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Accordo
Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione 1981 |
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L’anno 1981, il giorno 16 settembre, in Roma
tra
l’Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA), rappresentata dal Presidente Antonio Longo, coadiuvato dal
Presidente Pier Carlo Romagnoli
e
il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
(SNA), rappresentato dal Segretario Generale Tommaso Sorrentino
si è stipulato il seguente
ACCORDO
Art. 1 - Sfera di applicazione dell’Accordo.
1 comma - Il presente Accordo
regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione regolarmente
iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese
autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
II comma - Esso non si applica:
- ai subagenti comunque denominati, operanti per le agenzie in gestione
libera (anche se gestite interinalmente dalle imprese);
- ai collaboratori subordinati delle imprese, gerenti agenzie in economia;
- agli agenti operanti per le gestioni in economia non professionisti o
sprovvisti di ufficio autonomo o a loro carico, per i quali valgono le norme
stabilite dal relativo Accordo stipulato il 25 giugno 1975.
NOTA A VERBALE
(Art. 1):
- si precisa che il presente Accordo regola anche i rapporti agenziali
relativi a rappresentanze generali per l’Italia di imprese estere;
- il presente Accordo non si applica alla S.p.A. SARA;
- il presente Accordo sarà applicabile all’INA
e alle ASSICURAZIONI D’ITALIA soltanto previa approvazione da parte dei
rispettivi Consigli di Amministrazione.
SCAMBIO DI LETTERE
L'ANIA. - Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici - e il S.N.A. - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
- dichiarano che l’applicazione del nuovo Accordo Nazionale Agenti ai soli
"Agenti di Città" professionisti è stata convenuta con l’intento, comune ad
ambedue le Parti, di perseguire per ogni via la professionalità dell’intera
categoria agenziale.
Si conferma al riguardo che è agente
professionista colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera
professionale all’incarico affidatogli e che non esercita altra attività
imprenditoriale o lavorativa subordinata od autonoma, se non in via meramente
occasionale o marginale.
Art. 2 - Agente - Contratto di agenzia.
I comma - E’ agente di
assicurazione colui che, iscritto all’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza
tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di
provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a
provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia.
II comma - L’incarico agenziale e le sue condizioni di
esercizio devono risultare per iscritto dal contratto di agenzia, dal quale deve
risultare:
- se si tratti di agente il cui contratto di agenzia è stipulato con
l’impresa per il tramite della direzione oppure di "agente di città" e cioè di
agente operante nella zona di una gestione in economia, il cui contratto di
agenzia è stipulato con detta gestione o direttamente con l’impresa per la
gestione stessa;
- data di decorrenza dell’incarico a tempo indeterminato;
- zona agenziale;
- compiti dell’agente;
- previsione che le quotazioni di uno stesso affare (con gli eventuali
sviluppi nel corso delle trattative) non risentano - a parità di ogni altra
condizione - di criteri sostanzialmente diversi per il fatto che a presentare
l’affare siano differenti agenzie;
- trattamento provvigionale ed eventuali ulteriori compensi non temporanei;
- ammontare della cauzione, sue condizioni e forma ed eventuali criteri di
adeguamento;
- se l'incarico venga svolto con o senza esclusiva. Le modalità del regime
di esclusiva o di non esclusiva devono rispettare quanto dispone l'art. 6 del
presente Accordo;
- richiamo al presente Accordo Nazionale Agenti. Quest’ultimo non potrà
essere derogato, salvo che esso stesso preveda espressamente la facoltà di
deroga ovvero si tratti di deroga a favore dell’agente.
III comma - L’incarico agenziale può essere conferito con
o senza procura.
IV comma - Il contratto di agenzia
può essere stipulato anche con più agenti, nel qual caso si ha il contratto di
coagenzia e l’incarico si considera sempre conferito congiuntamente e
solidalmente, anche se ai coagenti è data facoltà di agire separatamente.
Se nel contratto di coagenzia non sono precisate
le quote di interessenza dei coagenti, queste si presumono uguali.
V comma - Il contratto di agenzia può anche essere
stipulato con una società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere
preventivamente indicati dalla società stessa i legali rappresentanti e coloro
che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla società allo svolgimento
dell’attività agenziale.
Salvo diversa pattuizione, quando l’impresa
dichiari di non accettare la sostituzione di una o più delle persone fisiche
originariamente designate, o l’aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle
già designate, il contratto è sciolto di diritto e alla società spettano le
indennità di cui agli artt. da 25 a 33.
VI comma - Gli incarichi conferiti al medesimo agente da
imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario possono essere dalle
stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme.
VII comma - E’ vietato all’agente di gravare il
portafoglio dell’agenzia o singole polizze di oneri differiti nel tempo a
beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.
Art. 3 - Esercizi annuali - Provvigioni - Premi.
Nel testo delle norme che seguono il termine "esercizio"
designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni", negli artt. 12 e 13 e da 27
a 33, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi
conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il
termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed
imposte.
Art. 4 - Cauzione.
I comma - L’impresa può chiedere
all’agente di prestare cauzione a garanzia dell’adempimento di ogni obbligazione
assunta. L’agente può prestare la cauzione in contanti o titoli o in forma
fideiussoria bancaria o assicurativa. L’ammontare della cauzione, gli eventuali
criteri di adeguamento, l’ente fidejussore e le condizioni della fideiussione
sono concordati dalle parti.
II comma - Se costituita in contanti, la cauzione è
fruttifera a favore dell’agente almeno degli interessi al tasso legale; se in
titoli, è di spettanza dell’agente il relativo reddito.
III comma - L’agente può chiedere in ogni momento del
rapporto che i contanti o titoli costituenti la sua cauzione vengano depositati
a proprio nome ma con vincolo di garanzia a favore dell’impresa, presso un
istituto di credito di comune gradimento.
IV comma - Fino alla definitiva concorde chiusura dei
conti, l’agente non può invocare la compensazione tra la cauzione e gli importi
da lui comunque dovuti all’impresa. La cauzione è restituita all’agente o suoi
eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di agenzia,
sempre che sia stato versato all’impresa quanto ad essa spettante e siano stati
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
V comma
- Tuttavia, se dodici mesi dopo la data di
scioglimento del contratto di agenzia non sia ancora avvenuta la definitiva
chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza
dell’impresa o di terzi, comunque inerente l’incarico agenziale, la cauzione
viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo
la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita
da apposita polizza o da fideiussione bancaria.
VI comma - Sono fatte salve le diverse norme aziendali
che risultino complessivamente più favorevoli agli agenti.
NORMA TRANSITORIA
(Art. 4)
La facoltà dell’agente, prevista dal I comma,
di optare per la costituzione della cauzione in forma fideiussoria, bancaria o
assicurativa, è applicabile anche alle cauzioni già costituite; tale facoltà
dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta all’impresa entro tre mesi
dalla data di effetto del presente Accordo.
Art. 5 - Procuratore dell’agente.
L’agente può avvalersi di procuratori, purché graditi
all’impresa, e risponde del loro operato.
Art. 6 - Diritto di esclusiva.
I comma - Il contratto di agenzia
si basa sul principio di esclusiva ai sensi dell'art. 1743 del codice civile,
salve le deroghe stabilite dai successivi commi:
II comma -
Pertanto:
- L’impresa non può conferire altro incarico nella zona e per gli stessi
rami, sempre che non si tratti di agenzie di impresa appartenente allo stesso
gruppo finanziario e l’incarico sia conferito limitatamente ai rami che quest’ultima
non esercita.
- L'impresa non può avvalersi di produttori per raccogliere affari nel
territorio agenziale con l'estromissione integrale dell'agente dalle
provvigioni relative; in tal caso per il primo anno quest'ultimo ha diritto ad
una interessenza non inferiore a 1/10 delle provvigioni previste dal contratto
di agenzia; per gli anni successivi gli affari stessi fanno parte del
portafoglio dell’agenzia a tutti gli effetti. L’impresa che si avvalga di
produttori ne coordinerà l’attività con gli agenti territorialmente
interessati d’intesa con questi ultimi.
III comma - Dal canto suo, l’agente non può
svolgere attività agenziale per conto di altre imprese assicuratrici, salvo
preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dai successivi commi
IV e V.
L’agente non può costituire una organizzazione di
lavoro o avvalersi di produttori fuori della zona dell’agenzia; l’agente può
tuttavia, fuori di detta zona, raccogliere, per effetto delle proprie relazioni
personali, affari sporadici, i quali restano assegnati al portafoglio
dell’agenzia a lui affidata.
IV comma - Qualora l’impresa non eserciti uno o più rami,
l’agente ha facoltà di operare per altra impresa per i rami non gestiti
dall’impresa preponente, purché si tratti di impresa gradita a quest’ultima.
Tale gradimento non è richiesto se l’altra impresa non esercita rami gestiti
dall’impresa preponente; al venire meno per qualsiasi motivo di quest’ultima
condizione, è necessario il gradimento dell’impresa preponente.
V comma - Qualora il contratto di agenzia non
preveda l'esclusiva di cui al I comma, l'agente può svolgere attività agenziale
per conto di altre imprese, fermo il divieto di sviamento di affari. In tal
caso, da un lato, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente all’agente
l’affidamento di altri incarichi nella stessa zona; dall'altro, l’agente è
tenuto a comunicare preventivamente all’impresa l’assunzione di altri incarichi.
L'agente può rinunciare ad operare per conto di altre imprese soltanto per patto
scritto e a fronte di uno specifico compenso, concordato con l'impresa,
aggiuntivo rispetto al trattamento dell'agente stesso in assenza di tale
rinuncia.
