rappresentata dal sig. Domenico Trucchi;
la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
(FNAARC), rappresentata dal suo Presidente Ugo Volpi; dai Vice Presidenti
iorgio Caleffi, Luigi Contini, Ugo Dessy, Franco Mazza, Antonino Passarello e
Karl Schorn; dai membri della Giunta Esecutiva Lino Cascone, Egidio Casorati,
Gabrio Cereda, Alvaro Cocchi, Adalberto Corsi, Giuseppe Falcone, Gabriele
Mazzanti, assistiti dal Direttore Generale Gianfranco Gatelli;
l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (UIL-Tu.CS),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Nazionale
Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari Nazionali Renzo Canella, Giulio Lattanzi,
Michele Malerba, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli, unitamente ad una delegazione
composta dal Coordinatore Nazionale Agenti Rappresentanti comm. Giulio Bellatti,
e dai sigg.ri Bellotti Carlo, Bille Armando, Borea Paolo, Bove Giuseppe,
Buschini Giuseppe, Bussotti Giorgio, Capua Aldo Carmelo, Cavallo Luigi, Coccia
Barnardo, Colombo Giovanni, Denichilo Romano, Giavarini Giancarlo, Giunti Mario,
Marsili Rino, Massimino Michele, Messeri Alessandro, Mornacchi Pio, Oppici
Eugenio, Pata Cesare, Salani Eolo, Santovincenzo Giorgio, Tinelli Giuseppe,
Tusini Gianfranco, Zanconato Giuseppe;
con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL), nella persona
del Segretario Confederale Silvano Veronese;
l'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI),
rappresentata dal suo Presidente dott. Francesco Pasquale, dal Vice Presidente
Vicario gr. uff. Renzo Righetti, dai Vice Presidenti rag. Paolo Battaglia, dott.
Umberto Brugnara, cav. Alfredo Ragazzoni, dott. Enrico Nicolini, rag. Michele
Vasanelli, sig. Ciano Donadon e dal rag. Giambattista Angeli;
si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il
presente accordo economico collettivo per la disciplina rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale in sostituzione di quello del 19 dicembre 1979.
Il giorno 16 novembre 1988, in Roma,
tra
la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal
Presidente On. Cav. Lav. dott. ing. Sergio Pininfarina, assistito dal Vice
Presidente dott. Carlo Patrucco, dal Direttore Generale, dott. Paolo Annibaldi,
dal Vice Direttore Centrale per i Rapporti Sindacali Avv. Arturo Parisi e dal
responsabile del settore dott. Giampiero Bondanini;
con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Signori:
Aldo Abenavoli, Girolamo Accardo, Raoul Bardelli, Enrico Bono, Massimo Bruni,
Giuliano Cabassi, Lorenzo Cattaneo, Mauro Catteruccia, Paolo Cazzani, Antonio
Cetara, Manfredi Ciaburri, Carlo Cigna, Giorgio Cilenti, Cesare Cristina,
Antonio Cusini, Antonio Dal Brun, Gianni Dehò, Girolamo Di Carmine, Domenico
Durante, Francesco Falcinelli, Ulderico Falconi, Carlo Fanin, Umberto Ferraro,
Raniero Finicelli, Alessandro Firpo, Mario Giudici, Felice Guasco, Giuseppe
Guercetti, Marco Laganà, Mario Leardi, Giovambattista Leonardi, Giuseppe Lesca,
Giulio Longhi, Alberto Macchi, Francesco Maggiolini, Luigi Magni, Pietro
Martini, Roberto Menocci, Gioacchino Migliorisi, Vincenzo Moretti, Remigio
Mugnaini, Alberto Orefici, Aldo Pellegrino, Franco Pirinoli, Roberto Piva,
Maurizio Pizzolotto, Fabrizio Poletti, Giampaolo Pozzi, Gianluigi Proserpio,
Flavio Radice, Giorgio Rampoldi, Roberto Rizzoli, Aristide Roselli, Luciano Rosi
Belliere, Pietro Ruffini, Luciano Salucci, Guido Salvi, Vito Scialla, Antonio
Statella, Angelo Tarditi, Tullio Toledo, Daniele Turozzi, Giorgio Usai, Massimo
Vinciguerra, Salvatore Vitali;
l'Associazione Sindacale Intersind, rappresentata dal Presidente dott.
Agostino Paci, assistito dal Direttore Generale dott. Giuseppe Capo e dal dott.
Marcello Lanza, con la partecipazione dell'avv. Franco Cassiani Ingoni e del
dott. Ciro Mazzagatti;
la Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente On.
