|
Legge 28-11-1984, n. 792 - Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori
di assicurazione |
 |
Art. 1 - Definizione
Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e
riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente
attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o
riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che
intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi,
assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e
collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.
Art. 2 - Attività del mediatore
L'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione non può essere
esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all'albo.
Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo dei mediatori di
assicurazione o riassicurazione e all'albo nazionale degli agenti di
assicurazione.
L'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa e riassicurativa, compresa
la partecipazione di controllo di società esercenti tale attività, è precluso
agli agenti produttori di assicurazione, alle imprese di assicurazione ed agli
enti pubblici loro dipendenti.
Art. 3 - Albo dei mediatori [1]
E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, - l'albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attività di
mediatore di assicurazione e riassicurazione.
L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
b) alla seconda sono iscritte le società.
Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da
quelli di riassicurazione.
L'albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.
L'elenco degli iscritti all'albo nonché tutte le variazioni sono comunicati, a
cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è
aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi
successivi.
Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno
il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la
data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono
essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del
tipo di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei
preposti all'esercizio dell'attività di mediazione.
Art. 4 - Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche [1]
Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione dell'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea ovvero, se non cittadino, residente nel territorio
della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei
Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione,
contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, e per i
delitti societari, fallimentari, valutari e tributari, per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre
anni, nonché per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero condanna per omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e
le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attività e non
garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il fondo è
amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del
Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che lo sceglie tra i
rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi,
comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente
acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dei mediatori di
riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio
dell'attività e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie
alla costituzione e al funzionamento del fondo;
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso
gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della
garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei
confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di
copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita
la commissione di cui all'art. 12 della presente legge;
h) aver superato una prova di idoneità consistente in un esame scritto ed in un
colloquio nelle seguenti materie:
disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;
disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
princìpi di tecnica assicurativa;
per i mediatori di riassicurazione l'esame deve anche comprendere:
nozioni di tecnica riassicurativa;
nozioni di diritto internazionale e comparato.
Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere muniti di titolo di
studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado.
La commissione d'esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti
della commissione sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 12. Le
funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due
anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata
determinata da provvedimenti disciplinari;
b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo,
mansioni direttive in una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una
impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo stesso periodo agenti
di assicurazione iscritti nella prima sezione del relativo albo.
Art. 5 - Condizioni per l'iscrizione delle società
Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le società
debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso
comune;
b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di mediazione
assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attività che
non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento
dell'oggetto sociale;
c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti
all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di mediatore di
assicurazione o di riassicurazione;
d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in
eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo;
e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'art. 4, primo comma, lettera
f);
f) avere stipulato la polizza di cui all'art. 4, primo comma, lettera g).
Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un
capitale sociale non inferiore a duecento milioni.
E' fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente la mediazione
assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche
diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'art. 4. La domanda di
iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché della prova
dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della
relativa iscrizione;
2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio;
3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei
gestori della società.
Art. 6 - Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunità
economica europea
Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno
Stato membro della Comunità europea, che provino, attraverso un attestato
rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro
anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di
mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di
dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di
assicurazione .
Il termine di quattro anni di cui al comma precedente è ridotto:
a) a due anni se si sono altresì svolte per almeno tre anni funzioni con
responsabilità in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti
di assicurazione al servizio di uno o più mediatori di assicurazione o di
riassicurazione o di una o più imprese di assicurazione;
b) ad un anno se si è ricevuta per l'attività di mediatore una formazione
preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla
competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione
sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, primo comma, lettere
c), d), e), f) e g).
Art. 7 - Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunità
economica europea
Le imprese di cui all'art. 5 della presente legge che hanno sede legale in uno
Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attività nel
territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda
dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che
hanno sede legale in Italia.
La documentazione prevista dal terzo comma dell'art. 5, numeri 1) e 2), può
essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorità di
controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorità competente designata
dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell' art. 9, n. 2,
della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.
Art. 8 - Condizioni comuni per l'esercizio dell'attività di mediatore
I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere
alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto
complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti
della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative.
Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato
alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano
superiori a lire tremila milioni.
I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione
all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e,
successivamente, ogni anno, dimostrare:
a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra
più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi
versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori
alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP, dell'importo complessivo dei
premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;
b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che
non appartengano allo stesso gruppo finanziario;
c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che
appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento
dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un
biennio.
Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le società
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non
venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine
dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla
cancellazione dall'albo.
Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'art. 5, primo
comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di
proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di società,
presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento o l'osservanza
delle disposizioni stabilite dalla presente legge.
