità di siffatta soluzione contrattuale circostanze quali
la lunga durata del rapporto e la continuatività dello stesso,
purché si possa dimostrare che l'attività di promozione avviene
senza stabilità, intesa anche come obbligatorietà (contra: Pret.
Fermo, 13/10/98 n. 230: "la
durata del rapporto, svoltosi nell’arco di ben sei anni, il numero
degli affari promossi, oltre duecento nell’ultimo periodo di poco
più di un anno, e la omogeneità territoriale di essi induce a
qualificare il rapporto in questione come rapporto di agenzia") e
dunque occasionalmente (Cass.
civ., sez. Lavoro 24-06-2005, n. 13629)
In linea teorica, neppure in
presenza di un potere direttivo, che si esplichi nel controllo dei
risultati e nella emanazione di istruzioni operative, può a priori
affermarsi la sussistenza di ipotesi tipiche di lavoro (autonomo o
dipendente) o della ipotesi atipica riconducibile alla nozione
di prestazione lavorativa "continuativa e coordinata" (art.409 n.3 cpc):
esauriente appare al riguardo la motivazione resa in
Pret. Fermo, 18/8/97 n. 214.
Ove al contrario, sussistano nello
specifico le caratteristiche del rapporto di agenzia, a nulla varrà
il ricorso al diverso "nomen iuris", ben potendo l'intermediario reclamare i benefici riconosciuti dalla
legge agli agenti commerciali.
Ciò, beninteso, nell'ipotesi in cui
la stipula del contratto di procacciamento (o conferimento
dell'incarico, che dir si voglia) non corrisponda in realtà ad un
tentativo di eludere l'applicazione delle norme di legge in materia
di agenzia, sia sul piano squisitamente contrattuale che su quello
pubblicistico (dal punto di vista fiscale
il procacciatore che svolge attività non del tutto occasionale è
comunque soggetto I.V.A.; parimenti deve ritenersi la necessità
dell'iscrizione al Registro delle Imprese) ed - in particolare -
previdenziale.
Il procacciatore d’affari non va
confuso invece con il mediatore (agente
di affari in mediazione), con il quale condivide la
caratteristica dell'assenza di stabilità del rapporto, in quanto il
primo svolge la sua attività nell’interesse esclusivo del
preponente, mentre l'attività del secondo è improntata alla totale
imparzialità e terzietà rispetto alle parti contraenti
(Cass.
civ., sez. III 16-12-2005, n. 27729; Cassazione Civile, sez. II., 6 aprile 2000, n. 4327). |