IL
1° DICEMBRE 1989 IN ROMA
TRA
La
Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato)
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal Vice Presidente delegato
agli Affari Sindacali Felice Doro e
con l'assistenza del Dipartimento Contrattuale nelle persone di Bruno Gobbi e
Giovanna De Lucia.
La
Confederazione Nazionale dell'Artigianato
(CNA) rappresentata dal Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario
Generale Sergio Bozzi, dal Responsabile Relazioni Sindacali Alberto De Crais,
dal responsabile della contrattazione Enrico Amadei e dai Vicepresidenti Alberto
Rossi e Gabriele Zagni.
La
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) rappresentata dal
Presidente Giuseppe Guarino, dal Segretario Generale Giacomo Basso con
l'assistenza del direttore generale dei Servizi Confederali Paolo Melfa. La
Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane (CLAAI)
rappresentata dal Presidente Mario Dubini, dal Vice Presidente Angelo Turco, dal
Segretario Generale Gabriele Lanfredini.
E
La
Federazione
Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL)
rappresentata dal Segretario Generale Mario Cesino,
dai Segretari generali
aggiunti Maria Pantile e
Antonio Mighelagnoli e dai Segretari Nazionali Giovanni Baratta, Domenico Elicio,
Mario Marchetti, Salvatore Zappadu, dal dirigente l'ufficio sindacale Salvatore
Falcone, nonché da una delegazione composta dai Signori Gaetano Anzi, Gaetano
Billi, Carlo Bredeon, Antonio Calarco, Antonio Donati, Giancarlo Gentili,
Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini, Francesco
Marcolin, Alessandro Palloni,
Maurizio Maggiolini, Loris Nascetti, Marco Paoletti, Antonio
Pasquariello, Eldo Pedini, Gaspare Piramonte, Oto Siniscalchi, Giancarlo
Termini,Vincenzo Ramogida; nonché per la sezione nazionale agenti e
propagandisti in medicina, i signori Luciana Benassi e Giorgio Guazzi; con
l'intervento della CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori,
rappresentata dal signor Luca Borgomeo.
La
Federazione Italiana
Lavoratori Commercio,
Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL),
rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci, dal Segretario Generale
Aggiunto Roberto Di Gioacchino, dal Responsabile Nazionale del Settore Lionello
Giannini e dal Coordinamento Nazionale della categoria composto dai Sigg.ri
Angelini Elvio, Aiello Aldo, Bargiacchi Ferruccio, Bedrone Paolo, Benassati
Duilio, Biasioli Emilio, Conti Mauro, Cusi Giuliano, Del Monte Gianfranco, De
Velo Rinaldo, Ferri Ottone, Ferrini Augusto, Filippi Andrea, Fossati Emilio,
Gaudiano Michele, Giannini Mario, Giosia Pio, Giordano Cesare, Innocenti
Ulderigo, Lillo Rodolfo, Limardi Arnaldo, Mancini Roberto, Mancini Sirio,
Marchese Antonio, Marchi Attilio, Maré Alberto, Marzoli Riccardo, Montefusco
Gianfranco, Moras Antonio, Orsi Pietro, Pacifico Angelo, Paghi Silvio, Palchetti
Mario, Palcanti Mario, Pampaloni Enzo, Perossini Ezio, Pippa Antonio, Pocci
Giuliano, Pratesi Alberto, Risi Piergiorgio, Rosci Giovanni, Rucaro Domenico,
Sanna Vittorio, Solzi Ugo, Tedeschi Renato, Terrana Alfonso, Tinti Luciano, Tori
Roberto e Vignoli Affio; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana
del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Lucio De Carlini.
La
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Generale
Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari Nazionali Renzo Canella, Giulio Lattanzi,
Michele Malerba, Parmenio Stroppa,
Antonio Zilli, unitamente ad una delegazione composta dal Presidente del
Coordinamento Nazionale Agenti e Rappresentanti
Giulio Bellatti, dal Coordinatore Nazionale Carlo Terracciano e dai
Sigg.ri Balducci Nicola, Buschini Giuseppe, Bussoni Giorgio, Camellini Gino,
Cesati Giovanni, Giunti Mario, Grillandi Fulvio, Iovino Vincenzo,
Marsili Rino, Massimino Michele, Mendicini Pierluigi, Mornacchi Pio,
Oppici Eugenio, Pata Cesare,
Trentacoste Ettore; con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro
U.I.L.) nella persona del Segretario Confederale Bruno Bruni.