Dario Mengozzi, dal Segretario Generale dott. Vincenzo Mannino, assistiti dal
dott. Carlo Bagni e dal dott. Giovanni Zaccone;
e
la Federazione Nazionale Agenti Rappresentanti Viaggiatori Piazzisti (FNARVEP),
rappresentata dal Vice Segretario Nazionale Rag. Bianco Cortinovis, dai
Dirigenti Nazionali sig. Sergio De Aldisio, dott. Cesare Gobbi, rag. Nerio
Marabini, Giorgio Bortolani e Bruno Sangermano, con l'assistenza della Federazione
Nazionale Commercio Turismo e Terziario (CISNAL) rappresentata dal
Segretario Nazionale avv. Luigi Gabriele, dai Vice Segretari Nazionali Bruno
Mariani, Antonio Piscopo e Giancarlo Simonetti;
con la partecipazione della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali
Lavoratori (CISNAL), rappresentata dal Segretario Confederale dott. Giorgio
Verzelli;
si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il
presente accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia
e rappresentanza commerciale in sostituzione di quello del 19 dicembre 1979.
Art. 1.
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di
commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali
rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana, dall'Associazione sindacale «Intersind», dall'Asap,
nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative
italiane.
Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1732 del cod.
civ., indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte
di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed
indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi
dell'articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di
itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'articolo 1746 c.c. devono
tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale,
tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato
in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata
sulla esecuzione della sua attività.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1983. Le norme del presente
accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli
di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1983.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto
esclusivo l'esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe
espressamente previste nell'accordo stesso, nonché coloro che in qualità di
agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui agli articoli 10 e 13 -
non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o
rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso
genere di prodotti.
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ARTICOLO 1.
Art. 2.
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più agenti rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte
che siano in concorrenza fra loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante
dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso che l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di
esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da
darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente
per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare
sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
CHIARIMENTO A VERBALE ALL'ARTICOLO 2.
Art. 3.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo
indeterminato. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o
rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive
modificazioni.
Art. 4.
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con
esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'articolo 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima
della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5.
L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente
informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita.
Art. 6.
L'agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una provvigione, determinata di norma in misura percentuale.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo
a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità
dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della
riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la
sola
attività di recupero degli insoluti.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne
ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in caso insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore
all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima
senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato affidatogli.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima
della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai comma
precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e
regolare esecuzione degli affari in corso.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per
l'accettazione o il rifiuto da parte del preponente delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente.
In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma nel contratto individuale, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini
del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
NORMA TRANSITORIA ALL'ARTICOLO 6.
Art. 7.
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni
trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto provvigioni, nonchè il
relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali
ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta
a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo
credito per tale titolo. E' in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 percento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre
90 giorni ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in forma
percentuale.
Art. 8.
Quando sia pattuito per iscritto uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del
compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione nè essere comunque superiore al 13 per cento della perdita subita dalla ditta.
Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo star del credere non
verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon
fine.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello «star del credere» conteggiato sulla perdita
anzidetta.
Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni
maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura
della provvigione superi il 12 per cento.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante, uno «star del credere» al di sopra dei limiti
anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
Art. 9.
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte
recedente dovrà darne comunicazione all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
- nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola
ditta: 6 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli otto anni;
- nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una
sola ditta: 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli otto anni; 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.
Peraltro, in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante la durata del preavviso sarà di 5 o di 4 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in
sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31
dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il
rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici
mesi di riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile
delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la indennità
sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di
rimborso o concorso spese.
Art. 10.
All'agente o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.
Tale indennità è determinata nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, l'aliquota base dell'1% sarà integrata
nelle seguenti misure:
- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36 milioni
annue 1%
- agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta
a) sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue 3%
b) sulla quota di provvigioni da L. 12.000.001 a L. 18 milioni
annue 1%
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso o concorso spese.
In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi, a norma dell'art. 1751, 4° comma, del codice
civile.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente
soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo
30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 11.
All'atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta
all'indennità di cui al precedente art. 10, sarà corrisposta dalla ditta preponente all'agente o rappresentante una indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo
il 1° gennaio 1989, nel modo seguente (fino alla data del 31 dicembre 1988, resta ferma la disciplina di cui
all'art. 11 dell'a.e.c. 19 dicembre 1979) :
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate per tutta la durata del
rapporto;
b) 0,50% (zero cinquanta per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate
dal quarto al sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione;
c) 1% (uno per cento) aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto
anno compiuto, sempre nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione.
L'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si
considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della
pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante, anche se il rapporto sia durato meno di un anno, l'indennità suppletiva di clientela verrà
corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1751,4° comma, cod. civ.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Art. 12.