Detto specifico compenso aggiuntivo deve essere
riconosciuto e deve espressamente risultare da apposito patto scritto anche nel
caso in cui la rinuncia intervenga in sede di conferimento dell'incarico. In tal
caso, l'impresa è tenuta a rendere note all'agente le aliquote provvigionali
riconosciute all'agente cessato, nonché la regolamentazione in tema di esclusiva
del precedente rapporto.
VI comma - I rischi trasporti e i rischi aviazione
non rientrano nel diritto di esclusiva territoriale dell’agente.
L’impresa non può autorizzare in ogni singola
piazza più di un agente del ramo Trasporti e del ramo Aviazione a nominare
subagenti o delegati sulla stessa piazza, restando esclusa, per tutti gli agenti
di una determinata piazza o di un determinato territorio, la facoltà di nominare
subagenti o delegati fuori dal territorio dell’agenzia.
VII comma -
Le eventuali situazioni di fatto attualmente
esistenti in contrasto con le norme stabilite, sono riconosciute fino a
cessazione degli incarichi in corso. Anche nell'ambito di tali situazioni,
pertanto, agli agenti di futura nomina potrà essere applicabile il disposto del
precedente V comma.
VIII comma -
Agli "agenti di città" si applicano
esclusivamente i commi III e IV del presente articolo.
IX comma -
Sono fatti salvi accordi collettivi aziendali
in deroga, purché più favorevoli per gli agenti.
NOTA A VERBALE (Art. 6)
Si precisa che, ai fini dell'art. 6, VI comma,
dai rischi aviazione rimangono escluse le coperture infortuni delle persone
trasportate, salvo quelle derivanti da obbligo di legge o convenzioni
internazionali ovvero comprese in affari riguardanti altri rischi aviazione.
NOTA A VERBALE (Art. 6)
Qualora a seguito di fusione o incorporazione
di imprese si verifichi la coesistenza in un territorio di più agenti,
l'eventuale regime di esclusiva di tali agenti permane invariato col solo limite
derivante dalla predetta coesistenza.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta dello SNA, l’ANIA raccomanderà alle
proprie associate di astenersi dal creare nuove agenzie o coagenzie che manchino
dei presupposti socio-economici oggettivamente necessari alla costituzione, in
tempi ragionevolmente brevi, di un volume di affari tale da consentire
all’agente o agli agenti di svolgere dignitosamente il proprio incarico,
fornendogli nel frattempo idonei supporti.
I predetti presupposti dovranno essere tenuti
particolarmente presenti nel caso di costituzione di nuove agenzie di città, al
fine di evitare che tale costituzione pregiudichi le possibilità di sviluppo
delle agenzie di città preesistenti.
Art. 7 - Competenza degli affari.
I comma - L’impresa deve
riconoscere la provvigione all’agenzia che ha acquisito l’affare, assegnando
alla stessa la relativa polizza.
II comma - Qualora l’impresa conclude direttamente
affari, esclusi gli affari di cui al VI comma dell’articolo precedente, assegna
le relative polizze all'agenzia specificatamente indicata dalla ditta contraente
o assicurata. In mancanza di tale indicazione, l'impresa le assegna a quella
agenzia nella cui zona si trovino i rischi o la maggior parte di esse o la sede
della ditta contraente o assicurata. In ogni caso, l’impresa riconosce
all'agenzia assegnataria la sola provvigione d’incasso, al netto di eventuali
oneri.
III comma - Agli "agenti di città", in luogo del
precedente II comma, si applica la seguente disciplina:
- quando l'impresa o una agenzia in economia concluda direttamente affari di
cui la ditta contraente o assicurata chieda specificamente l'assegnazione ad
una agenzia di città, quest'ultima ha diritto alla assegnazione delle relative
polizze con le conseguenze previste dal precedente II comma;
- all'agente è riservato il collocamento presso altre imprese di quote in
coassicurazione - oltre i limiti di sottoscrizione dell'impresa - sugli affari
da lui acquisiti, nel rispetto delle reciproche esigenze;
- all'agente, per tutta la durata dell'incarico e per gli affari da lui
acquisiti, sono riservati i diritti provvigionali inerenti ad operazioni di
aumento, sostituzioni e proroghe anche qualora le stesse vengano definite non
da lui ma dall'impresa direttamente o a mezzo dei propri incaricati; in quest'ultimo
caso sono parimenti riservati all'agente tutti i benefici che l'impresa
procuri di ottenere dal collocamento presso altre imprese di quote in
coassicurazione, restando di esclusiva competenza dell'impresa la ripartizione
e il collocamento di tali quote nel rispetto delle reciproche esigenze.
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 7, II comma, l'ANIA
raccomanderà alle Imprese di orientare possibilmente la propria facoltà di
scelta dell'Agenzia assegnataria, a favore delle Agenzie dell'Italia meridionale
e insulare, ferma ovviamente l'assoluta priorità delle richieste ed esigenze
della Ditta contraente o assicurata.
Art. 8 - Riduzione di incasso per
cessazione di esercizio, cessione di portafoglio
nonché per riduzione del portafoglio di agenzia.
I comma -
Nell’ipotesi che
l’impresa cessi dall’esercizio di uno o più rami di assicurazione o ceda ad
altre imprese parte del portafoglio agenziale o decida una riduzione del
portafoglio di agenzia anche a seguito di riduzione del territorio, spetta
all’agente - sempre che l’avvenimento non riguardi solo qualche singola polizza
- una indennità (da pagarsi entro 3 mesi dalla data dell’avvenimento) calcolata
ai sensi dell’art. 25 sull’incremento del monte premi attribuibile al
portafoglio perduto, maggiorata del 100%; dei premi incassati anteriormente
all’avvenimento, relativi a detto portafoglio, si tiene conto al momento dello
scioglimento del contratto di agenzia nel calcolo dell’indennità di cui all’art.
26, in quanto dovuto.
In luogo dell’indennità sopra prevista, l’agente -
nella sola ipotesi di riduzione del territorio che interessi almeno il 35% del
portafoglio agenziale - può ottenere l’immediata corresponsione dell’indennità
di risoluzione prevista dagli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera
iniziato nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
II comma - Il provvedimento di riduzione di portafoglio
agenziale deve inoltre essere preceduto da comunicazione all'agente almeno 2
mesi prima della data di attuazione del provvedimento stesso. Qualora l’agente
non sia d’accordo su detto provvedimento, egli ha la facoltà di recedere dal
contratto, con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi
e agli artt. da 25 a 33, nonché alla somma prevista al IV o VI comma dell'art.
12.
III comma - Al fine della determinazione del 35% di cui
al precedente I comma, si sommano le singole percentuali di riduzione di
portafoglio eventualmente intervenute nel corso dell’ultimo quadriennio.
IV comma -
E' vietato all'impresa (salva l'ipotesi di
trasferimento di qualche singola polizza) disporre unilateralmente riduzioni del
portafoglio agenziale che non siano in connessione con riduzioni del territorio
dell'agenzia. Tale norma non si applica agli "agenti di città".
Art. 9 - Regolamento degli storni.
I comma - L’impresa ha diritto alla
rifusione della provvigione d’acquisto (o della metà della provvigione
d’acquisto e incasso unificata) per la parte del contratto di assicurazione
rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o riduzione del premio o della
durata.
II comma - Tale diritto non sussiste nei seguenti casi:
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a) |
scioglimento di polizza "Infortuni" e/o "Rimborso
indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o
"Malattia" e polizza "Responsabilità civile professionale" per morte
dell’assicurato; |
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b) |
scioglimento dovuto a sopravvenute disposizioni
legislative e provvedimenti amministrativi; |
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c) |
scioglimento o riduzione a seguito di guerra o guerra
civile o di pubblica calamità non coperta da assicurazione, ovvero
demolizione di stabili per attuazione di piani regolatori; |
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d) |
scioglimento a seguito di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, dichiarati dopo che siano
state pagate almeno due annualità di premio. Si precisa che la non
applicabilità della rifusione della provvigione dopo che siano state pagate
almeno due annualità di premio, deve intendersi riferita anche alla polizza
originaria e non solo alle successive polizze emesse in sostituzione per lo
stesso contraente e per il medesimo rischio. Pertanto, nel caso di
sostituzione del contratto con altro comportante maggior premio e/o maggiore
durata, se lo scioglimento avviene prima che siano state pagate due
annualità di premio, la rifusione della provvigione è dovuta dall’agente
soltanto sulla parte afferente il maggior premio e/o la maggior durata; |
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e) |
scioglimento o riduzione per cui sia stata incassata una
penale specificamente prevista dalle condizioni di polizza. Si precisa che
la provvigione sugli sconti di durata rimborsati dall’assicurato in ogni
caso di anticipata risoluzione del contratto, verrà interamente detratta
dalla parte di provvigione che l’agente è tenuto a rifondere. Si precisa
altresì che, qualora si addivenga tra impresa e contraente all’anticipata
risoluzione consensuale di una polizza, la provvigione che l’agente è tenuto
a rifondere sarà limitata all’importo eventualmente eccedente la somma
incassata per la risoluzione (somma sulla quale non sarà computata alcuna
provvigione attiva); |
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f) |
scioglimento o riduzione potestativamente disposti
dall’impresa, salvo le seguenti ipotesi: |
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1) |
scioglimento o riduzione disposti a seguito di inesatte o
manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio, ovvero
conseguenti ad insolvenza del contraente, nelle quali ipotesi sussiste il
diritto dell’impresa alla rifusione provvigionale. Nel caso di dissenso
sulla insolvenza, e sempre che al recupero dei premi arretrati provveda
l’impresa, l’agente - salvo diversa disciplina aziendale - può chiedere che
la rifusione provvigionale sia subordinata all’esito negativo
dell’esperimento dell’azione legale. In tal caso l’agente è tenuto a
rimborsare all’impresa le spese legali effettivamente sostenute e non
recuperate, nei limiti del doppio della provvigione d’incasso annua; |
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2) |
scioglimento o riduzione disposti a seguito di sinistro,
ma con facoltà dell’agente di riprendere il contratto alle condizioni delle
tariffe aziendali vigenti. Nel caso di mancata ripresa, l’importo della
provvigione da rifondere è ridotto alla metà se sulla polizza siano già
state pagate tre annualità di premio. Nel caso di ripresa, invece, si
procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza. |
III comma - In tutti i casi un cui
si proceda, a seguito di disposizioni dell’impresa, alla sostituzione di
contratti con altri (ovvero con variazione mediante appendice) di durata
inferiore, l’ammontare della rifusione provvigionale relativa alla mancata
durata residua del contratto sostituito o variato non può in alcun caso superare
l’ammontare dei compensi provvigionali riconosciuti sul nuovo contratto per
tutta l’anzidetta durata. Analogamente, qualora l’impresa riduca la propria
quota di rischio, l’agente non è tenuto alla rifusione della provvigione per la
parte di premio ridotta dall’impresa, fermo il suo diritto alla provvigione sul
nuovo premio.