L'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI),
rappresentata dal suo Presidente Francesco De Pasquale, dal Vicepresidente
vicario Lorenzo Righetti, dai Vicepresidenti Paolo Battaglia, Umberto Brugnara,
Mario D'Abbicco, Ciano Donadon,
Sergio Manciucca, Alfredo Ragazzoni, dai Consiglieri Mirella Andreotti,
Giancarlo Bonamenti, Alfredo Borsato, Luigi Bossi, Vincenzo Ceccarel, Flavio
Gusmeroli, Gianfranco Lucchini, Mario Mantovani, Enrico Nicolini, Gennaro
Padrone, Federico Parlato, Luciano Parussa, Giuseppe Ricci, Roberto Robert,
Santo Staiano, Radames Valenti, Pier Elio Zanatta e dal segretario Antonietta
Nigro.
La
Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio
(FNAARC),
rappresentata dal suo presidente Ugo Volpi; dai Vice-Presidenti Giorgio Caleffi,
Luigi Contini, Adalberto Corsi, Franco Mazza, Antonino Passarello e Karl Schorn;
dai componenti della Giunta Esecutiva Michele Alberti, Lino Cascone, Egidio
Casorati, Gabrio Cereda, Abramo Clerici, Alvaro Cocchi, Ugo Dessy, Gino Fedegari,
Elio Godino, Antonio Livio, Antonio Malavasi, Gabriele Mazzanti, Franco Monaco,
Giorgio Padovini, Attilio Pareschi e Stefano Spaini, assistiti dal Direttore
Generale Gianfranco Gatelli.
è
stato stipulato
il
presente Accordo di rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo 21-3-1984 per la
disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra le imprese
artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio.
Il
presente AEC si applica anche ai rapporti di agenzia e/o rappresentanza
commerciale tra imprese mandanti italiane e
i rispettivi agenti e rappresentanti che operano all'estero.
Dichiarazione
congiunta
Le
parti stipulanti, con il presente
Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare
una disciplina normativa
corrispondente alle peculiarità del
rapporto di
agenzia, nonché alle caratteristiche dell'impresa artigiana.
Sotto questo profilo manifestano
il comune interesse a sviluppare corrette relazioni
sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore
dell'artigianato riveste nella economia del Paese e del ruolo svolto dagli
agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancor più
complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori
indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.
Le
Confederazioni dell'artigianato, nell'affermare la loro piena autonomia
contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a
livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente A.E.C.,
intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonché le
situazioni di mercato, anche per i riflessi che possono determinarsi sulle
condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su
richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singolo
settore merceologico.
Le
OO.SS. degli agenti e rappresentanti stipulanti convengono infine sulla
opportunità che il settore artigiano sia rappresentato in ogni sede
istituzionale a pari dignità degli altri settori produttivi e commerciali.
Art.
1 (Disciplina normativa)
Il
contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane
mandanti e gli agenti e
rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme
contenute nel presente
accordo economico collettivo.
Agli
effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752 c.c.
è «agente di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è
«rappresentante di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente
o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente,
nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'articolo
1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari
predeterminati. Le istruzioni di cui all'articolo 1746 c.c. devono tener conto
dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad
informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui
opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla
esecuzione della sua attività.
Il
presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo
l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso salvo le eccezioni
espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di
agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a
privati consumatori.
Gli
agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente
accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli
di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.
Le
norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo
determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione,
comunque, delle norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato
di duranta superiore ai 6 mesi, l'impresa artigiana mandante comunicherà
all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine,
l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.
Art.
2 (Esclusiva)
Salvo
diverse intese tra le parti,
la ditta non
può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di
commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può
assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in
concorrenza tra di loro.
Il
divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una
sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico
di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.
All'atto
del conferimento dell'incarico,
all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico
documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle provvigioni e dei compensi e la durata, quando non
sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme
dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Le
variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate
previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi
prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad
esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.
Qualora
queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, iì preavviso scritto non potrà essere inferiore a
quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o
rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni
previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della impresa
artigiana mandante.
Chiarimento
a verbale
Art.
3 (Provvigione di incasso)
L'agente
o rappresentante deve
assolvere agli
obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni
impartite dalla ditta.
Il
contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del
campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale
restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.
