Titolo I
L'ENASARCO
Art. 1 - (Natura giuridica e ordinamento)
L'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio
decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Lo statuto che fissa l'ordinamento
dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con
quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di
amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.
Art. 2 - (Compiti)
L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai
rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del Codice civile,
la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella
istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.
L'ENASARCO persegue inoltre con
separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore
della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e
provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
Art. 3 - (Finanziamento)
L'ENASARCO realizza i propri compiti
mediante le seguenti entrate:
a) contributi dovuti dai preponenti e
dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti
personali;
b) interessi attivi e altri redditi
patrimoniali;
c) proventi derivanti da lasciti,
donazioni e ogni altro atto di liberalità;
d) somme dovute a qualsiasi titolo
all'Ente.
Art. 4 - (Modi di investimento)
I fondi disponibili in relazione al
versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano
disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano
determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nelle seguenti forme:
a) titoli di Stato o garantiti dallo
Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati degli
Istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso
Istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui fruttiferi garantiti da
ipoteche di primo grado;
f) beni immobili liberamente
disponibili;
g) altre forme autorizzate dalla
legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione
dell'ENASARCO.
Titolo II
TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO
Capo I
ISCRIZIONI E CONTRIBUTI
Art. 5 - (Obbligo di iscrizione)
Sono obbligatoriamente iscritti al
Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di
commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti
italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi
dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli
agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero
nell'interesse di preponenti italiani.
E' fatta comunque salva
l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.
L'obbligo di iscrizione al Fondo di
previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano
individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in
associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
All'iscrizione degli agenti e dei
rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre
mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto
personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio,
secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.
Art. 6 - (Misura dei contributi) [1]
Il contributo per l'erogazione delle
pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 [2] per cento a carico
del preponente e del 3 [2]per cento a carico dell'agente e del rappresentante di
commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o
al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite
inderogabile del massimale di L. 9. 000.000 [3]annue qualora l'agente o il
rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un
solo preponente e di L. 7.000.000 [4] per ciascun preponente in ogni altro caso.
Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 [5] annue per
ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 [6] annue per ciascun
preponente nel secondo caso .
In caso di rapporti di agenzia con
agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma
societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di
uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti
uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai
rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per
ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente
responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci
illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.
Il preponente che si avvalga di
agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma
di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al
pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di
tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è
destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.
Le aliquote contributive, il
massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in
relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.
Note:
1 A norma dell'art. 1, D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 509, l'ENASARCO, ente trasformato in fondazione privata, deve,
con propria deliberazione, adottare lo statuto ed il regolamento. Tale atto, ai
sensi dell'art. 3 del citato decreto, è sottoposto ad approvazione del Ministero
del Lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro. La medesima approvazione,
esercizio del potere di vigilanza dei suddetti Ministeri, è richiesta anche per
le delibere relative a contributi e prestazioni, laddove la potestà di
deliberare in tali materie sia prevista dallo statuto. In generale, per la
disciplina della privatizzazione di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza, vedi cfr. il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
2 Aliquota elevata al 4 per cento
dall'art. unico, D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460 e successivamente al 5 per cento
dal D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.
3 Massimale elevato a L. 12.000.000
dall'art. unico, D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460 e successivamente a L. 24.000.000
dal D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.
4 Massimale elevato a L. 7.500.00
dall'art. unico, D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460 e successivamente a L. 10.000.000
dal D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.
5 Importo elevato a L. 240.000
dall'art. unico, D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460.
6 Importo elevato a L. 120.000
dall'art. unico, D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460.
Art. 7 - (Modalità di pagamento)
Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte
a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere
la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio
deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i
contributi.
Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre
mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al
rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.
Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite
dal regolamento di esecuzione.
I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.
Art. 8 - (Prosecuzione volontaria)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato,
temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono
chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad
esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in
costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è
subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non
consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività
e semprechè la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata
entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di
cessazione o sospensione dell'attività.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano
cessato l'attività, temporaneamente o definitivamente, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa
data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per
gli anni non coperti da contributi obbligatori, purché sussista il requisito di
cui al comma precedente.