IV comma - In caso di cambiamento di gestione o di
trasferimento di portafoglio, l’obbligo di rifusione provvigionale fa sempre
carico all’agente cui sono assegnate le polizze all’atto del loro scioglimento o
riduzione, intendendosi pattuito che l’agente, nel ricevere un portafoglio, come
ne gode i vantaggi, così deve sottostare ai relativi oneri.
V comma - In caso di trasferimento di singole polizze,
quale ne sia la provenienza, il disposto del precedente comma vale soltanto se
l’agenzia assegnataria abbia già incassata un’annualità di premio all’atto dello
scioglimento o riduzione, ovvero abbia sostituito la polizza con altra;
altrimenti, l’obbligo di rifusione è a carico dell’agenzia da cui proviene la
polizza trasferita.
VI comma - L’impresa addebita all’agente uscente o ai
suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidare
l’importo, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scioglimento del contratto
di agenzia.
Art. 10 - Provvigioni: su premi incassati dalla
impresa, su premi incassati a mezzo cambiali,
su penali di storno, su premi compensati con
indennizzo di sinistri.
I comma - Salvo quanto
previsto dal comma successivo, la provvigione di incasso spetta all’agente
integralmente anche quando i premi siano stati incassati direttamente
dall’impresa o compensati con indennizzi di sinistri.
Il presente comma non si applica agli agenti di
città qualora l’incarico agenziale non preveda l’incasso dei premi.
II comma - Per i premi recuperati dall’impresa a
mezzo dei propri servizi legali, il contratto di agenzia, a scelta dell’agente e
salvo diversa pattuizione, può prevedere:
a) che all’agente spetti la metà della provvigione d’incasso;
b) oppure che all’agente spetti l’intera provvigione d’incasso.
Nel caso di cui alla lettera b) la provvigione
d’incasso viene tuttavia riconosciuta al netto delle spese sostenute
dall’impresa e non recuperate.
III comma - La provvigione d’incasso spetta all’agente
anche sugli importi, comunque denominati, da lui incassati a titolo di penale
per storno di contratti.
IV comma - Ove l’agente abbia accettato, in
conformità alle disposizioni dell’impresa, delle cambiali per il pagamento del
premio, la provvigione gli sarà dovuta solo all’integrale incasso delle
cambiali.
In tal caso egli non è responsabile del buon fine
delle cambiali.
Art. 11 - Imposte e tasse a carico dell’agente.
I comma - Nessuna rivalsa è
esercitata dall’impresa verso l’agente in relazione a propri oneri tributari.
II comma - Sono a carico dell’agente tutte le imposte e
tasse e gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello
dell’agenzia, relativi all’esercizio della stessa.
III comma - L’attribuzione degli oneri tributari
all’impresa o all’agente è fatta in base alle leggi ed ai regolamenti fiscali;
ad eccezione delle imposte comunali relative alle insegne della sede
dell’agenzia che sono sopportate per metà dall’impresa e per metà dall’agente;
l’agente ha pertanto diritto di addebitare all’impresa gli eventuali pagamenti
effettuati per conto e su invito dell’impresa per gli oneri tributari di cui
sopra.
IV comma - L’agente è responsabile in proprio per le
conseguenze della mancata osservanza, da parte sua o dei suoi dipendenti, delle
leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare concernente le operazioni dell’agenzia.
Art. 12 - Scioglimento del contratto.
I comma - Il contratto di agenzia
può sciogliersi per:
- cancellazione dell’agente dall’Albo nazionale degli agenti di cui alla
Legge 7 febbraio 1979, n. 48;
- morte;
- recesso per invalidità totale;
- recesso per limiti di età;
- recesso per giusta causa.
II comma - Anche al di fuori dei casi contemplati dal
comma precedente, il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso
dell’impresa o dell’agente.
III comma - Le indennità di risoluzione del contratto
spettanti all’agente sono indicate negli articoli seguenti da 14 a 19.
IV comma - Nei casi di scioglimento del contratto ai
sensi del secondo comma, all’agente cessato che abbia compiuto almeno due anni
di gestione e non abbia superato il 65° anno di età, spetta una ulteriore somma
calcolata percentualmente a scaglioni sull’ammontare delle provvigioni
complessivamente liquidate all’agente medesimo nell’esercizio precedente (purchè
superiori a Lit. 5.000.000) come dal seguente prospetto:
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Scaglioni di provvigioni |
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Anzianità |
|
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Lire |
Da 2 a 5 anni
Compiuti |
Da 5 a 13 anni
compiuti |
Oltre 13 anni
compiuti |
|
fino a 25.000.000
da 25.000.001 a 35.000.000
da 35.000.001 a 50.000.000
da 50.000.001 in poi |
20%
15%
15%
15% |
25%
20%
15%
15% |
30%
25%
20%
15% |
Tale somma non potrà comunque essere inferiore al limite
minimo di Lit. 1.500.000, né superiore al limite massimo di:
- Lire 20.000.000, se l'agente non ha compiuto 9 anni di gestione;
- Lire 30.000.000, se l'agente ha compiuto almeno 9 anni di gestione.
V comma - Nel caso di scioglimento del contratto ai sensi
del primo comma, lett. b) o c), all’agente cessato (o ai suoi eredi) che abbia
compiuto almeno un anno di gestione e non abbia superato il 65° anno di età,
spetta invece una ulteriore somma calcolata ai sensi del precedente comma, ma
con:
- limite minimo di Lit. 5.000.000;
- limiti massimi di Lit. 25.000.000 e di Lit. 35.000.000, rispettivamente
per l'ipotesi di mancato compimento ovvero di compimento di almeno 9 anni di
gestione.
VI comma -
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle
provvigioni complessivamente liquidate nell'esercizio precedente allo
scioglimento del contratto non fosse superiore a Lit. 5.000.000, la somma di cui
ai commi IV e V sarà pari esclusivamente al 10% dell'ammontare medesimo, fermi i
relativi presupposti di anzianità di gestione e di età.
VII comma - Ai soli fini dei commi IV, V e VI e del
computo degli anni di gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti
incarichi agenziali svolti dall’agente senza soluzione di continuità per la
stessa impresa, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali
non sia già stata pagata l'ulteriore somma di cui agli stessi IV, V e VI commi.
Nel caso di agente plurimandatario, gli importi
degli scaglioni e dei limiti minimi e massimi fissati nei precedenti IV, V e VI
commi si riferiscono cumulativamente a tutte le imprese preponenti; pertanto,
relativamente a ciascuna impresa, in detti commi i succitati importi si
intendono ridotti nello stesso rapporto esistente nell’esercizio precedente fra
l’ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni
liquidate da tutte le imprese.
VIII comma - Le somme di cui ai IV, V e VI commi
saranno pagate entro 5 giorni dalla conclusione della prima sommaria verifica
dei titoli, verifica che non può durare più di 15 giorni dalla data di
scioglimento del contratto di agenzia.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione
all’atto del pagamento di dette somme.
NOTA A VERBALE (Art.
12)
La fusione o incorporazione di imprese non è
causa di automatico scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra
l’impresa incorporante o quella che risulta dalla fusione. Le eventuali
dimissioni degli agenti entro 90 giorni dall’avvenuta fusione o incorporazione
non prevedono obblighi di preavviso.
NOTA A VERBALE (Art. 12)
In relazione alle somme previste dall’art. 12,
IV, V e VI commi, le Parti stipulanti confermano che, nell’ipotesi di coagenzia,
il conteggio di tali importi verrà effettuato cumulativamente per l’intera
agenzia. A ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è dovuta, in quanto
spettante, la quota degli importi come sopra calcolati pari alla propria quota
di interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto.
Art. 12 bis.