L'agente
o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere
sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Qualora
gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa
mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione
di incasso, che non potrà essere inferiore allo 0,50% delle somme incassate.
L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso
in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli
insoluti.
Il
preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a
svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo
senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le
proposte d'ordine.
Art.
4 (Compensi provvigionali)
L'agente
o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in misura
percentuale sugli affari andati a buon fine.
I
criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra
le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è
ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di
pagamento.
Salvo
quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione dell'affare si
effettui su accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne ripartite, la
provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente
pagate.
In
deroga al principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di insolvenza
parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore
all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà
all'agente o rappresentante la differenza.
Fermo
restando quanto stabilito nei precedenti commi, qualora l'insolvenza parziale
del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà
diritto alla provvigione nella misura percentualmente corrispondente a quanto
dell'affare sia andato a buon fine, dedotto quanto dovuto alla casa mandante per
effetto dello star del credere eventualmente pattuito.
La
provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non
hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. L'agente o
rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla
provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento,
sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferitogli. In caso di
risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l'agente o rappresentante
ha diritto alla provvigione per gli affari proposti prima della estinzione del
contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo in ogni caso le
disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo per l'agente o
rappresentante a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza
per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
In
deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle
provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si
intendono accettate.
Salvo
diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma
precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto
all'agente o rappresentante il rigetto dell'ordine ovvero la necessità di una
proroga del termine.
Art.
5 (Rimborsi spese)
L'agente
o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio
dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto
contrario.
Il
patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle
spese in forma percentuale.
Art.
6 (Liquidazione delle provvigioni e anticipo)
Le
ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro
trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno
all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo
importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme
fiscali; qualora l'agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro
sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente
approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori
somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.
Qualora
la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici
giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su
tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso
ufficiale di sconto.
Se
per consuetudine la ditta non
spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno
alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti o, in
attesa di queste ultime, un elenco riepilogativo delle stesse.
Sulle
provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel
corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E in
facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di
chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi
nella misura del 50% delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari
con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da
maturare che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre
120.
Resta
fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi ove sia debitore
della ditta per altro titolo.
Norma
transitoria
Art.
7 (Star del credere)
Quando
sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno «star del credere» a carico
dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del
compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere
comunque superiore al 15% della perdita subita dalla ditta.
Non
sono soggette allo «star del credere» le spese, ivi comprese quelle legali,
sostenute per il recupero del credito. Lo «star del credere» non verrà
inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o rappresentante
a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine. Ove la ditta
recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso
dell'importo dello star del credere conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia,
ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in
un anno, superi la metàdell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno
medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o
rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà
esonerata dall'obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al 1°
comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Organizzazioni
stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.
Per
qualche caso particolare (ad esempio, per i prodotti tessili) potrà essere
convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante uno «star del
credere» al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un
supplemento della normale provvigione.
Art.
8 (Polizza Assicurativa)
In
caso di malattia o infortunio
dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento
nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante
interessato, restera sospeso per la durata massima di sei
mesi dall'inizio della malattia
o dalla data
dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla
ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il
periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del
mandato di agenzia o
rappresentanza ammalato od
infortunato deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi
da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione dell'agenzia senza che a questo derivino oneri, e non ha
diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo
patto in contrario tra le parti.
A
favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i
casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti del settore
artigiano provvederanno alla
stipulazione di una polizza
assicurativa o all'adozione di forme
equivalenti, atte a garantire all'agente o rappresentante - secondo le
condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano
parte integrante del presente articolo - il seguente trattamento, indipendente
ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall'Enasarco con la
propria assicurazione:
a)
in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65.000.000
(sessantacinquemilioni);
b)
in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un
capitale di lire 80.000.000 (ottanta milioni). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità
inferiore all'80% (ottanta
per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo le tabelle INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c)
in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici:
corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000 (venticinquemila) dal 1 giorno di degenza e fino ad un
massimo di 60 giorni per anno
assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Nei
confronti degli agenti o
rappresentanti plurimandatari saranno stabilite nel regolamento di
attuazione norme intese a ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente comma a carico di ciascuna impresa artigiana mandante in misura
proporzionale al numero dei mandati.
Norma
transitoria
Art.
9 (Preavviso)
In
caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato,
dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di:
-
4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
-
5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8 compiuti;
-
6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.
