Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra  le imprese artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio

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IL 1° DICEMBRE 1989 IN ROMA

 TRA

 La Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato) rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal Vice Presidente delegato agli Affari Sindacali Felice  Doro e con l'assistenza del Dipartimento Contrattuale nelle persone di Bruno Gobbi e Giovanna De Lucia.

La Confederazione Nazionale  dell'Artigianato (CNA) rappresentata dal Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario Generale Sergio Bozzi, dal Responsabile Relazioni Sindacali Alberto De Crais, dal responsabile della contrattazione Enrico Amadei e dai Vicepresidenti Alberto Rossi e Gabriele Zagni.

La Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASA) rappresentata dal Presidente Giuseppe Guarino, dal Segretario Generale Giacomo Basso con l'assistenza del direttore generale dei Servizi Confederali Paolo Melfa. La  Confederazione  Libere  Associazioni  Artigiane  Italiane (CLAAI) rappresentata dal Presidente Mario Dubini, dal Vice Presidente Angelo Turco, dal Segretario Generale Gabriele Lanfredini.

 E

 La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Mario Cesino,  dai Segretari  generali aggiunti  Maria Pantile  e Antonio Mighelagnoli e dai Segretari Nazionali Giovanni Baratta, Domenico Elicio, Mario Marchetti, Salvatore Zappadu, dal dirigente l'ufficio sindacale Salvatore Falcone, nonché da una delegazione composta dai Signori Gaetano Anzi, Gaetano Billi, Carlo Bredeon, Antonio Calarco, Antonio Donati, Giancarlo Gentili, Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini, Francesco  Marcolin, Alessandro  Palloni, Maurizio  Maggiolini, Loris Nascetti, Marco Paoletti, Antonio Pasquariello, Eldo Pedini, Gaspare Piramonte, Oto Siniscalchi, Giancarlo Termini,Vincenzo Ramogida; nonché per la sezione nazionale agenti e propagandisti in medicina, i signori Luciana Benassi e Giorgio Guazzi; con l'intervento della CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal signor Luca Borgomeo.

 La  Federazione  Italiana Lavoratori  Commercio,  Turismo  e Servizi (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci, dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Di Gioacchino, dal Responsabile Nazionale del Settore Lionello Giannini e dal Coordinamento Nazionale della categoria composto dai Sigg.ri Angelini Elvio, Aiello Aldo, Bargiacchi Ferruccio, Bedrone Paolo, Benassati Duilio, Biasioli Emilio, Conti Mauro, Cusi Giuliano, Del Monte Gianfranco, De Velo Rinaldo, Ferri Ottone, Ferrini Augusto, Filippi Andrea, Fossati Emilio, Gaudiano Michele, Giannini Mario, Giosia Pio, Giordano Cesare, Innocenti Ulderigo, Lillo Rodolfo, Limardi Arnaldo, Mancini Roberto, Mancini Sirio, Marchese Antonio, Marchi Attilio, Maré Alberto, Marzoli Riccardo, Montefusco Gianfranco, Moras Antonio, Orsi Pietro, Pacifico Angelo, Paghi Silvio, Palchetti Mario, Palcanti Mario, Pampaloni Enzo, Perossini Ezio, Pippa Antonio, Pocci Giuliano, Pratesi Alberto, Risi Piergiorgio, Rosci Giovanni, Rucaro Domenico, Sanna Vittorio, Solzi Ugo, Tedeschi Renato, Terrana Alfonso, Tinti Luciano, Tori Roberto e Vignoli Affio; con l'intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario Confederale Lucio De Carlini.

 La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Generale Vicario Giovanni Gazzo, dai Segretari Nazionali Renzo Canella, Giulio Lattanzi,  Michele Malerba, Parmenio  Stroppa, Antonio Zilli, unitamente ad una delegazione composta dal Presidente del Coordinamento Nazionale Agenti e Rappresentanti  Giulio Bellatti, dal Coordinatore Nazionale Carlo Terracciano e dai Sigg.ri Balducci Nicola, Buschini Giuseppe, Bussoni Giorgio, Camellini Gino, Cesati Giovanni, Giunti Mario, Grillandi Fulvio, Iovino Vincenzo,  Marsili Rino, Massimino Michele, Mendicini  Pierluigi, Mornacchi  Pio,  Oppici Eugenio,  Pata Cesare, Trentacoste Ettore; con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro U.I.L.) nella persona del Segretario Confederale Bruno Bruni.