All’agente che ne abbia fatto richiesta - a condizione che
tale richiesta sia pervenuta all’impresa anteriormente all’eventuale recesso di
quest’ultima e nei termini e nelle modalità stabiliti nel "Terzo protocollo di
intesa" - si applicherà la seguente disciplina, in sostituzione dei commi IV,
VI, VII e VIII dell’art. 12 e della seconda "nota a verbale" relativa a tale
articolo; in tal caso, il richiamo alla somma prevista dall'art. 12, IV o VI
comma, contenuto nell'art. 13, II comma, art. 19, n. 3 e art. 37, I comma, deve
intendersi come richiamo alla somma prevista dal presente articolo, lett. B) o
D); resta invece fermo il richiamo all'art. 12, contenuto nell'art. 8, II comma,
art. 15, n. 3, art. 16, I comma, n. 3, art. 35, III comma e art. 36, II comma.
|
A) |
Nel caso di cui al secondo
comma, l’altra parte - entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione
del recesso - può chiedere per iscritto che le vengano specificati, sempre
per iscritto, i motivi del recesso, se non precedentemente comunicati.
La parte recedente - con lettera raccomandata da
spedirsi entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta - deve comunicare
per iscritto i motivi del recesso e, in difetto, la comunicazione di recesso
si intende revocata.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione
del recesso o della successiva specificazione dei motivi, è ammesso il
ricorso ad un arbitrato irrituale con le modalità previste dalle lettere C)
e seguenti, fatto salvo il disposto dell’articolo 5 della legge 11.8.1973,
n. 533, per i casi ivi previsti.
La richiesta dei motivi del recesso - salvo che la
parte recedente abbia omesso di comunicare entro i termini i motivi al
richiedente - ed il ricorso all’arbitrato non sospendono l’efficacia del
recesso; il ricorso all’arbitrato non è ammissibile in caso di inadempimenti
nelle operazioni di riconsegna. |
|
B) |
Nel caso di recesso
dell’impresa, qualora l’agente dichiari espressamente di accettare il
recesso o qualora egli lasci comunque trascorrere infruttuosamente il
termine previsto per la richiesta dei motivi o quello per la presentazione
del ricorso, l’impresa è tenuta a corrispondere all’agente cessato un
rimborso forfettario pari a 1/10 delle provvigioni liquidate nell'esercizio
precedente, con il massimo di L. 10 milioni.
Tale somma sarà pagata entro 5 giorni dalla
conclusione della prima sommaria verifica dei titoli, verifica che non può
durare più di 15 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.
L’impresa non può invocare alcuna compensazione
all’atto del pagamento del rimborso forfettario. |
|
C) |
I1 ricorso all’arbitrato
previsto dalla lettera A) deve essere inoltrato dalla parte interessata con
lettera raccomandata A.R. all’altra parte. L’agente ricorrente ne darà
notizia al Sindacato Nazionale Agenti.
I1 Collegio arbitrale sarà costituito da tre membri,
di cui due designati dalle parti ed uno con funzione di presidente scelto di
comune accordo dai primi due; in mancanza di accordo, questo sarà nominato
dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è domiciliato il
ricorrente su istanza congiunta dei due arbitri.
I1 Collegio arbitrale deve costituirsi entro il
termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della prima comunicazione
raccomandata di designazione nominativa di un arbitro. I1 Collegio deve
pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, con invio
della pronuncia alle parti interessate.
Le spese relative al Collegio arbitrale saranno
ripartite al 50%, salvo quelle relative agli arbitri designati dalle parti,
che rimarranno a carico delle rispettive parti.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità. |
|
D) |
Qualora il recesso dell'impresa venga dichiarato, dal
Collegio arbitrale, non validamente motivato, l’impresa - ferma l'efficacia
del recesso - è tenuta a corrispondere all'agente cessato, entro 15 giorni
dalla pronunzia arbitrale, un’indennità supplementare pari al 30% delle
provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente, con il minimo di L. 2
milioni e con il massimo di:
- lire 30 milioni se l'agente non ha compiuto 5 anni di gestione;
- lire 35 milioni se l'agente ha compiuto almeno 5 anni di gestione.
Qualora l’impresa, ravvisandone i presupposti, proponga
all’agente la stipulazione di un nuovo contratto di agenzia e l’agente
accetti tale proposta, non è dovuta l'indennità supplementare di cui al
presente comma. Se il nuovo contratto riguarda la stessa agenzia, l’agente
può optare per il riconoscimento dell’anzianità di cui al precedente
rapporto.
Qualora invece venga dichiarato non validamente
motivato il recesso dell'agente, quest'ultimo - salva l’ipotesi di
dichiarazione dell'agente di aver receduto per motivi personali (o, nel caso
dell’art. 2, V comma, per motivi personali dei soggetti ivi indicati) - è
tenuto a corrispondere all’impresa un'indennità pari a 1/19 delle
provvigioni liquidategli nell'esercizio precedente. |
|
E) |
Nel caso di scioglimento del
contratto prima del compimento di 12 mesi di gestione, o nel caso di agente
che abbia superato il 65° anno di età, non si applicano le norme di cui alle
lettere precedenti.
Ai soli fini della spettanza del rimborso forfettario
di cui alla lettera B) o dell'indennità supplementare di cui alla lett. D),
si considerano anche i precedenti incarichi agenziali svolti dall’agente
senza soluzione di continuità per la stessa impresa, sempreché si tratti di
incarichi per la cessazione dei quali non sia già stato pagato il predetto
rimborso forfettario. |
|
F) |
Nel caso di agente plurimandatario, il limite massimo del
rimborso forfettario di cui alla lett. B) e i limiti massimi e minimo
dell'indennità supplementare di cui alla lett. D) si riferiscono
cumulativamente a tutte le imprese preponenti; per cui detti limiti,
relativamente a ciascuna impresa, si intendono ridotti nello stesso rapporto
esistente nell’esercizio precedente tra l’ammontare delle provvigioni da
essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese. |
|
G) |
In relazione alle somme previste dalle lett. B) e D), le
parti stipulanti confermano che, nell'ipotesi di coagenzia, il conteggio di
tali importi verrà effettuato cumulativamente per l’intera agenzia. A
ciascun coagente interessato (o ai suoi eredi) è dovuta, in quanto
spettante, la quota degli importi sopra calcolati pari alla propria quota di
interessenza ai proventi agenziali in atto alla risoluzione del rapporto. |
Art. 13 - Preavviso ed indennità sostitutive.
I comma - La parte che recede dal
contratto di agenzia ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 deve dare un mese di
preavviso, salvo quanto previsto nel comma III e successivi.
II comma - E’ in facoltà dell’impresa di rinunciare al
preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all’agente, corrispondendo
all’agente 1/19 delle provvigioni liquidategli nell’esercizio precedente quello
dello scioglimento del contratto o in mancanza negli ultimi 12 mesi di gestione.
Ai soli fini dell’aliquota di cui all’art. 27, III comma, e
dell’anzianità richiesta per le somme di cui all'art. 12, IV, V e VI comma, il
periodo di preavviso va computato nell’anzianità dell’agente, anche se
sostituito dalla corrispondente indennità.
III comma - L’impresa che recede dal contratto di agenzia
ai sensi dell’art. 12, II comma, deve dare preavviso nei seguenti termini
decorrenti dal primo o dal sedici del mese:
- all’agente che nell'esercizio precedente abbia incassato una somma
inferiore o pari a L. 80.000.000:
- 2 mesi, se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 3 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 4 mesi, se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 5 mesi, se ha compiuto 15 anni di gestione;
- all’agente che abbia invece incassato più di 80.000.000:
- 3 mesi, se ha compiuto 1 anno di gestione,
- 4 mesi, se ha compiuto 5 anni di gestione,
- 5 mesi, se ha compiuto 10 anni di gestione,
- 6 mesi, se ha compiuto 15 anni di gestione;
Nessun preavviso spetta all'agente che non abbia compiuto un
anno di gestione.
IV comma - L’impresa può sostituire in tutto o in parte
il preavviso dovuto con un’indennità determinata come segue:
|
1) |
per l’agente di cui al III comma, lett. a): |
| |
I) |
se non ha compiuto due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/18 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
II) |
se ha compiuto almeno due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/9 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle
provvigioni; |
|
2) |
per l’agente di cui al III comma, lett. b), il cui
incasso non sia superiore a L. 150.000.000: |
| |
I) |
se non ha compiuto due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/20 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/30 delle
provvigioni; |
| |
II) |
se ha compiuto almeno due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/10 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/12 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/18 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/30 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/36 delle
provvigioni; |
|
3) |
per l’agente di cui al III comma, lett. b), il cui
incasso sia superiore a L. 150.000.000: |
| |
I) |
se non ha compiuto due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/36 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/42 delle
provvigioni; |
| |
II) |
se ha compiuto almeno due anni di gestione: |
| |
|
- |
in sostituzione del 1° mese di preavviso, 1/12 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 2° mese di preavviso, 1/18 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 3° mese di preavviso, 1/24 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 4° mese di preavviso, 1/30 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 5° mese di preavviso, 1/36 delle
provvigioni; |
| |
|
- |
in sostituzione del 6° mese di preavviso, 1/42 delle
provvigioni; |
Limitatamente agli agenti che abbiano compiuto almeno due
anni di gestione, è in facoltà degli stessi di conseguire, in luogo del
preavviso, la corresponsione dell’indennità sostitutiva.