In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata
massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve
consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della
organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso,
salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o
che siano soci illimitatamente responsabili di società persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e
di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite l'Enasarco, per coprire i rischi derivanti da
infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dall'Enasarco secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate,
che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente
erogato dall'Enasarco con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65
milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di
un capitale di lire 80 milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'81 per cento, in relazione
alla percentuale riconosciuta secondo la tabella Inail, purché superiore al minimo del 6 per cento;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato
l'applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di lire 25.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60
giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte dell'Enasarco restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui all'articolo 14, 3° comma, del presente
accordo.
NORMA TRANSITORIA
Art. 13.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 12 dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal
regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui
rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del
3 per cento sulle provvigione liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto
dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 20 milioni di lire ovvero nel limite di 34 milioni, se
l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza
commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2 per cento su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo
di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per
l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'articolo 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza
del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 14.
Le
ditte hanno l'obbligo di
iscrivere i propri agenti
e Rappresentanti all'Ente nazionale
assistenza agenti
e rappresentanti
di commercio (ENASARCO)
entro i tre
mesi dall'inizio del
rapporto di agenzia
e di rappresentanza, indicando
per ogni agente o
rappresentante il numero di
iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del
3 maggio 1985. Nel caso che l'agente
o rappresentante inizi la sua
attività, la comunicazione del numero di
iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto
l'iscrizione.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra
con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche l'indennità
di cui
all'articolo 10 verrà
accantonata presso l'Enasarco con
le modalità stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 21, a
condizione che l'Istituto si
impegni a riconoscere annualmente alle aziende
un interesse del 4
per cento sulle
somme accantonate nonché a
rivalutare i conti individuali degli agenti.
Entro
il 30 aprile di ciascun anno
la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle
somme versate al fondo di
previdenza dell'ENASARCO e
di quelle
accantonate presso
il FIRR,
di competenza dell'anno precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ARTICOLO 14.
Art. 15.
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art. 16.
Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione
all'esame delle Associazioni stipulanti.
Art. 17.
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti stipulanti, convenendo sull'utilità e sull'importanza degli strumenti
conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di commissione paritetiche.
Pertanto:
1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia
all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di
componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale.
La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in
rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell'agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta
rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo (per le case
mandanti aderenti all'Associazione Sindacale Intersind i due membri in rappresentanza della casa mandante saranno designati dalla Delegazione
Intersind competente per l'ambito territoriale nel quale viene espletata la conciliazione; per le case mandanti aderenti all'ASAP i due membri in
rappresentanza della casa mandante saranno designati dall'ASAP), alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella
costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei
loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti. Ove il tentativo di conciliazione in sede locale non abbia esito positivo, potrà essere
esperito un ulteriore tentativo a livello nazionale, presso una commissione paritetica, costituita di volta in volta dalle Associazioni
stipulanti, e composta da tre membri in rappresentanza dell'agente o rappresentante e da tre membri in rappresentanza del preponente.
La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà essere
avanzata dalle parti entro 10 giorni dall'esaurimento della procedura in sede locale. La commissione nazionale espleterà il tentativo di
conciliazione entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,
resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, 3° comma, c.p.c., e
2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 333.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano
libere di adire l'Autorità giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'articolo 411,
ultimo comma, e all'art. 412 del codice di procedura civile, così come risultano sostituti dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 333.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di
conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali
intercorre la conciliazione.
Art. 18.
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1989, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e
scadrà il 31 dicembre 1991, salvo quanto disposto dall'art. 19; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si
intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art. 19.
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole
dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi
immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso
degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il
presente accordo si intenderà decaduto.
Art. 20.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto
ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 21.
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi
diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto
in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all'art. 19 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge
sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse
considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per
esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni
economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di Commercio.
TABELLA ALLEGATO A)
INDENNITA' PER LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
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Classi di importo annuo delle provvigioni
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Indennità base
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Indennità integrativa
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Totale
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A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
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I - Sulle provvigioni fino a lire 12.000.000
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1%
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3%
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4%
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II - Sulla quota di provvigione da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue
|
1%
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1%
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2%
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|
III - Sulla quota eccedente le lire 18.000.000 annue
|
1%
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--
|
1%
|
|
B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
|
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I - Sulle provvigioni fino a lire 24.000.000
|
1%
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3%
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4%
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|
Il - Sulla quota di provvigione da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue
|
1%
|
1%
|
2%
|
|
III - Sulla quota eccedente le lire 36.000.000 annue
|
1%
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--
|
1%
|