 L'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI), rappresentata dal suo Presidente Francesco De Pasquale, dal Vicepresidente vicario Lorenzo Righetti, dai Vicepresidenti Paolo Battaglia, Umberto Brugnara, Mario D'Abbicco, Ciano  Donadon, Sergio Manciucca, Alfredo Ragazzoni, dai Consiglieri Mirella Andreotti, Giancarlo Bonamenti, Alfredo Borsato, Luigi Bossi, Vincenzo Ceccarel, Flavio Gusmeroli, Gianfranco Lucchini, Mario Mantovani, Enrico Nicolini, Gennaro Padrone, Federico Parlato, Luciano Parussa, Giuseppe Ricci, Roberto Robert, Santo Staiano, Radames Valenti, Pier Elio Zanatta e dal segretario Antonietta Nigro.

 La Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC), rappresentata dal suo presidente Ugo Volpi; dai Vice-Presidenti Giorgio Caleffi, Luigi Contini, Adalberto Corsi, Franco Mazza, Antonino Passarello e Karl Schorn; dai componenti della Giunta Esecutiva Michele Alberti, Lino Cascone, Egidio Casorati, Gabrio Cereda, Abramo Clerici, Alvaro Cocchi, Ugo Dessy, Gino Fedegari, Elio Godino, Antonio Livio, Antonio Malavasi, Gabriele Mazzanti, Franco Monaco, Giorgio Padovini, Attilio Pareschi e Stefano Spaini, assistiti dal Direttore Generale Gianfranco Gatelli.

 è stato stipulato

 il presente Accordo di rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo 21-3-1984 per la disciplina del rapporto di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio.

 Il presente AEC si applica anche ai rapporti di agenzia e/o rappresentanza commerciale tra imprese mandanti italiane  e i rispettivi agenti e rappresentanti che operano all'estero.

 Dichiarazione congiunta

 Le parti stipulanti, con  il presente Accordo Economico Collettivo, intendono  realizzare  una disciplina  normativa corrispondente alle peculiarità  del rapporto  di  agenzia, nonché  alle caratteristiche dell'impresa artigiana.  Sotto questo profilo  manifestano il comune interesse a sviluppare corrette  relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell'importanza che il settore dell'artigianato riveste nella economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso ancor più complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.

Le Confederazioni dell'artigianato, nell'affermare la loro piena autonomia contrattuale, accolgono la richiesta di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonché le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.

Su richiesta di una delle parti tali incontri potranno avvenire anche per singolo settore merceologico.

Le OO.SS. degli agenti e rappresentanti stipulanti convengono infine sulla opportunità che il settore artigiano sia rappresentato in ogni sede istituzionale a pari dignità degli altri settori produttivi e commerciali.

Art. 1 (Disciplina normativa)

 Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese  artigiane mandanti  e gli agenti  e rappresentanti  di commercio è  disciplinato dalle  norme contenute  nel presente  accordo economico  collettivo.

Agli effetti del presente accordo e in conformità agli articoli 1742 e 1752  c.c. è «agente di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è «rappresentante di commercio» chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'articolo 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'articolo 1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività di cui al precedente capoverso salvo le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.

Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all'osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985. Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204.

Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso. Nei contratti a tempo determinato di duranta superiore ai 6 mesi, l'impresa artigiana mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato.

 Art. 2 (Esclusiva)

 Salvo  diverse intese  tra  le parti,  la  ditta non  può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.

All'atto del conferimento  dell'incarico, all'agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e dei compensi  e la durata, quando  non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.

Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.

Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, iì preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della impresa artigiana mandante.

 Chiarimento a verbale

Art. 3 (Provvigione di incasso)

L'agente  o  rappresentante deve  assolvere  agli  obblighi inerenti all'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.

Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale del valore del campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilirà separatamente dalle competenze la provvigione di incasso, che non potrà essere inferiore allo 0,50% delle somme incassate. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.

Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.

 Art. 4 (Compensi provvigionali)

 L'agente o rappresentante è compensato a provvigione da determinarsi in misura percentuale sugli affari andati a buon fine.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che l'esecuzione dell'affare si effettui su accordo tra fornitori ed acquirenti per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.