V comma - Agli effetti dei precedenti commi:
- per l'accertamento dei limiti di incasso, si considerano unicamente i
premi incassati dall'agente nei rami Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, R.C.,
R.C. veicoli e natanti (L. 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri,
Cristalli, Rischi Diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio),
Credito, Cauzioni e Vita, calcolando al 40% i premi del ramo Vita;
- nel caso di agente che svolga l'incarico per conto di più imprese facenti
parte dello stesso gruppo finanziario, si tiene conto di tutti gli incassi
effettuati dall'agente relativamente alle varie imprese;
- per il computo dell’indennità sostitutiva, si tiene conto delle
provvigioni liquidate all’agente nell’intero esercizio precedente quello dello
scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.
VI comma - L’indennità sostitutiva del preavviso
deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto, sempre che da
parte dell’agente si siano adempiuti gli obblighi di cui all’art. 23.
Qualora fosse impossibile stabilirne l’esatto
importo, l’indennità viene provvisoriamente calcolata e pagata in base ai dati
dell’esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi 12 mesi
disponibili, salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.
Art. 14 - Scioglimento per cancellazione dall’Albo nazionale -
Preavviso ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento di diritto del contratto di agenzia
per cancellazione dall’Albo nazionale di cui alla legge 7 febbraio l979, n. 48:
- non è dovuto alcun preavviso;
- all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a
33.
Art. 15 - Scioglimento per morte dell’agente - Preavviso ed
indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per morte
dell’agente:
- non è dovuta alcuna indennità sostitutiva di preavviso;
- agli eredi legittimi o testamentari spettano le indennità di risoluzione
di cui agli articoli da 25 a 33;
- agli eredi legittimi o testamentari spetta inoltre, in quanto dovuta, la
somma prevista dall’art. 12, V o VI comma.
Art. 16 - Recesso per invalidità totale dell’agente -
Preavviso ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento
del contratto di agenzia per recesso dell'impresa o dell'agente per invalidità
totale dell’agente:
- il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese ai sensi
dell’articolo 13, I comma;
- all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a
33;
- all’agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la somma prevista
dall’articolo 12, V o VI comma.
II comma - Se contestata, l’invalidità totale deve essere
accertata a maggioranza da un collegio di tre medici (i primi due nominati
dall’agente e dall’impresa, il terzo nominato dai primi due, o in caso di loro
disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’agenzia), le
cui conclusioni sono vincolanti e inoppugnabili.
Art. 17 - Recesso per limiti di età - Preavviso
ed indennità di risoluzione
I comma - In caso di scioglimento
del contratto di agenzia per recesso dell'impresa e dell'agente per avere
l’agente superato i limiti di età di 65 anni:
- il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese, ai sensi dell’art.
13, I comma;
- all’agente spettano le indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a
33.
II comma - Il limite di età di cui al I comma si intende
raggiunto al 31 dicembre dell’anno di compimento del 65° anno.
Art. 18 - Recesso per giusta causa - Preavviso
ed indennità di risoluzione.
I comma - In caso di scioglimento
del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente per giusta
causa:
- non è dovuto alcun preavviso;
- se recedente è l’impresa, all’agente spettano le indennità di risoluzione
di cui agli artt. da 27 a 33; se recedente è l’agente, allo stesso spettano le
indennità di risoluzione previste per il caso di recesso dell’impresa.
II comma - La deficienza di produzione non costituisce
"giusta causa".
Art. 19 - Scioglimento ai sensi art. 12, II comma - Preavviso
ed indennità di risoluzione.
In caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso
dell’impresa o dell’agente ai sensi dell’art. 12, II comma:
- il preavviso dovuto dall’agente è di un mese ai sensi dell’art. 13, I
comma; il preavviso dovuto dall’impresa è quello previsto dall’art. 13, comma
III e successivi;
- qualunque sia la parte recedente, all’agente spettano le indennità di
risoluzione di cui agli artt. da 25 a 33;
- se recedente è l’impresa, all’agente spetta inoltre, in quanto dovuta, la
somma prevista dall’art. 12, IV o VI comma.
Art. 20 - Provvigioni spettanti all’agente dopo lo
scioglimento del contratto di agenzia.
I comma - Sono riconosciute
all’agente uscente o agli eredi dell’agente deceduto, al netto di eventuali
oneri:
|
a) |
per le provvigioni d’acquisto: |
| |
1) |
quelle relative ad annualità in corso al momento dello
scioglimento del contratto di agenzia, che ancora matureranno in seguito al
pagamento delle residue rate oppure alla regolazione posticipata del premio
dell’annualità in corso; |
| |
2) |
le frazioni di provvigioni di acquisto già maturate ai
sensi del precedente punto 1), il cui pagamento sia stato differito
all’incasso del premio dell’annualità successiva a quella in corso al
momento dello scioglimento del contratto; |
| |
sempreché relative a polizze già perfezionate al momento
dello scioglimento del contratto di agenzia. Tuttavia, nei confronti degli
eredi dell’agente deceduto, vengono riconosciute anche le dette provvigioni
d’acquisto, relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso,
purché perfezionate entro i tre mesi successivi; |
|
b) |
le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un
minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno tre mesi dal
periodo fissato per il riconoscimento di tali sopraprovvigioni e l’agente
abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionata a quella
richiesta per l’intero esercizio; |
|
c) |
nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso
unificate: |
| |
1) |
per le polizze con pagamento frazionato del premio, sulle
rate residue del premio dell’annualità in corso al momento dello
scioglimento del contratto è riconosciuto all’agente uscente il 50% delle
provvigioni stesse; |
| |
2) |
sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene
riconosciuto all’agente uscente il 50% delle provvigioni liquidate su
regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento dello
scioglimento del contratto e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro
e non oltre il termine di dodici mesi dallo scioglimento del contratto di
agenzia. |
II comma - Sono fatte salve le
diverse norme, che risultino da accordi aziendali o da contratto di agenzia,
nonché le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra le parti interessate
(agente uscente od eredi dell’agente deceduto, agente subentrante, impresa).
Art. 21 - Successione di familiari dell’agente nel contratto
di agenzia.
Nel caso di agente al quale subentri un proprio familiare, le
modalità della successione possono essere concordate tra gli interessati (agente
uscente, agente subentrante e impresa) anche al di fuori delle norme del
presente Accordo.
Art. 22 - Certificato di gestione.
L’agente uscente ha diritto al rilascio, da parte
dell’impresa, di un certificato attestante la durata della gestione, la zona
dell’agenzia ed i rami trattati.
Art. 23 - Riconsegna all’impresa.
I comma - Allo scioglimento del
contratto di agenzia, l’agente od i suoi eredi consegneranno all’impresa, e per
essa al suo incaricato munito di autorizzazione scritta rilasciata dall’impresa,
tutto quanto sia di pertinenza dell’impresa stessa o sia inerente allo
svolgimento dell’incarico agenziale, salvo quanto previsto ai commi successivi.
In particolare deve essere immediatamente versato il saldo di chiusura di cassa
e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il
portafoglio, la contabilità e l’attività agenziale (a titolo meramente
esemplificativo: archivio dei contratti, compresi quelli annullati, schedari,
elenchi, scadenzari, corrispondenza atti, registri, polizze, appendici,
quietanze, certificati, contrassegni, ecc.). Qualora i dati relativi ai
contratti di assicurazione o quelli relativi alla gestione e amministrazione dei
medesimi siano in tutto o in parte contenuti in supporti non tradizionali (come
schede, nastri, dischi, films e simili), l’impresa - se non ne preferisca la
traduzione in chiaro - acquista tali supporti corrispondendone all’agente il
prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato vergine; in tal caso,
l’agente deve anche fornire i codici e le istruzioni necessarie per la lettura e
l’utilizzazione dei dati.
II comma - Salvo diversa convenzione sottoscritta dalle
parti e quanto previsto al comma successivo, l’agente o i suoi eredi
tratterranno i mobili, le macchine, gli impianti e simili non di proprietà
dell’impresa. Sempre salvo diversa convenzione sottoscritta dalle parti, i
locali dell’agenzia restano nella disponibilità dell’agente, con i relativi
carichi e pesi, soltanto quando il contratto di locazione sia stato stipulato
dall’agente, in suo nome e per proprio conto, ed esclusa comunque l’ipotesi che
si tratti di locali di proprietà dell’impresa, da quest’ultima messi a
disposizione in qualsiasi forma per lo svolgimento dell’incarico agenziale.
III comma - Eventuali impianti, programmi di utilizzo e
apparecchiature per la elaborazione elettronica dei dati, a condizione che siano
stati installati con l’autorizzazione scritta dell’impresa, saranno da questa
acquistati o ne sarà trasferito il relativo canone di noleggio, il tutto in base
al piano di ammortamento e agli impegni che le parti avranno di comune accordo
definito per iscritto al momento dell’installazione, piano di ammortamento che
comprenderà le spese sostenute per l’avvio delle procedure ("software").
IV comma - Qualora esista un impegno che le parti abbiano
stabilito per iscritto al momento della loro installazione, le attrezzature e le
pertinenze strettamente inerenti alla gestione agenziale e di proprietà
dell’agente, saranno rilevate dall’impresa corrispondendo all’agente medesimo il
valore residuo del piano di ammortamento convenuto.
V comma - Le operazioni di riconsegna devono risultare da
apposito verbale redatto in duplice copia contenente anche l’elenco delle
provvigioni maturande di spettanza dell’agente o dei suoi eredi ai sensi
dell’art. 20. Copia di tale elenco va consegnata al o ai subentranti. Detto
verbale, da redigersi non oltre 60 giorni dalla data di scioglimento del
contratto di agenzia, deve essere sottoscritto dall’agente o dai suoi eredi e
dall’incaricato dell’impresa alla chiusura delle operazioni di riconsegna.
