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L'espansione del
mercato degli
investimenti mobiliari ha da diversi anni fatto emergere la figura del
promotore finanziario; soggetto qualificabile come colui che, su
incarico dell'intermediario finanziario - prima S.I.M. ed ora S.G.R. -
cura l'offerta fuori sede dei prodotti finanziari, promuovendone la
conclusione.
La
natura dell'attività, la specifica professionalità richiesta, la
disciplina normativa inserita nell'ambito della legge istitutiva delle
S.I.M., non impediscono che - ove ne ricorrano le caratteristiche - il
rapporto che lega il promotore all'azienda possa essere inquadrato
nell'ampio genere del contratto di agenzia. Più precisamente la nuova
figura può indistintamente confluire nel lavoro subordinato, nel rapporto
di agenzia o nello schema del mandato sulla base di scelte contrattuali
liberamente operate dalle parti, riferite, alle concrete modalità con le
quali si sviluppa il rapporto tra impresa di investimento e promotore.
La lg. 2/1/91 n.1
(e successivamente l'art.23 del d.lgs 23/7/96 n.415 oggi sostituito dall'art.31
del d.lgs 4/2/98 n.58) qualifica promotore di servizi finanziari colui
che "in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita
professionalmente l'attività di cui al comma 1", laddove il comma 1
prevede che l'offerta dei prodotti finanziari in luogo diverso dalle sedi
aziendali vada effettuata esclusivamente tramite tale specifica figura.
Questa legge inoltre istituisce presso la Consob, l'Albo unico nazionale
dei promotori di servizi finanziari differenziandolo dall'Albo degli
agenti.
Il legislatore
dunque non ha voluto creare una nuova tipologia contrattuale, ma ha
soltanto voluto individuare requisiti e caratteristiche che deve
necessariamente possedere colui che è chiamato a svolgere una siffatta
attività, al fine di tutelare la trasparenza nell'ambito di un così
delicato settore (cfr. in giurisprudenza
Pret. Fermo 11/6/98), consentendo all'autonomia privata
l'inquadramento del rapporto all'interno di schemi contrattuali
diversificati, in ragione delle concrete modalità di svolgimento.
Si avrà quindi
rapporto di lavoro subordinato se esso sarà caratterizzato dalla
dipendenza e dalla direzione da parte dell'azienda (art.2094 c.c,
cfr Cass. civ., sez. Lavoro
24-11-2003, n. 17797);
si avrà invece rapporto di agenzia se verrà espressamente stipulato un
contratto in tal senso o se, indipendentemente dalla sottoscrizione di uno
specifico documento (o anche qualora se ne formi uno dal contenuto
apparentemente finalizzato all'inquadramento in altra fattispecie, quali
le ormai ben note CO.CO.CO.), in concreto ricorranno le caratteristiche di
cui all'art.1742 c.c. A tal proposito va
evidenziato come si sia ritenuto che la previsione di un minimo fisso
garantito non impedisca di qualificare il rapporto come di agenzia (Pret.
Fermo, 4/11/94 n. 345)
Nè si può escludere
a priori l'applicabilità di differenti schemi contrattuali (come il
mandato).
Il promotore può
anche essere considerato imprenditore in proprio, tanto che recentemente
la
Cassazione ha ritenuto ammissibile
la dichiarazione di fallimento di un promotore che disponga di una propria
autonoma organizzazione (che esorbiti, ovviamente, le dimensioni della
piccola impresa).
Questo sul piano
civilistico: per quanto riguarda l'aspetto previdenziale la situazione è
molto meno chiara: segui questo link per un
approfondimento.
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