In deroga al principio di cui al primo comma, in qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione nella misura percentualmente corrispondente a quanto dell'affare sia andato a buon fine, dedotto quanto dovuto alla casa mandante per effetto dello star del credere eventualmente pattuito.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause imputabili al preponente. L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato conferitogli. In caso di risoluzione del contratto di agenzia o rappresentanza l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione per gli affari proposti prima della estinzione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo in ogni caso le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo per l'agente o rappresentante a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.

In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.

Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.

 Art. 5 (Rimborsi spese)

 L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.

Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma percentuale.

 Art. 6 (Liquidazione delle provvigioni e anticipo)

 Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali; qualora l'agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Se per consuetudine la ditta  non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante  le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti o, in  attesa di queste ultime, un elenco riepilogativo delle stesse.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. E in facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni da maturare che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120.

Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi ove sia debitore della ditta per altro titolo.

 Norma transitoria

 Art. 7 (Star del credere)

 Quando sia pattuito per iscritto, a titolo di penale, uno «star del credere» a carico dell'agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque superiore al 15% della perdita subita dalla ditta.

Non sono soggette allo «star del credere» le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo «star del credere» non verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon fine. Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello star del credere conteggiato sulla perdita anzidetta.

Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante, in un anno, superi la metàdell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Organizzazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%.

Per qualche caso particolare (ad esempio, per i prodotti tessili) potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante uno «star del credere» al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.

 Art. 8 (Polizza Assicurativa)

 In caso di malattia o  infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, restera sospeso per la durata massima  di  sei  mesi dall'inizio  della  malattia  o  dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di  agenzia o  rappresentanza ammalato  od infortunato deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questo derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti del settore  artigiano provvederanno  alla  stipulazione di  una polizza assicurativa o all'adozione di  forme equivalenti, atte a garantire all'agente o rappresentante - secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo - il seguente trattamento, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall'Enasarco con la propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire   65.000.000 (sessantacinquemilioni);

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di   un capitale di lire 80.000.000 (ottanta milioni). Tale importo sarà   proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all'80%   (ottanta per cento), in relazione alla percentuale riconosciuta secondo   le tabelle INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti   diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000   (venticinquemila) dal 1 giorno di degenza e fino ad un massimo di 60   giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della   copertura assicurativa per la diaria stessa.

Nei confronti  degli agenti o  rappresentanti plurimandatari saranno stabilite nel regolamento di attuazione norme intese a ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma a carico di ciascuna impresa artigiana mandante in misura proporzionale al numero dei mandati.

Norma transitoria

Art. 9 (Preavviso)

In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di:

- 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;

- 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8  compiuti;

- 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.

Per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per una sola ditta i termini di preavviso di cui sopra, sono aumentati di 2 mesi.

Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte di preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante.

In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva,  entro  trenta giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese.

Art. 10 (Indennità di risoluzione rapporto)

 All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni dei seguenti articoli 11 e 12.

Le parti si danno atto che coi versamenti di cui ai successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle imprese artigiane mandanti in virtù dell'articolo 1751 del Codice Civile.

 Art. 11 (FIRR)

 All'agente o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del c.c., spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.

Tale indennità, che sarà  accantonata dalla ditta preponente presso l'Enasarco, secondo le disposizioni regolamentari allegate, è determinata nella misura dell'1 % sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

L'aliquota base dell'l % sarà integrata dalle seguenti percentuali:

- fino al 31 dicembre 1983:

- agenti e rappresentanti senza esclusiva;

 a) sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 2.500.001 a lire 4.000.000 annue:    1%

- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

 a) sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue:    1%

- A decorrere dal l' gennaio 1984:

- Agenti o rappresentanti senza esclusiva

 a) sulle provvigioni fino a lire 6.000.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue:    1%

- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

 a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.O00 annue:    1%

- A decorrere dal 1 ottobre 1989:

- Agenti o rappresentanti senza esclusiva

 a) sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 12.000.001 a lire 18.000.000: 1%

- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

 a) sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 annue: 3%

 b) sulle quote di provvigioni da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue:    1%.

Agli effetti dell'accantonamento presso il F.I.R.R. (fondo indennità risoluzione rapporto)  saranno computate anche  le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso e concorso spese.

Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto previste nei singoli mandati.

I versamenti di cui al  precedente comma saranno effettuati presso l'Enasarco sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1 gennaio-31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.

Le ditte sono tenute a segnalare all'Enasarco l'inizio e la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un  apposito  regolamento  per il  versamento  agli  aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.

