Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 Le figure: il promotore finanziario.

 La bacheca.

L’Italia dei Promotori Finanziari: dati al 11/08/2006. Uno studio di Claudio Marassi, dirigente sindacale della FABI di Gorizia (file Word)

Sentenza Tar del Lazio del 2 maggio 2006 n.3055: sono di competenza del Giudice Ordinario le controversie sulla tenuta dell'albo nazionale dei promotori finanziari (Giurdanella.it)

• dal sito della Snaprofin: bozza del primo contratto collettivo dei promotori finanziari agenti (file PDF)

Cass. civ., sez. I, 20-03-2003, n. 4081:  si ha gestione patrimoniale ove siano presenti gli elementi del mandato e dello svolgimento su base discrezionale ed individualizzata; ove difettino tali elementi, si è al di fuori della gestione patrimoniale, rientrandosi nell'area, consentita ai promotori finanziari, della consulenza ed assistenza nelle attività decisionali del cliente

 Leggi  e norme.

• Nuova direttiva europea 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Direttiva 2002/65/CE commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 

Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 11522 del 1 luglio 1998 (PDF)

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 30 e 31)

 Inquadramento giuridico della figura.

L'espansione del mercato degli investimenti mobiliari ha da diversi anni fatto emergere la figura del promotore finanziario; soggetto qualificabile come colui che, su incarico dell'intermediario finanziario - prima S.I.M. ed ora S.G.R. - cura l'offerta fuori sede dei prodotti finanziari, promuovendone la conclusione.

La natura dell'attività, la specifica professionalità richiesta, la disciplina normativa inserita nell'ambito della legge istitutiva delle S.I.M., non impediscono che - ove ne ricorrano le caratteristiche - il rapporto che lega il promotore all'azienda possa essere inquadrato nell'ampio genere del contratto di agenzia. Più precisamente la nuova figura può indistintamente confluire nel lavoro subordinato, nel rapporto di agenzia o nello schema del mandato sulla base di scelte contrattuali liberamente operate dalle parti, riferite, alle concrete modalità con le quali si sviluppa il rapporto tra impresa di investimento e promotore.

La lg. 2/1/91 n.1 (e successivamente l'art.23 del d.lgs 23/7/96 n.415 oggi sostituito dall'art.31 del d.lgs 4/2/98 n.58) qualifica promotore di servizi finanziari colui che "in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di cui al comma 1", laddove il comma 1 prevede che l'offerta dei prodotti finanziari in luogo diverso dalle sedi aziendali vada effettuata esclusivamente tramite tale specifica figura. Questa legge inoltre istituisce presso la Consob, l'Albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari differenziandolo dall'Albo degli agenti.

Il legislatore dunque non ha voluto creare una nuova tipologia contrattuale, ma ha soltanto voluto individuare requisiti e caratteristiche che deve necessariamente possedere colui che è chiamato a svolgere una siffatta attività, al fine di tutelare la trasparenza nell'ambito di un così delicato settore (cfr. in giurisprudenza Pret. Fermo 11/6/98), consentendo all'autonomia privata l'inquadramento del rapporto all'interno di schemi contrattuali diversificati, in ragione delle concrete modalità di svolgimento.

Si avrà quindi rapporto di lavoro subordinato se esso sarà caratterizzato dalla dipendenza e dalla direzione da parte dell'azienda  (art.2094 c.c, cfr Cass. civ., sez. Lavoro 24-11-2003, n. 17797); si avrà invece rapporto di agenzia se verrà espressamente stipulato un contratto in tal senso o se, indipendentemente dalla sottoscrizione di uno specifico documento (o anche qualora se ne formi uno dal contenuto apparentemente finalizzato all'inquadramento in altra fattispecie, quali le ormai ben note CO.CO.CO.), in concreto ricorranno le caratteristiche di cui all'art.1742 c.c. A tal proposito va evidenziato come si sia ritenuto che la previsione di un minimo fisso garantito non impedisca di qualificare il rapporto come di agenzia (Pret. Fermo, 4/11/94 n. 345)

Nè si può escludere a priori l'applicabilità di differenti schemi contrattuali (come il mandato).

Il promotore può anche essere considerato imprenditore in proprio, tanto che recentemente la Cassazione ha ritenuto ammissibile la dichiarazione di fallimento di un promotore che disponga di una propria autonoma organizzazione (che esorbiti, ovviamente, le dimensioni della piccola impresa).

Questo sul piano civilistico: per quanto riguarda l'aspetto previdenziale la situazione è molto meno chiara: segui questo link per un approfondimento.

 Le sentenze di Agente2000.

Pret. Fermo 11/6/98

Pret. Fermo 7/9/96 n. 225

Pret. Fermo 4/11/94 n. 345

 Links

associazioni e sindacati

ANASF - Associazione Nazionale Promotori Finanziari

Snaprofin: Sindacato Nazionale Autonomo dei Promotori Finanziari FABI

FEDERPROMM: Federazione Promotori Finanziari

Promotori finanziari UIL C.A.

Coordinamento Promotori FIBA-CISL

SOFI - Sindacato Operatori Finanziari (aderente alla Cisl)

 

Portali e siti specialistici

LONDON MARKET RESEARCH: pagina di links a portali finanziari

PORTALINO: "Il portale dei promotori finanziari italiani".

Promotori.com: dedicato alla preparazione dell'esame da promotore.

Saranno promotori:come sopra.

PF Online: news e statistiche del settore

CorsoPromotori.it: ancora un sito per la preparazione all'esame di promotore

Consulenza Finanziaria:  portale dedicato alla categoria

 

Altre pagine

Consob: Commissione NAzionale per le Società e la Borsa

Assoreti: Associazione Nazionale delle Società di Intermediazione Mobiliare e delle Banche che collocano presso il pubblico prodotti finanziari, bancari e assicurativi avvalendosi di reti di promotori finanziari.

Assogestioni: associazione delle società che svolgono attività di gestione del risparmio. Nata nel marzo del 1984

EFPA - European Financial Planning Association.

 

 Articoli tratti dalla rete.

Solferini: Il Promotore Finanziario ed il collocamento di obbligazioni ad alto rischio (Tidona.com)

Mastrorosa: Internet, intermediazione finanziaria e tutela dell'investitore on line (Altalex)

• Mastrorosa: La responsabilità della SIM nota alla sent. 1692-2004 del Tribunale di Lecce  (Altalex)

• Fabrizio Vedana: La consulenza finanziaria: da attività riservata ad attività libera e possibili profili di gestione abusiva (Dirittosuweb)

• S. Cimino: nota a cassazione 20 marzo 2003, n. 4081 sulla gestione “abusiva” di patrimoni mobiliari (diritto.it)

• M. Bessone: Sollecitazione del pubblico risparmio, servizi di investimento e contratti "a distanza". L' e-commerce del mercato finanziario (Jei - Jus e internet)

• M. Bucarella - Finanza online e promotori finanziari (NetJus)

• L. Guglielmi - Promotori finanziari e tied-agent. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari e la regolamentazione comunitaria (Tidona.com)