VI comma - Le eventuali contestazioni, che non esonerano
l’agente od i suoi eredi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, devono
risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle
parti.
VII comma - L’agente od i suoi eredi non possono invocare
compensazioni dei saldi di spettanza dell’impresa con loro crediti nei confronti
di quest’ultima o con la cauzione.
VIII comma - In mancanza di sottoscrizione del verbale di
riconsegna da parte dell’agente o dei suoi eredi, l’impresa deve provvedere
entro 30 giorni all’invio del verbale a mezzo raccomandata A.R. od alla sua
notifica per il tramite di ufficiale giudiziario.
IX comma - Il verbale di riconsegna produce tutti i
propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al V comma o, in mancanza, 30
giorni dopo l’invio a mezzo posta o la notifica di cui all'VIII comma.
X comma - Entro 30 giorni dalla richiesta dell’agente o
dei suoi eredi l’impresa è tenuta a mettere a disposizione tutti i dati e la
relativa documentazione concernenti la liquidazione del rapporto presso le
proprie sedi o quella dell’agenzia, secondo il luogo dove detti dati e documenti
vengono custoditi.
XI comma - Per quanto previsto dal presente articolo
l’agente o i suoi eredi possono, in ogni caso, farsi assistere e/o
rappresentare.
XII comma - I termini di cui al precedente comma V sono
raddoppiati per le agenzie che abbiano un portafoglio superiore ad un
1.500.000.000.
Art. 24 - Indennità di risoluzione per i rami Furti, Incendio,
Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità civile veicoli e
natanti (Legge 990/69), Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi
diversi (guasti macchine, elettronica, rischi montaggio).
Le indennità di risoluzione spettanti all’agente per i rami
Furti, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità civile, Responsabilità
civile veicoli e natanti, Automobili rischi diversi, Vetri e Cristalli, Rischi
diversi sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi artt. 25, 26 e
27.
Art. 25 - Indennità sull’incremento del monte
premi dei rami elencati all’articolo 24.
I comma - Sull’incremento apportato
al portafoglio dei rami elencati all’articolo 24, spetta all’agente una
indennità calcolata in base alle percentuali di cui al V comma.
II comma - L’incremento consiste nella differenza tra il
monte premi esistente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente quello
dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi
esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avvenne la nomina
(monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31
dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il
giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.
III comma - I1 monte premi è costituito dal cumulo:
- dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale,
in corso al 31 dicembre dell’anno da considerare, con esclusione dei premi
scaduti entro tale data;
- dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le
quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita
proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il
quale il contratto è stato prorogato.
IV comma - Dalla differenza fra i due monte premi va
dedotta una percentuale del 12%.
V comma - Le percentuali, da applicarsi sulla cifra di
incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da
computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell’incremento di tutti i rami
considerati nell’art. 24:
|
Scaglioni |
Percentuali |
|
Fino a Lit. 30.000.000
da Lit. 30.000.000 a 60.000.000
da Lit. 60.000.000 a 90.000.000
da Lit. 90.000.000 a 120.000.000
oltre Lit. 120.000.000 |
6,30
4,80
3,38
2,63
1,65 |
VI comma - Nel caso sia imprecisato
il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati
nell’esercizio immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente
pari al rapporto tra il monte premi finale e l’importo dei premi incassati
nell’ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura
superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l’incasso dell’esercizio
immediatamente precedente quello della nomina, l’incasso stesso viene
convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi
regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero
degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.
VII comma - Allorquando la determinazione del monte premi
non risulti dalla contabilità dell’impresa, o si manifesti l’utilità di una
semplificazione di calcolo, l’impresa può determinare il monte premi per il
computo dell’indennità applicando il moltiplicatore sei all’incasso
dell’esercizio immediatamente precedente l’inizio della gestione ed all’incasso
dell’ultimo esercizio.
VIII comma - I1 monte premi relativo al portafoglio
eventualmente trasferito alla agenzia nel corso della gestione deve essere, agli
effetti del computo dell’incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel
corso della gestione sia stata sottratta all'agenzia una parte del territorio e
del rispettivo portafoglio (non qualche singolo comune o qualche singola
polizza) si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire
verificatasi per tale circostanza ed a questo effetto all’incremento del monte
premi si aggiunge l’importo di premi avvenire stornati all'atto dello stralcio,
sempre che l’agente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di
portafoglio, l’indennità regolata dal I comma dell’art. 8 od altro speciale
compenso.
IX comma - L’indennità del presente articolo è dovuta
all’agente che abbia compiuto almeno due anni di gestione: per l’agente che
abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è dovuta nella misura del 75%.
L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli "agenti di città" che non
provvedano alla gestione amministrativa del portafoglio.
Art. 26 - Indennità in base agli incassi dei
rami elencati all’articolo 24.
I comma - All’agente che
nell’ultimo esercizio o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione abbia
incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, tra quelli elencati
all’art. 24, almeno Lire 5.000.000 di premi, è corrisposta una indennità
calcolata sull’ammontare complessivo dei premi incassati nei rami anzidetti
negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.
II comma - Sulla somma degli incassi come sopra accertata
vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:
|
Scaglioni |
Percentuali |
|
Fino a Lit. 75.000.000
da Lit. 75.000.000 a 215.000.000
oltre Lit. 215.000.000 |
1,25
0,90
0,45 |
III comma - L’indennità del
presente articolo è dovuta all’agente che abbia compiuto almeno due anni di
gestione: per l’agente che abbia compiuto almeno un anno di gestione essa è
dovuta nella misura del 75%. L'indennità così calcolata è ridotta al 90% per gli
"agenti di città" che non provvedano alla gestione amministrativa del
portafoglio.
Art. 27 - Indennità in base alle provvigioni
dei rami elencati all’articolo 24.
I comma - All’agente spetta una
indennità determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni
liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all’art. 24, nonché
per i rami Credito e Cauzione.
II comma - Se nel periodo di gestione non siano compresi
tre esercizi, la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale,
viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l’intera
gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei
mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio
all’anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi, sia durata
più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni
liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.
III comma - La misura della percentuale da applicare
sulla media annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza del numero
degli anni di gestione compiuti (esclusa la frazione di anno finale) secondo la
scala seguente:
|
Anzianità |
Percentuali |
|
Fino a 2 anni
2 anni compiuti
3 anni compiuti
4 anni compiuti
5 anni compiuti
6 anni compiuti
7 anni compiuti
8 anni compiuti
9 anni compiuti
10 anni compiuti
11 anni compiuti
12 anni compiuti
13 anni compiuti
14 anni compiuti
15 anni compiuti
16 anni compiuti
17 anni compiuti
18 anni compiuti
19 anni compiuti
20 anni compiuti |
2,5
3,5
5
7
8,5
11,5
13,5
16
20,5
26
29,5
35
40,5
45,5
50,5
56
57
58,5
59,5
60,5 |
Per ogni anno successivo di gestione compiuto la percentuale
viene aumentata di 0,50.
Se il periodo di gestione è inferiore a 12 mesi,
l’indennità viene calcolata applicando la percentuale 2,5 all’ammontare delle
provvigioni effettivamente liquidate nel corso della gestione.
IV comma - E’ in facoltà dell’agente di richiedere
l’integrale applicazione dell’art. 28 dell’Accordo nazionale agenti 10 ottobre
1951 in luogo di quanto stabilito dal presente articolo.
V comma -
Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 28 - Indennità per il ramo Vita.
I comma - L’indennità per il ramo
Vita viene commisurata al 4.50% delle provvigioni liquidate all’agente nel corso
della gestione.
II comma - Per gli agenti, ai quali dall’impresa o da
altre imprese del gruppo, siano stati conferiti incarichi anche per rami diversi
dai rami Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno 3
anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata:
- al 5%, qualora l’agente, nell’ultimo triennio, sia stato liquidato per
provvigioni del ramo Vita più del 25% delle provvigioni liquidategli per gli
altri rami nello stesso periodo;
- al 5,50%, qualora all’agente sia stato liquidato nell’ultimo triennio più
del 50% delle provvigioni liquidategli per gli altri rami nello stesso
periodo: tuttavia sugli importi di provvigioni vita, fino ad una media di
30.000.000 annui per tutta la durata della gestione, è da applicare l’aliquota
del 6%.
III comma -
Agli "agenti di città" che non provvedano
alla gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo
verrà riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 29 - Indennità per il ramo
Capitalizzazione.
I comma - L’indennità per il ramo
Capitalizzazione viene commisurata:
- allo 0,50% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione
anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
- ed allo 0,25% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di
gestione precedenti il ventennio.
II comma -
Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 30 - Indennità per il ramo Bestiame.
I comma - L’indennità per il ramo
Bestiame viene commisurata:
- al 2% delle provvigioni liquidate all’agente nei 20 anni di gestione
anteriori allo scioglimento del contratto di agenzia;
- all’1% delle provvigioni liquidate all’agente negli anni di gestione
precedenti il ventennio.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 31 - Indennità per il ramo Grandine.
I comma - L’indennità relativa al
ramo Grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate all’agente
nel corso della gestione:
- fino a Lire 20.000.000 di provvigioni, l’aliquota del 3%
- su quanto eccede le L. 20.000.000, l’aliquota dell’1,50%.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 32 - Indennità per i rischi Trasporti.