Dichiarazione a verbale

 Art. 12

 Dall'indennità di cui al precedente articolo deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dall'impresa artigiana preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.

L'indennità di risoluzione del contratto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante.

Nel caso di morte dell'agente o rappresentante, l'indennità stessa è dovuta agli eredi, a norma dell'art. 1751, 4 co., del Codice Civile.

 Art. 13 (Indennità suppletiva di clientela)

 Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta  direttamente  dalla  ditta  preponente  all'agente  o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al 30 settembre 1989 nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di   durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal 4 al 6° anno compiuto;

c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta, sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente o totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco, nonché in caso di decesso. In questo ultimo caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.

Qualora l'impresa artigiana mandante  non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato, o abbia una durata di almeno sei anni.

 Dichiarazione a verbale

 Art. 14 (Previdenza)

 Il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non,  siano regolati dal presente accordo è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e dal regolamento di esecuzione approvato con D.M. 20 febbraio 1974.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza  si intendono  integralmente soddisfatti  dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.

 Art. 15 (Iscrizione all'Enasarco)

 Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente Nazionale  Assistenza Agenti e  Rappresentanti di Commercio (Enasarco) entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto l'iscrizione.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) di competenza dell'anno precedente.

 Art. 16 (Pattuizioni più favorevoli)

 Il  presente  accordo  non  sostituisce  le  pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.

 Art. 17 (Conciliazione sindacale)

 Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

 Art. 18 (Commissioni paritetiche di conciliazione)

 In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sulla utilità e sulla importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l'area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di Commissioni Paritetiche.

Pertanto:

1. Nel caso di insorgenza di controversia, sia durante lo svolgimento, sia all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza   commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di   componimento  della  controversia  una  Commissione  Paritetica di   conciliazione costituita presso le Organizzazioni Territoriali degli   Artigiani aderenti alle Confederazioni stipulanti.

  La Commissione  di conciliazione sarà  composta da  2 membri in rappresentanza della impresa artigiana mandante e da 2 membri in   rappresentanza dell'agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti  alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali   le parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.

2. La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante   svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei   loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.

3. La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.

4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,   resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto   previsto dal combinato disposto degli articoli 411 - III comma - C.P.C.   e 2113, IV comma Cod. Civ., come risultano sostituiti dagli articoli 1 e   6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

5. Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l'Autorità giudiziaria.

6. Le spese  per il  funzionamento della  Commissione paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali   intercorre la conciliazione.

 Art. 19 (Norme finali)

 Le  disposizioni del  presente accordo  relative alla  indennità di scioglimento del contratto  ed alla previdenza  sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili tra di loro e con altro trattamento.

 Art. 20 (Delega)

 Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l'impresa artigiana mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella  delega  la  trattenuta  dell'importo  ivi  determinato  dalle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.

La delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall'agente o rappresentante mediante raccomandata  da inviare  alla organizzazione  sindacale di appartenenza e alla impresa artigiana mandante.

Art. 21 (Durata dell'accordo)

 Salvo le decorrenze previste nei singoli articoli, il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1989 e scadrà il31 dicembre 1991; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.

 Lettera di intenti

  

TABELLE ANNESSE ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E  RAPPRESENTANZA COMMERCIALE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO

TABELLA A

(Calcolo indennità di risoluzione rapporto art. 11 in vigore a tutto il 31 dicembre 1983)

Classi di importo annuo delle provvigioni  Indennità base  I. integrativa Totale
A) agenti e rappresentanti senza esclusiva
I - Sulle provvigioni fino a lire 2.500.000 annue 1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire 2.500.001 a lire 4.000.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 4.000.000 annue   1%  -- 1%
B) agenti e rappresentanti in esclusiva 
I - Sulle provvigioni fino a lire 3.000.000 1%  3%  4%
Il - Sulla quota di provvigione da lire 3.000.001 a lire 4.500.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 4.500.000 annue  1%   -- 1%

TABELLA B

(in vigore dal 1° gennaio 1984)

Classi di importo annuo delle provvigioni  Indennità base  I. integrativa Totale
A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a lire 6.000.000    1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire 6.000.001 a lire 9.000.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 9.000.000 annue   1%  -- 1%
B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a lire 12.000.000 1%  3%  4%
Il - Sulla quota di provvigione da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 18.000.000 annue  1%   -- 1%

