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Il subagente è, ovviamente, l'agente dell'agente: dietro
questa facile definizione si nascondono tuttavia molti problemi. Si tratta di una figura riconosciuta in alcuni settori (subagente
di assicurazione) ma spesso di incerti contorni in altri.
La
legge 48/79 definisce subagente professionista colui che, con l'onere di
gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la
sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non
esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Si sostiene talora che poiché l'agente-preponente non può
essere parificato agli aderenti alle associazioni degli industriali o dei
commercianti, non possano trovare applicazione gli accordi collettivi.
Altre pronunce affermano che il rapporto di
subagenzia può essere regolato dalle norme del contratto di agenzia solo
in parte, essendo incompatibili alcune di esse con la specifica natura
delle prestazioni (a causa del collegamento negoziale con il contratto
principale di agenzia).
La Suprema Corte
di Cassazione (Sezione Lavoro n. 5577 del
7 giugno 1999 e n. 5827 del 22 aprile
2002) ha comunque riconosciuto
il diritto del subagente all’indennità sostitutiva del preavviso e a
quella di cessazione del rapporto, in base agli articoli 1750 e 1751 del
codice civile (nel caso di subagenzia assicurativa:
Cass. Sez. Lavoro n. 3196 del 2006)
Andrebbe fatta più chiarezza, sia a livello legislativo
(per le assicurazioni c'è un progetto di legge) sia a livello
contrattuale: tuttavia, allo stato, gli a.e.c. (specie quello
assicurativo) non si applicano.
Resta altresì
escluso che possa trovare applicazione al subagente la disciplina sulla
iscrizione al ruolo degli agenti (Cass.
civ., sez. Lavoro, 19-05-2003, n. 7844)
Certo è che il subagente non ha nulla a che vedere con il
libero procacciatore di affari (produttore, nella terminologia
assicurativa), in quanto - a differenza di quest'ultimo - egli assume uno
specifico obbligo di svolgere attività promozionale in favore dell'agente,
al pari di quella che quest'ultimo assume verso il preponente (ma per i
limiti dell'obbligo di fedeltà, nel rispetto del principio di buona
fede:
Cass. civ., sez. Lavoro
10-05-2006, n. 10728).
La disciplina dei
rapporti tra le parti è dunque rimessa alla autonomia negoziale.
In particolare nel
settore assicurativo il subagente, che gestisce a proprie spese un
portafoglio clienti, assume l'obbligo di riscuotere i premi ed effettuare
altre prestazioni accessorie come le conseguenti operazioni di
contabilità; la firma della polizza spetta invece sempre all'agenzia, non
avendo egli il potere di impegnare la compagnia. Sulle differenze tra
agente e subagente di assicurazione:
Cass. civ., sez. III 06-08-2004, n.
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