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Art. 1
E' istituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale
degli agenti di assicurazione.
La tenuta dell'albo è
affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno diritto di essere
iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui all'art. 4 ovvero all'art. 5 della presente legge.
L'attività di agente di
assunzione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.
L'albo è suddiviso in due
sezioni:
a) alla prima sono
iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere
di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
b) alla seconda sono
iscritti, ai sensi del successivo art. 11, coloro ai quali non è stato conferito
l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi
da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma
del successivo art. 9.
Art. 2
A cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e
pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne
copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il
cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per
gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la
sede dell'agenzia e l'impresa preponente.
Art. 3
L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di
assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria o società esercenti tali
attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati
anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti.
Art. 4
Per l'iscrizione nell'albo occorre:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio
della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei
Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede
pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il
patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione
da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei
confronti degli enti previdenziali e assistenziali [1];
d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale
nelle seguenti materie:
1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di
agenzia;
2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni
private;
3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
4) princìpi di tecnica assicurativa.
Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economico
europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c)
può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre
mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od
amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.
La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi
per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione di cui all'art.
13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo
[2] [3].
Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è
emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5
Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui
alla lettera d) del
precedente articolo:
a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità
economia europea essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere
comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno
dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea;
b) essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno
degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che, a
seguito di cancellazione chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni
successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da
provvedimenti disciplinari;
c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri
della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della
richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività:
1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo
con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione,
pubblica o privata o di una impresa prevista dall'art.
5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione;
2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla
gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro
subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione
per almeno tre anni in modo continuativo;
3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo,
procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;
4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo
subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di
gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la
sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non
esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma.
Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente
comma l'avere svolto, purchè in modo continuativo, anche più di una delle
attività suddette nel periodo previsto.
Art. 6
Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da
una società l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o
al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di
necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di
agente di assicurazione.
Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al
precedente comma per l'aggiornamento dell'albo, entro e non oltre due mesi
dall'avvenuta variazione.
Art. 7
In ogni caso di conferimento di incarico di agente di
assicurazione, l'impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede
l'agenzia, comunicando le generalità dell'incaricato e indicando la data di
conferimento dell'incarico e la sede dell'agenzia, nonchè le condizioni di
esercizio.
In ogni caso di variazione della sede dell'agenzia, nonchè nel
caso di modifiche delle condizioni di esercizio o di cessazione dall'incarico
dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di
trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della
condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di
scioglimento del contratto di agenzia l'impresa è tenuta a comunicare quale, fra
le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha
determinato lo scioglimento stesso.
Art. 8
La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai
documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di
cui all'art. 4. Il
richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera d)
di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'art.
5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla
prova di idoneità.
Art. 9
Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) sopravvenuta preclusione ai sensi dell'art.
3;
c) perdita di uno dei requisiti di cui all'art.
4, lettere a) e b);
d) condanna per uno dei delitti di cui all'art.
4, lettera c);
e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'art.
18, primo comma, lettera c);
f) dichiarazione di fallimento;
g) decorrenza dei termini di cui al successivo art. 11, commi
primo e secondo.
La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di diritto del
rapporto di agenzia.
Art. 10
L'iscritto cancellato dall'albo può chiedere di esservi riammesso.
Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa
dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'art.
11, commi primo e secondo, la riammissione è consentita quando siano cessati
a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero,
nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento
disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.
Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla
presente legge per la iscrizione nell'albo.
Art. 11
L'agente iscritto alla sezione prima dell'albo che cessa
dall'incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del
contratto di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione
nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda,
è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio
senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall'albo.
Colui che, non avendo all'atto dell'iscrizione incarichi di agente
di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell'albo, è, in caso
di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con
effetto dalla data di conferimento dell'incarico.
Sono cancellati dall'albo gli iscritti alla seconda sezione ai
quali per cinque anni non siano stati conferiti incarichi di agente.
Art. 12
L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 4
e 5, da
effettuarsi dalla commissione per l'albo degli agenti di assicurazione di cui al
successivo art. 13.
Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda
d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'art.
9. E' fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello
stesso art. 9 per
il quale si applica la procedura prevista al successivo art. 19. Il
rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere
pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie
ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto, sia stata sentita anche
l'impresa preponente.
I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere
espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre
centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente art. 8, devono
essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, all'interessato, all'impresa preponente e alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine
di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati.
Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse
necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato,
saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede
l'agenzia.
I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione,
notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a
provvedere è regolata dal disposto dell'art.
6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 13-16
(abrogati)
Art. 17
All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo
il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione
governativa di L. 50.000, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa
al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve
essere effettuato all'ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di
versamento deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli iscritti all'albo sono inoltre tenuti al pagamento della tassa
annua di L. 50.000, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno
cui si riferisce la iscrizione.
Le entrate che deriveranno dall'applicazione del presente articolo
sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.
Art. 18
L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una
condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità ed al decoro
professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è
motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso è data
comunicazione anche alla impresa preponente.
La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene
notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data
comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per zona.
La radiazione determina la decadenza immediata dall'incarico ed è
inflitta per fatti di particolare gravità; di essa è data comunicazione con le
stesse modalità di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia
e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
zona.
Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto
applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.
Art. 19
Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione per
l'albo degli agenti d'assicurazione di cui all'art. 13, anche su segnalazione
motivata delle commissioni di cui all'art.
14.
Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti,
e verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato
dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data
della seduta per la trattazione orale.
La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento
che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della
ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di
estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato di far pervenire
alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta,
eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori.
L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere
oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione,
sentiti il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè
ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al
Ministro le proprie decisione.
L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento
disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima
che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente
della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della
data fissata per la trattazione orale.
Contro il provvedimento di radiazione dall'albo può essere
proposta impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del
quinto comma del precedente
art. 12.
Art. 20
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a dare comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura delle cancellazioni dall'albo disposte a norma degli articoli 9 e 11.
Art. 21
Ferme restando le sanzioni di cui all'art.
18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione in violazione della
presente legge è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.500.000.
Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di
assicurazione in violazione delle norme della presente legge è punito con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non è
regolarmente iscritto all'albo, l'impresa è punita con l'ammenda di lire 20
milioni e, nel caso di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio.
Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa.
Art. 22
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 50 milioni per l'anno 1978, si farà fronte con le entrate di cui al
precedente art. 17.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Nella prima formazione dell'albo, salvo il disposto dell'art.
3, hanno diritto all'iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi effettiva attività di
agente per incarico di una o più imprese di assicurazione, indipendentemente dal
possesso dei requisiti di cui all'art.
4, lettera d), ed all'art.
5.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati
attestanti i requisiti richiesti dall'art.
4, lettere a), b) e c).
Art. 24
Sono esclusi dall'applicazione dell'art.
3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto
privato che esercitano pubbliche funzioni nonché i loro dipendenti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni,
per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo
di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 25
All'entrata in vigore della presente legge il comitato per l'albo
istituito con l'accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l'Associazione
nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti
trasmetterà alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo l'elenco degli iscritti e la relativa documentazione.
Gli iscritti all'albo di cui al comma precedente sono esentati
dalla presentazione della documentazione di cui all'art.
23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai
criteri stabiliti nell'art.
1 della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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