TABELLA C

(in vigore dal 1° ottobre 1989)

Classi di importo annuo delle provvigioni  Indennità base  I. integrativa Totale
A) agenti e rappresentanti non impegnati per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a lire 12.000.000    1% 3% 4%
II - Sulla quota di provvigione da lire 12.000.001 a lire 18.000.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 18.000.000 annue   1%  -- 1%
B) agenti e rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
I - Sulle provvigioni fino a lire 24.000.000 1%  3%  4%
Il - Sulla quota di provvigione da lire 24.000.001 a lire 36.000.000 annue  1%  1%  2%
III - Sulla quota eccedente le lire 36.000.000 annue  1%   -- 1%

 


[1] CHIARIMENTO A VERBALE ALL'ARTICOLO 2: In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.     

[2] Norma transitoria - Per i rapporti di agenzia in atto, la facoltà di cui all'ultimo comma del presente articolo potrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data di stipulazione del predetto accordo.

[3] Norma transitoria  - Gli importi indicati alle lettere a), b) e c) all'ultimo comma del presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1989. Con la stessa decorrenza la polizza assicurativa verrà stipulata anche a favore degli agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività in forma di società di persone con ripartizione pro-capite delle prestazioni di polizza tra gli agenti soci; a questo fine la società agente è tenuta a comunicare alla impresa artigiana mandante i nomi di tali soci, nonché tutte le successive variazioni. 

[4] Dichiarazione a verbale - Le parti si impegnano a rivedere l'istituto della indennità per lo scioglimento del contratto qualora nel corso di vigenza del presente accordo economico collettivo intervengano negli altri settori modificazioni significative particolarmente per quanto concerne l'eventuale introduzione di forme di rivalutazione o di indicizzazione degli importi relativi.

[5] Dichiarazione a verbale - L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Le parti, a chiarimento della norma di cui al presente articolo, si danno atto che nell'ipotesi di rapporto di agenzia o rappresentanza instaurato successivamente al 1° gennaio 1984 (ad esempio, 1 gennaio 1985) i tre anni di cui al 1° comma, lett. a), del presente articolo avranno decorrenza dalla data di inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza.

Fino al 30 settembre 1989 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 13, primo comma dell'AEC 21 marzo 1984: «Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta  direttamente dalla ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 11, una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1984 nel modo seguente:

a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di   durata del rapporto di agenzia;

b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni   successivi».

[6] Lettera di intenti - Le parti nel concordare sull'opportunità della revisione del meccanismo contrattuale del FIRR, convengono di procedere in tempi brevi ad un esame congiunto della materia, interessando, oltre al Ministero del Lavoro, gli Enti previdenziali preposti, tenuto conto anche dell'allegato progetto (All. A).

Allegato A

 Progetto di revisione del FIRR nell'ambito del rinnovo dell'AEC 21-3-1984

 Le parti stipulanti hanno concordato  un progetto di revisione del meccanismo contrattuale del FIRR improntato ai seguenti criteri:

1. Rivalutazione annua delle somme accantonate presso il FIRR mediante   accredito sui singoli conti individuali degli utili netti risultanti  dalla gestione di ciascun esercizio.

2. Ai fini di cui al punto 1), le case mandanti consentono l'utilizzazione   dell'interesse del 4% - dedotto quanto previsto dal punto successivo - a  loro spettante in forza dell'art. 1 - parte 1a - delle «Disposizioni   regolamentari» 21-3-1984, importo che andrà pertanto ad incrementare i  conti individuali.

3. La polizza contrattuale di cui all'art. 8 dell'AEC 21-3-1984 verrà   affidata all'Enasarco che utilizzerà ai fini del pagamento del premio  relativo e dei relativi costi di gestione, quota parte del 4% di interesse di cui al precedente punto 2.

  Le prestazioni garantite dalla  polizza in parola saranno quelle concordate dalle parti stipulanti l'AEC per la categoria.

4. Le disponibilità annualmente esistenti nel FIRR verranno impiegate   secondo piani d'investimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione  dell'Enasarco, previo conforme parere di un Comitato paritetico formato   da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti l'AEC anzidetto.

5. Le parti si danno atto che le prestazioni integrative di previdenza   continueranno ad essere assicurate con le disponibilità attualmente  esistenti nell'apposito Fondo, nonché con le altre fonti di entrata   previste dalla normativa vigente.