I comma - L’indennità relativa ai
rischi Trasporti terrestri, marittimi, lacustri, fluviali ed aeronautici (questi
ultimi compresa la responsabilità del vettore) viene commisurata all’1% delle
provvigioni su affari merci (esclusi quindi i "corpi") liquidate all’agente nel
corso della gestione.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 33 - Indennità per i rami non previsti ai
precedenti articoli.
I comma - L’indennità per i rami
non previsti ai precedenti articoli da 24 a 32 viene calcolata applicando sulle
provvigioni liquidate all’agente nel corso della gestione:
- fino a L. 20.000.000 di provvigioni, l’aliquota del 3%
- su quanto eccede le L. 20.000.000, l’aliquota del 2%.
II comma - Agli "agenti di città" che non provvedano alla
gestione amministrativa del portafoglio, l'indennità del presente articolo verrà
riconosciuta nella misura del 90%.
Art. 34 - Pagamento dell’indennità di
risoluzione.
I comma - I1 conteggio delle
indennità previste dagli articoli da 24 a 33 deve essere comunicato dall’impresa
all’agente o ai suoi eredi entro 120 giorni dalla data di scioglimento del
contratto di agenzia.
II comma - Salvo quanto previsto al
successivo comma IV, trascorsi 15 giorni dalla data della predetta comunicazione
e sempre che l’agente abbia regolato i saldi di spettanza dell’impresa, quest’ultima
paga per intero a chi di diritto le indennità non contestate, qualora l’agente
abbia già costituito ai sensi dell’art. 4, o costituisca, cauzione pari almeno
al 30% delle indennità medesime.
In caso diverso, le indennità vengono pagate nella
misura del 70%; la restante parte viene pagata, maggiorata del 3% annuo, alla
definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento dell’eventuale saldo, non
prima di un anno e non oltre 16 mesi dallo scioglimento del contratto di
agenzia.
III comma - Qualora l’agente non abbia regolato i saldi
di spettanza dell’impresa, i pagamenti previsti dal comma precedente vengono
effettuati al netto delle somme a debito dell’agente risultanti all’impresa. Il
conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva concorde chiusura dei
conti con regolamento dell’eventuale saldo, non prima di un anno e non oltre 16
mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia.
IV comma - Nella sola ipotesi di scioglimento del
contratto per recesso dell’impresa ai sensi dell’art. 12, lett. e), il pagamento
dell’indennità viene effettuato in un’unica soluzione alla definitiva chiusura
dei conti, consensuale o giudiziale, ma non prima di un anno dallo scioglimento
del contratto di agenzia.
Ove l’agente abbia regolati i saldi di spettanza
dell’impresa, trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al I
comma del presente articolo, l’indennità viene pagata nella misura del 50%,
purché l’agente costituisca apposita cauzione (pari almeno al 50% dell’indennità
medesima, prestata anche mediante fideiussione rilasciata da ente gradito
all’impresa) ulteriore rispetto a quella eventualmente costituita ai sensi
dell’art. 4: la restante parte viene pagata con maggiorazione del 3% annuo alla
definitiva chiusura dei conti, ma non prima di un anno dallo scioglimento del
contratto di agenzia.
V comma - Dalle indennità spettanti all’agente od ai suoi
eredi è dedotto quanto sia dovuto dall’agente all’impresa - nonché il valore
della prestazione cui abbiano rispettivamente diritto o che abbiano già
percepito - per atti di previdenza compiuti a loro favore dall’impresa per la
parte corrispondente ai versamenti fatti da quest’ultima. Lo stesso vale per il
caso in cui un agente sia iscritto alla Cassa di previdenza o di pensione
dell’impresa.
VI comma - Si intendono esclusi dagli atti di previdenza
di cui al comma precedente i contributi obbligatoriamente facenti carico
all’impresa per la Cassa di previdenza e la Cassa pensione di cui al successivo
art. 38.
Art. 35 - Agenzie gestite da più agenti -
Attribuzione delle indennità.
I comma - Nonostante il carattere
congiunto dell’incarico coagenziale, lo scioglimento del contratto di agenzia
nei confronti di uno o di alcuni dei coagenti non è di per sé causa di
scioglimento nei confronti dell’altro o degli altri coagenti, i quali conservano
a tutti gli effetti l’anzianità di gestione maturata.
II comma - Nell’ipotesi prevista nel I comma, l’intera
agenzia verrà provvisoriamente gestita dallo o dagli agenti rimasti in carica,
fino alla nomina da parte dell’impresa del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero
fino all’affidamento da parte dell’impresa stessa dell’intera agenzia al solo o
ai soli agenti rimasti in carica.
III comma - Nel caso in cui l’agente o gli agenti rimasti
in carica comunichino di non essere d’accordo sul nuovo o sui nuovi coagenti o
sulle modalità dell’inserimento - salvo che l’impresa decida, ravvisandone i
presupposti, di suddividere la zona agenziale in modo che all’agente o agli
agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia sostanzialmente corrispondente
all’originaria quota di interessenza dell’agenzia preesistente e l’agente o gli
agenti rimasti in carica accettino tale affidamento - il loro contratto si
risolve con diritto al trattamento di cui all’art. 13, III comma e successivi e
agli articoli da 25 a 33, nonché alla somma prevista dal IV o VI comma dell'art.
12.
IV comma
- Nell’ipotesi prevista dal comma precedente,
qualora lo scioglimento del contratto di cui al I comma sia avvenuto per recesso
dell’agente, l’impresa non potrà - per un periodo di 2 anni - nominare nella
stessa zona l’agente o gli agenti receduti.
V comma - L’agente o gli agenti rimasti in carica,
all’atto dell’inserimento del nuovo o dei nuovi coagenti ovvero all’atto
dell’affidamento a loro dell’intera agenzia, potranno ottenere l’immediata
corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si
considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
VI comma - I1 conteggio delle indennità spettanti ai
coagenti viene effettuato cumulativamente per l’intera agenzia, salvo
l’eventuale necessità di calcoli separati in relazione alla diversa durata di
gestione o al diverso titolo di ciascun coagente.
VII comma - L’attribuzione delle
indennità o loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per
ciascun coagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell’anzianità
di gestione, del titolo e dell’interessenza dei singoli coagenti ai proventi
agenziali. Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa
dichiarazione coeva al contratto di agenzia o diversa dichiarazione successiva
espressamente accettata dall’impresa.
La rivalsa di cui all’art. 37 relativa all’indennità dovuta al coagente o ai
coagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi coagenti,
ferma restando la solidarietà dell’intera gestione verso l’impresa.
Resta comunque inteso che si dovrà tener conto
dell’eventuale variazione della quota di interessenza del coagente o dei
coagenti rimasti in carica.
Art. 36 - Variazione in aumento del numero dei
titolari di un’agenzia.
I comma - Quando l’impresa, senza
esserne richiesta dall’agente in carica, decide di affiancargli uno o più
coagenti, deve comunicare per iscritto la decisione dell’affiancamento
all’agente in carica con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di
attuazione del provvedimento.
II comma - Nel caso l’agente comunichi di
non essere d’accordo sull’affiancamento, l’impresa è tenuta a consultare
l’agente al fine di ricercare un’eventuale soluzione a lui gradita.
Qualora non si addivenga tra impresa ed agente ad
un accordo sul nuovo coagente o sulle modalità dell’affiancamento - salvo che
l’impresa decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere la zona agenziale
in modo che all’agente o agli agenti rimasti in carica sia affidata un’agenzia
sostanzialmente corrispondente alla quota di interessenza che lo stesso o gli
stessi avrebbero avuto sull’agenzia preesistente per effetto dell’affiancamento
non attuato, e l’agente o gli agenti rimasti in carica accettino tale
affidamento - il contratto di agenzia si risolve con diritto al trattamento di
cui all’art. 13, III comma e successivi e agli articoli da 25 a 33, nonché alla
somma prevista dal IV o VI comma dell'art. 12.
III comma - L’agente che rimanga in carica conserva la
sua anzianità. Egli può peraltro ottenere l’immediata corresponsione
dell’indennità di cui agli artt. da 25 a 33, nel qual caso si considera iniziato
anche nei suoi confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.
Art. 37 - Rivalsa.
I comma - E’ riconosciuto
all’impresa il diritto di rivalsa verso l’agente subentrante per le indennità
dovute all’agente cessato o ai suoi eredi, come pure per l'indennità dovuta
all’agente nei casi previsti dall'art. 8. Non è riconosciuta rivalsa per le
somme previste dall'art. 12, IV, V e VI commi.
II comma - I1 versamento dell’importo della rivalsa viene
effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensive dell’interesse
annuo del 3%. La rateazione è di 6 annualità se l’agente predecessore abbia
gestito l’agenzia per non più di 8 anni; di 9 annualità se il predecessore abbia
gestito l’agenzia per più di 8 anni, ma non più di 16, ed infine di 12 annualità
se il predecessore abbia gestito l’agenzia per più di 16 anni.
III comma - In caso di scioglimento del contratto di
agenzia, l’agente e i suoi eredi sono esonerati dal pagamento delle rate di
rivalsa non ancora scadute; essi hanno diritto alla restituzione di tanti
dodicesimi della rata di rivalsa pagata e relativa all’anno di gestione in corso
allo scioglimento, quanti sono i mesi interi mancanti al compimento di detto
anno di gestione. Per le rate non ancora scadute e per quanto rimborsato ai
sensi del presente comma, l’impresa può rivalersi verso l’agente subentrante.
Art. 38 - Cassa di previdenza e Cassa pensione.