Per
gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in
esclusiva per una sola ditta i termini di preavviso di cui sopra, sono aumentati
di 2 mesi.
Ove
la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla
prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma
pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare (1
gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti
all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di
esonero da una parte di preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel
corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi
dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.
Qualora
il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si
effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il
rapporto stesso.
Ad
analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta,
in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante.
In
tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che
l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in
esclusiva per una sola ditta.
La
parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in
parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva,
entro trenta giorni
dal ricevimento
della predetta comunicazione.
L'indennità
sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in
dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso
spese.
Art.
10 (Indennità di risoluzione rapporto)
All'atto
della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla
ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei
seguenti articoli 11 e 12.
Le
parti si danno atto che coi versamenti di cui ai successivi articoli è assolto
ogni obbligo gravante sulle imprese artigiane mandanti in virtù dell'articolo
1751 del Codice Civile.
Art.
11 (FIRR)
All'agente
o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo
scioglimento del contratto.
Tale
indennità, che sarà accantonata
dalla ditta preponente presso l'Enasarco, secondo le disposizioni regolamentari
allegate, è determinata nella misura dell'1 % sull'ammontare globale delle
provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
L'aliquota
base dell'l % sarà integrata dalle seguenti percentuali:
-
fino al 31 dicembre 1983:
-
agenti e rappresentanti senza esclusiva;
a)
sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 2.500.001 a lire 4.000.000 annue: 1%
-
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a)
sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue: 1%
-
A decorrere dal l' gennaio 1984:
-
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
a)
sulle provvigioni fino a lire 6.000.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue: 1%
-
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a)
sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.O00 annue: 1%
-
A decorrere dal 1 ottobre 1989:
-
Agenti o rappresentanti senza esclusiva
a)
sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000: 1%
-
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta
a)
sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annue: 3%
b)
sulle quote di provvigioni da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue: 1%.
Agli
effetti dell'accantonamento presso il F.I.R.R. (fondo indennità risoluzione
rapporto) saranno computate anche
le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso e concorso spese.
Vengono
fatte salve le condizioni di miglior favore in atto previste nei singoli
mandati.
I
versamenti di cui al precedente
comma saranno effettuati presso l'Enasarco sulle provvigioni liquidate nel corso
di ogni anno solare (1 gennaio-31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.
Le
ditte sono tenute a segnalare all'Enasarco l'inizio e la cessazione dei rapporti
e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si
rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente.
Le
parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un
apposito regolamento
per il versamento
agli aventi diritto
dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
Dichiarazione
a verbale
Art.
12
Dall'indennità
di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di
ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dall'impresa
artigiana preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal
presente accordo.
L'indennità
di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e
totale dell'agente o rappresentante.
Nel
caso di morte dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa è dovuta agli
eredi, a norma dell'art. 1751, 4 co., del Codice Civile.
Art.
13 (Indennità suppletiva di clientela)
Se
il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante
per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta
direttamente dalla ditta
preponente all'agente
o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto
di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela, da
calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la
durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi
successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:
a)
3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata
del rapporto di agenzia;
b)
3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4 al 6° anno
compiuto;
c)
4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L'indennità
suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il rapporto sia
in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua
invalidità permanente o totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia
Enasarco, nonché in caso di decesso. In questo ultimo caso, l'indennità
predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora
l'impresa artigiana mandante non
corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o
rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.
Agli
effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno
computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di
rimborso o di concorso spese.
Ai
fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato, o abbia
una durata di almeno sei anni.
Dichiarazione
a verbale
Art.
14 (Previdenza)
Il
trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui
rapporti, a termine o non, siano
regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n.
12, e dal regolamento di esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974.
Fino
alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza
si intendono integralmente soddisfatti
dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza
del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e
successivi aggiornamenti.
Art.
15 (Iscrizione all'Enasarco)
Le
ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente
Nazionale Assistenza Agenti e
Rappresentanti di Commercio (Enasarco) entro i tre mesi dall'inizio del
rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o
rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3
maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la
comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena
l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione.
I
contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra
con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di
ciascun trimestre solare.
Entro
il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza
dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, (Fondo Indennità
Risoluzione Rapporto) di competenza dell'anno precedente.
Art.
16 (Pattuizioni più favorevoli)
Il
presente accordo
non sostituisce
le pattuizioni individuali
eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art.
17 (Conciliazione sindacale)
Le
controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo
dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Art.