L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato
dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle
"provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo
l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il
contributo volontario annuo non può essere inferiore all'ammontare minimo dei
contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo
preponente, in atto alla data del versamento.
Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal
regolamento di esecuzione.
Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che gli agenti
ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attività e, in ogni
caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni
previdenziali.
Capo II
PRESTAZIONI
Art. 9 - (Prestazioni) [1]
Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della
determinazione delle stesse, si intende:
a) per "anzianità contributiva" il numero degli anni coperti da contributi
con riferimento all'anno per il quale sono stati versati;
b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono stati
calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno
per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a
periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.
In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni
liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per
l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del
versamento.
E' facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del
periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali
dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di
riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.
Note:
1 A norma dell'art. 1, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'ENASARCO, ente
trasformato in fondazione privata, deve, con propria deliberazione, adottare lo
statuto ed il regolamento. Tale atto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, è
sottoposto ad approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero
del Tesoro. La medesima approvazione, esercizio del potere di vigilanza dei
suddetti Ministeri, è richiesta anche per le delibere relative a contributi e
prestazioni, laddove la potestà di deliberare in tali materie sia prevista dallo
statuto. In generale, per la disciplina della privatizzazione di enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, vedi cfr. il D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509.
Art. 10 - (Pensioni di vecchiaia) [1]
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno
di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15
anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il
diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a
tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle
"provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i
contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni
consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti
sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.
Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre
anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di
vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni
liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo
versamento.
Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate"
risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno
favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella
determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media
annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime
norme.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il
diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalità
previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la
documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del
conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati,
senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento
del diritto.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di
pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla
pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto
maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai
coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza n. 433 del 23 novembre 1999, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui non prevede, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte
dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva
minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura
inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
Art. 11 - (Revisione delle pensioni liquidate)
In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data
del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO
dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della
pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e
ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta
come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la
modificazione.
Art. 12 - (Supplemento di pensione)
Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano
conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione
assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di
agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni
dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i
rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento
di pensione; tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per
cento della metà di tutte "le provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione
alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.
Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali
ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi
precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il
biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal
primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.
Art. 13 - (Pensione di invalidità permanente totale)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità
permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di
agenzia o rappresentanza commerciale, e che possono far valere almeno cinque
anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono
il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti
quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle
"provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i
contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi
nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino
ad un massimo di quaranta quarantesimi.
Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di
tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione
di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni
liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti
l'invalidità.
E' applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni
di vecchiaia.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di
revisione di cui all'articolo 11.
Art. 14 - (Pensione di invalidità permanente parziale)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subìto una invalidità
permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacità di
guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno
cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio,
hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo
precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità
lavorativa.
Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della
pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo
precedente.
Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di
pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.
Art. 15 - (Revisione della pensione di invalidità)
Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro
in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione
della pensione di invalidità.
Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di invalidità
si riduce al di sotto del 65 per cento.
Art. 16 - (Accertamento dello stato di invalidità)
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di
invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre
medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed
il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della
provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si
proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce
l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del
richiedente.
L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite
periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il
rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il
pagamento delle rate di pensione.
Art. 17 - (Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di
vecchiaia)
All'atto del raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di
età se donne, e semprechè sussista nel complesso il requisito di 15 anni di
anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno
diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in godimento e
quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento
all'intero periodo di iscrizione.
Art. 18 - (Pensione indiretta ai superstiti)
In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato
nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità
contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di
cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati
nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70
per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate"
determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media
di cui all'art. 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e
commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21.
E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal
terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.
Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al
primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente
o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di
contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una
pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per
cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della
media di cui all'articolo 10, secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione
del minimo di pensione di cui all'articolo 26.
Art. 19 - (Pensione di reversibilità ai superstiti)
Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di
commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di
reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della
pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.
Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente
o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione
assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è
determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe
stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi
dell'articolo 12.
