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Le fonti: articoli 1742-1753 del codice civile sul contratto di
agenzia (come modificati dalla legge 422/2000).
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Capo X
DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Art. 1742. (Nozione). 1.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
2.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra
un documento dalla stessa sottoscritto
che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale
diritto è irrinunciabile.
Art. 1743. (Diritto di esclusiva). Il preponente non può
valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo
di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa
zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Art. 1744. (Riscossioni). - L'agente non ha facoltà di
riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita,
egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Art. 1745. (Rappresentanza dell'agente). - 1.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per
il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono
validamente fatti all'agente.
2. L'agente può
chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i
reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a
quest'ultimo.
Art. 1746. (Obblighi dell'agente). - 1.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente
deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In
particolare deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile
per valutare la convenienza dei singoli affari.
E' nullo ogni patto contrario.
2. Egli deve altresì
osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano
esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
3. E'
vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo
parziale, per l'inadempimento del terzo. E però consentito alle parti di
concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte
dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari,
individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia
di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente
medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo
Art. 1747. (Impedimento dell'agente). - L'agente che non è
in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al
preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
Art. 1748. (Diritti dell'agente).
- 1. Per
tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla
provvigione quando l'operazione è stata conclusa per
effetto del suo intervento.
2.
La provvigione è
dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva
in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti
alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che
sia diversamente pattuito.
3. L'agente ha
diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la
data di scioglimento del
contratto se la proposta è pervenuta
al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro
un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione
è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la
provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche
circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
4. Salvo
che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e
nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta
all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui
il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il
preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
5. Se il preponente e
il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al
contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione
ridotta nella misura determinata dagli usi o, in
mancanza, dal giudice secondo equità.
6. L'agente
è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nelle ipotesi e nella misura
in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà
esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più
sfavorevole all'agente.
7.
L'agente non ha
diritto al rimborso delle spese di agenzia .
Art. 1749.
(Obblighi del preponente). - 1.
Il preponente, nei rapporti con
l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o
servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione
del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole,
non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente
inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il
preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole,
dell'accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare
procuratogli.
2. Il preponente
consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo
termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
3.
L'agente ha
diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle
provvigioni liquidate ed in particolare
un estratto dei libri contabili.
4. E'
nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
Art. 1750. (Durata del contratto o recesso). - 1.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
2. Se il contratto di
agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
3. Il termine di
preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di
durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il
terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il
quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
4. Le parti possono
concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può
osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
5. Salvo diverso
accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con
l'ultimo giorno del mese di calendario.
Art. 1751. (Indennità in caso di cessazione del rapporto).
- 1. All'atto della cessazione del
rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se
ricorrano le seguenti condizioni:
-
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia
sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente
riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
-
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di
tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente
perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
2. L'indennità non
è dovuta:
-
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
-
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze
attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non
può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
-
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
3. L'importo
dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente
negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla
media del periodo in questione.
4. La concessione
dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale
risarcimento dei danni.
5. L'agente decade
dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un
anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente
l'intenzione di fare valere i propri diritti.
6. Le disposizioni di
cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
7.
L'indennità è dovuta
anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
Art. 1751-bis. (Patto di non concorrenza). - Il
patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del
contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona,
clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto
di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi
all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della
cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una
indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata,
non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del
contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della
indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla
contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di
categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via
equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed
alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente
Art. 1752. (Agente con rappresentanza). - Le disposizioni
del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita
dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
Art. 1753. (Agenti di assicurazione). - Le
disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione,
in quanto non siano derogate dalle norme cooperative o dagli usi e in quanto
siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
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