18 (Commissioni paritetiche di conciliazione)
In
relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti
stipulanti, convenendo sulla utilità e sulla importanza degli strumenti
conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di
ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.
Pertanto:
1.
Nel caso di insorgenza di controversia, sia durante lo svolgimento, sia all'atto
della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il
tentativo di componimento della controversia
una Commissione
Paritetica di conciliazione
costituita presso le Organizzazioni Territoriali degli Artigiani aderenti alle Confederazioni stipulanti.
La Commissione di conciliazione sarà composta
da 2 membri in rappresentanza della
impresa artigiana mandante e da 2 membri in rappresentanza
dell'agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta
rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle
Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le
parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
2.
La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita
nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante svolge
la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro
aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la sede della
ditta mandante.
3.
La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30
giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
4.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta
inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto
dal combinato disposto degli articoli 411 - III comma - C.P.C. e
2113, IV comma Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e 6
della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5.
Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di
adire l'Autorità giudiziaria.
6.
Le spese per il
funzionamento della Commissione
paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le
quali intercorre la
conciliazione.
Art. 19 (Norme finali)
Le
disposizioni del presente accordo relative
alla indennità di scioglimento del
contratto ed alla previdenza
sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili tra di
loro e con altro trattamento.
Art.
20 (Delega)
Qualora
l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l'impresa
artigiana mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella
delega la
trattenuta dell'importo ivi determinato
dalle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente
accordo.
La
delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante
mediante raccomandata da inviare
alla organizzazione sindacale
di appartenenza e alla impresa artigiana mandante.
Art.
21 (Durata dell'accordo)
Salvo
le decorrenze previste nei singoli articoli, il presente accordo entra in vigore
il 1° ottobre 1989 e scadrà il31 dicembre 1991; ove non venga disdetto da una
delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un
anno e così di anno in anno.
In
caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito
da un successivo accordo.
Lettera
di intenti
TABELLE
ANNESSE ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO
DI AGENZIA
E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL
SETTORE DELL'ARTIGIANATO
TABELLA A
(Calcolo indennità
di risoluzione rapporto art. 11 in vigore a tutto il 31 dicembre 1983)
| Classi di importo annuo delle provvigioni
|
Indennità base
|
I. integrativa
|
Totale
|
|
A) agenti e rappresentanti senza
esclusiva
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue |
1%
|
3%
|
4%
|
| II - Sulla quota di provvigione da lire 2.500.001 a lire
4.000.000 annue
|
1%
|
1%
|
2%
|
|
III - Sulla quota eccedente le lire 4.000.000 annue |
1%
|
--
|
1%
|
| B) agenti e rappresentanti in esclusiva
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 |
1%
|
3%
|
4%
|
|
Il - Sulla quota di provvigione da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue |
1%
|
1%
|
2%
|
| III - Sulla quota eccedente le lire 4.500.000 annue
|
1%
|
--
|
1%
|
TABELLA B
(in vigore dal 1°
gennaio 1984)
| Classi di importo annuo delle provvigioni
|
Indennità base
|
I. integrativa
|
Totale
|
|
A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 6.000.000 |
1%
|
3%
|
4%
|
| II - Sulla quota di provvigione da lire 6.000.001 a lire
9.000.000 annue
|
1%
|
1%
|
2%
|
|
III - Sulla quota eccedente le lire 9.000.000 annue |
1%
|
--
|
1%
|
| B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 |
1%
|
3%
|
4%
|
|
Il - Sulla quota di provvigione da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue |
1%
|
1%
|
2%
|
| III - Sulla quota eccedente le lire 18.000.000 annue
|
1%
|
--
|
1%
|
TABELLA C
(in vigore dal 1°
ottobre 1989)
| Classi di importo annuo delle provvigioni
|
Indennità base
|
I. integrativa
|
Totale
|
|
A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 |
1%
|
3%
|
4%
|
| II - Sulla quota di provvigione da lire 12.000.001 a lire
18.000.000 annue
|
1%
|
1%
|
2%
|
|
III - Sulla quota eccedente le lire 18.000.000 annue |
1%
|
--
|
1%
|
| B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
|
|
I - Sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 |
1%
|
3%
|
4%
|
|
Il - Sulla quota di provvigione da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue |
1%
|
1%
|
2%
|
| III - Sulla quota eccedente le lire 36.000.000 annue
|
1%
|
--
|
1%
|