I comma - La Cassa di previdenza
istituita con l’Accordo 5 luglio 1939 viene conservata con le modifiche e le
norme stabilite dall’apposita convenzione e successive modifiche.
La Cassa pensione istituita con atto costitutivo
del 29 novembre 1975 viene conservata con le modifiche e le norme stabilite
dall’apposito Statuto e Regolamento.
Art. 39 - Rinvio alle norme di Legge.
Per quanto non sia regolato dal presente Accordo o dagli atti
indicati all’art. 2, II comma, valgono le norme del Cod. Civ. sul contratto di
agenzia e ogni altra norma di legge.
Art. 40 - Trattamento in atto.
I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non
devono, per la materia regolata dal presente Accordo, essere meno favorevoli per
l’agente del trattamento complessivo previsto dall’Accordo stesso e vanno
pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti
in atto che risultino più favorevoli all’agente del trattamento complessivo
previsto dal presente Accordo.
Art. 41 - Controversie.
Nel caso di controversia tra impresa ed agente relativa
all’interpretazione o esecuzione del presente Accordo, le Parti stipulanti
debbono esperire un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla richiesta
degli interessati.
Art. 42 - Decorrenza e durata.
I comma -
Il presente Accordo ha decorrenza ed effetto dalla data del 16 settembre 1981.
Ai soli effetti del computo ai sensi degli artt.
Da 25 a 33 delle indennità dovute per la risoluzione del rapporto, esso si
applica tuttavia anche ai rapporti risolti anteriormente a detta data, purchè la
cessazione dei rapporti stessi sia avvenuta posteriormente al 31 marzo 1981.
Resta fermo in tal caso il diritto dell'impresa di rivalersi per l'intero
ammontare delle indennità, ai sensi dell'art. 37, I comma, nei confronti degli
agenti subentranti.
II comma - La scadenza del presente Accordo è fissata per
le ore 24 del 31 dicembre 1983. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione
di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30 giugno 1983 a mezzo di
lettera raccomandata, il presente Accordo si intende tacitamente prorogato per
due anni.
SCAMBIO DI LETTERE
In relazione al disposto dell'art. 42, II comma,
dell'Accordo nazionale agenti, si conviene che in caso di disdetta dell'Accordo
medesimo, le Parti inizieranno le trattative per il rinnovo nel II semestre del
1983 e comunque entro il 15 settembre di detto anno.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a
confermare la propria disponibilità ad interventi in merito ad eventuali
provvedimenti di imprese che apparissero ispirati dall’intento di colpire, per
la loro attività sindacale, il Segretario Generale, i componenti del Comitato
Centrale e del Comitato dei Gruppi aziendali.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a
confermare la propria piena disponibilità ad incontri, anche periodici, diretti
ad uno scambio di informazioni e valutazioni sui problemi e sulle prospettive
del mercato assicurativo.
SCAMBIO DI LETTERE
Su richiesta del SNA, l’ANIA non ha difficoltà a
confermare la propria disponibilità a uno studio congiunto - da avviarsi entro
60 giorni dalla data di decorrenza di cui all'art. 42, I comma - per l'dentificazione
dei compiti dell'agente in materia di R.C.A.
I risultati dello studio verranno riferiti all'ANIA
e al SNA al più tardi entro il 30 giugno 1982.
PRIMO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Pier Carlo Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA), rappresentato dal
Segretario Generale Tommaso Sorrentino
RITENENDO OPPORTUNO, su richiesta dello SNA, che lo studio
sulla eventuale riforma del sistema di indennità e rivalsa, già intrapreso nel
corso delle trattative di rinnovo degli Accordi Nazionali Agenti scaduti il
12.2.78, venga proseguito sulla base di dati di mercato più completi e
significativi, e con un maggior approfondimento di tutti gli aspetti - giuridici
e tecnici - del problema, anche con particolare riferimento ad innovazioni
legislative nazionali e comunitarie,
CONVENGONO
di costituire una apposita Commissione tecnica di studio,
composta di 6 componenti, di cui 3 designati dal SNA e 3 designati dall'ANIA.
La Commissione dovrà essere costituita entro 60 giorni dalla
data di decorrenza di cui all'art. 42, I comma.
Tale Commissione si avvarrà di uno o più esperti di comune
fiducia per lo svolgimento, nel rispetto della necessaria segretezza, delle più
opportune indagini statistiche.
I risultati dello studio verranno riferiti all'A.N.I.A. e al S.N.A. al più
tardi entro il 30 giugno 1982.
SECONDO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Pier Carlo Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA),
rappresentato dal Segretario Generale Tommaso Sorrentino
PREMESSO
- che è comune intendimento delle parti realizzare un migliore e più
organico trattamento pensionistico per la categoria degli agenti
professionisti di assicurazione;
- che si ritiene opportuno stabilire sin d'ora, in via definitiva, in
occasione del rinnovo degli Accordi nazionali agenti scaduti il 12.2.1978,
l'entità della partecipazione finanziaria delle imprese alla realizzazione del
predetto futuro sistema pensionistico, da attuarsi eventualmente anche
attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti presso le Casse di
previdenza aziendali;
TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE CHE
- le imprese verseranno annualmente alla Cassa pensione
agenti professionisti, a decorrere dal 1981, o dall'anno di iscrizione se
successivo, un contributo aggiuntivo annuo di lit. 289.504 per ciascun agente
iscritto o iscrivendo alla predetta Cassa Pensione.
Valgono per tale contributo le stesse modalità di versamento e di riparto,
nonché gli stessi criteri di adeguarnento annuo stabiliti per il contributo
base, fermo restando che il contributo aggiuntivo farà interamente carico
all'impresa o alle imprese preponenti, senza rivalsa nei confronti degli
agenti.
La Cassa pensione agenti professionisti terrà
separata gestione dei contributi aggiuntivi così raccolti, in attesa delle
decisioni che verranno prese dalle parti stipulanti, sulla base dello studio
di cui al successivo punto 3).
- Le imprese verseranno annualmente, con i termini e le
modalità stabiliti dalla Convenzione C.P.A., a decorrere dal 1981 o dall'anno
di iscrizione se successivo, un contributo aggiuntivo pari al 50% del
contributo da esse dovuto ai sensi della Convenzione medesima, con il minimo
di Lit. 50.000 (minimo da ridursi " pro quota" in caso di pluralità di
incarichi agenziali). Tale contributo aggiuntivo e i relativi frutti verranno
temporaneamente amministrati dalla Cassa di Previdenza Agenti, con
contabilizzazione separata stante la loro futura destinazione allo scopo
pensionistico indicato in premessa. Il predetto obbligo contributivo a carico
delle imprese è subordinato al versamento da parte degli agenti di un
contributo aggiuntivo di importo non inferiore.
- Entro 60 giorni dalla data di decorrenza di cui
all'articolo 42, I comma, sarà costituita un'apposita Commissione tecnica di
studio, composta da 6 componenti di cui 3 designati dal S.N.A. e 3 designati
dall'ANIA (dei quali almeno uno per parte dovrà essere scelto tra i membri del
Comitato amministratore della Cassa pensione), per l'individuazione - con
l'aiuto di uno o più esperti di comune fiducia - delle migliori modalità di
impiego dei predetti contributi aggiuntivi, nonché per la revisione
dell'intero sistema previdenziale e della relativa gestione.
Per gli agenti ultra-cinquantenni, dovranno in
particolare essere studiate speciali procedure di riscatto - a loro carico -
della differenza di età rispetto ai cinquant'anni, anche con possibilità di
utilizzo dei conti individuali C.P.A., in analogia alla disciplina transitoria
a suo tempo prevista per la Cassa pensione agenti professionisti.
TERZO PROTOCOLLO D’INTESA
Tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI (ANIA),
rappresentata dal Presidente Pier Carlo Romagnoli
e il SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA),
rappresentato dal Segretario Generale Tommaso Sorrentino
PREMESSO
che le parti si riservano di addivenire, coL prossimo rinnovo
dell'Accordo nazionale agenti, ad una disciplina unitaria dell'istituto del
recesso.
IN RELAZIONE
alla prevista scelta, da parte di ciascun agente, tra il
disposto dell'articolo 12, commi IV, VI, VII e VIII (con relativa seconda "nota
a verbale") e la diversa disciplina di cui all'art. 12 bis,
SI CONVIENE CHE
- La richiesta dovrà pervenire all'impresa con lettera raccomandata, entro
il 31 marzo 1982, per agenti in carica alla data del 16 settembre 1981, ovvero
entro tre mesi dalla data di conferimento dell'incarico per gli agenti
nominati successivamente alla predetta data del 16 settembre 1981; qualora il
futuro incarico agenziale venga conferito ad agente che sia stato iscritto per
meno di sei mesi alla I sezione dell'Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, la richiesta dovrà pervenire all'impresa non prima di sei mesi
dalla data della predetta iscrizione e non oltre i tre mesi successivi.
- Non saranno valide le eventuali richieste che dovessero pervenire
all'impresa al di fuori dei termini stabiliti al punto 1); così come non
saranno valide le richieste non risultanti da lettera raccomandata, ovvero
quelle che pervengano all'impresa dopo l'intimazione del provvedimento di
revoca dell'incarico agenziale. In tali casi e nelle more delle richieste di
cui al punto 1) o in loro assenza, si applicherà, in caso di recesso, il
disposto dei commì IV, VI, VII e VIII dell'art. 12.
- Le richieste di cui sopra perderanno automaticamente ogni valore all'atto
della entrata in vigore del prossimo Accordo nazionale agenti.
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