Art. 9 - Sanzioni e radiazione dall'albo
Le persone che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione e
riassicurazione senza essere iscritte all'albo di cui all'art. 3 o che,
essendovi iscritte, operano in violazione delle disposizioni della presente
legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto di assicurazione
o di riassicurazione mediato in violazione della presente legge. Analoga
sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici o riassicuratrici che
accettino mediazioni assicurative da soggetti che operino in violazione della
presente legge.
Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all'albo di cui
all'art. 3 rivestano carattere di particolare gravità, si procede, secondo i
casi, alla irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed
inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto
con le stesse modalità del richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici
giorni anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio.
La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare
l'attività di mediatore ed è inflitta per fatti di particolare gravità; di essa
è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio. La radiazione di una società dalla sezione seconda dell'albo
comporta l'automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti dalla sezione
prima dell'albo stesso.
Art. 10 - Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione di cui all'art. 12.
Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati
sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del
procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per
la trattazione orale. Tra la data del decreto di fissazione della seduta e la
comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine libero non inferiore
a sessanta giorni.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del
procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a
disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia.
Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla
commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta,
eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la
propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore
e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto
richiesta, prende le proprie deliberazioni, che comunica al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La sanzione disciplinare è
irrogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere proposta impugnazione
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 11 - Altri casi di cancellazione
Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso
di:
1) rinunzia all'iscrizione;
2) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un
anno;
3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'art. 4, primo comma,
lettera d);
5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8;
6) dichiarazione di fallimento.
Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti che è venuta meno
l'efficacia della garanzia di cui all'art. 4, primo comma, lettere f) e g), e
all'art. 5, primo comma, lettere e) ed f).
La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente
o dell'art. 10 può esservi reiscritta purché siano decorsi almeno tre anni dalla
data della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o da fallimento,
sia intervenuta la riabilitazione.
Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 12.
Art. 12 - Commissioni per l'albo
(Articolo abrogato dall'art. 5, comma c. 1, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373.)
Art. 13 - Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa
La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente
che debba sostenere la prova di idoneità di cui all'art. 4, primo comma, lettera
h), deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione a detta
prova.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori,
il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento della tassa di concessione
governativa di lire centomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il
versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa
attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.
Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sono inoltre tenuti al
pagamento, se iscritti alla prima sezione, di una tassa annuale di lire
centomila, se iscritta alla seconda sezione di una tassa annuale di lire
cinquecentomila da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio, a partire
dall'anno successivo a quello in cui è stata disposta l'iscrizione.
A decorrere dall'anno 1985, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, si
procederà all'adeguamento delle tasse annuali di iscrizione di cui al comma
precedente.
Art. 14 - Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si farà
fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente art. 13.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'uso della qualifica
di mediatore di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti,
nonché l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione sono vietati a
tutti coloro che non siano iscritti all'albo.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano sul
territorio della Repubblica l'attività di mediatore di assicurazione o
riassicurazione possono continuare a svolgere l'attività stessa a condizione
che, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, presentino al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda per
l'iscrizione all'albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti richiesti
per l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o in
alternativa con dichiarazioni rilasciate da non meno di cinque imprese
assicuratrici o riassicuratrici e da non meno di cinque aziende fonti di affari,
da quanto tempo esercitano l'attività di mediazione.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritti
nella prima sezione dell'albo, anche indipendentemente dal requisito di cui
all'art. 4, primo comma, lettera h), le persone fisiche che, da almeno un
triennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione
come titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere iscritte
nella seconda sezione dell'albo, anche indipendentemente dai requisiti di cui
all'art. 5, primo comma, lettere b), c) e d), le società che, da almeno un
quinquennio, esercitano l'attività di mediatore di assicurazione o
riassicurazione e che siano iscritte presso l'ufficio del registro delle
imprese.
Le società devono comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione all'albo,
provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'art. 5, primo comma, lettere b),
c) e d), entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 16 - Modifiche alla legge istituita dell'albo nazionale degli agenti di
assicurazione
Alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di
assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria o società esercenti tali
attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati
anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti";
2) alla lettera c dell'art. 4, dopo le parole: "contro il patrimonio", sono
aggiunte le seguenti: "per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni".
3) al n. 1) dell'art. 5, dopo le parole: "pubblica o privata", sono aggiunte le
seguenti: "o di una impresa prevista dall'art. 5 della legge istitutiva
dell'albo dei mediatori di assicurazione".
[1] A norma dell'art. 1, comma c. 1, D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 le competenze
attribuite dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
|