La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può
essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui
al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo
comma dell'articolo 10.
E' applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto
dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di
vecchiaia.
Art. 20 - (Superstiti)
Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli
18 e 19:
a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di
separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito,
il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia
stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima,
egli risulti inabile al lavoro [1];
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età
riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di
commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino
a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e
non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni
qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del
corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.Si
intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati,
quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione
e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio
risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè coniuge, nè
figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si
intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonché le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio
fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori
superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di pensione e al
momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino
permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai
18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli
celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a
carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso
provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo [2] .
Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui
all'art. 16.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della
pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio
in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni .
Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del
matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra
o di servizio. [3]
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui si verifica l'evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al
compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o
professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano
regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando
cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito
proprio [2] [4];
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1009, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera a) nella parte
in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite
quando sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello
stesso.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1987, n. 145, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e settimo comma
c. , n. 3 del presente articolo: a) in quanto nega il diritto alla pensione di
reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo
abbiano un reddito proprio; b) in quanto nega il diritto alla pensione indiretta
ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a quasiasi titolo abbiano un
reddito proprio.Con successiva sentenza 10 giugno 1993, n. 274, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto dei commi c. 3 e 7, n. 3 del presente articolo nella parte in cui
prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli
maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla
pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1992, n. 1, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma c. .
4 La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1987, n. 145, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede la
perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli
maggiorenni inabili al lavoro o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito
proprio".
Art. 21 - (Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti)
La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 18 e 19 è
determinata in base alle seguenti aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60 per cento per 1 superstite;
75 per cento per 2 superstiti;
90 per cento per 3 superstiti;
100 per cento per 4 o più superstiti.
b) per i genitori:
30 per cento per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e le sorelle:
30 per cento per un fratello o una sorella;
60 per cento per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi
non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo
18 e dal terzo comma dell'art. 19; è comunque dovuto il minimo di cui
all'articolo 26.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla
revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di
una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno
degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti
uguali tra gli aventi diritto.
Art. 22 - (Decorrenza della pensione ai superstiti)
Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante
di commercio.
Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.
Art. 23 - (Termini di pagamento)
La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro
la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e
dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.
Art. 24 - (Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della
vita)
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati
dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura
percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita
calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle
retribuzioni per i lavoratori dell'industria, semprechè tale aumento raggiunga
la misura del 12%.
Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si
prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1° gennaio 1972 e
l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti
successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.
Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere
l'aumento del 12%, è applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in
ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per
la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della
domanda di pensione.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è
accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 25 - (Riduzione dell'importo delle pensioni)
Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare
annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le
seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.
Art. 26 - (Minimi di pensione)
L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e
superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, è
fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno.
Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al
grado di invalidità.
Art. 27 - (Destinazione degli utili e bilancio tecnico)
Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.
Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo,
copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 28 - (Disponibilità dei crediti degli iscritti)
I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, nè
sequestrabili, nè pignorabili.
L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle somme ad
esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle
rate di pensione non può essere superiore al quinto.
Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante
dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è
estinto.
Art. 29 - (Addebiti e prestiti)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati
annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da
esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di
versare all'ente l'importo addebitato.
Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della
facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo
addebitato non è portato in detrazione ai fini della determinazione della
provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un massimo di
36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
Art. 30 - (Prescrizione)
Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della
loro scadenza.
Art. 31 - (Riliquidazione delle pensioni in atto)
Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono
riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.
Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva
comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.
Capo III
RICORSI E VIGILANZA
Art. 32 - (Ricorsi)
Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con
provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito
un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un
suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione
nominati dal consiglio stesso.
I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente
con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di
decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e
devono contenere:
a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed
indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entra i
90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la
decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità
giudiziaria.
Art. 33 - (Sanzioni)
Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine
stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con
l'ammenda da lire 10.000 [1] a lire 40.000 [1] per ogni agente o rappresentante
di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del
contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 4.000 [1] a lire
80.000 [1].
Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al
pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di
importo pari ai contributi medesimi.
Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di
commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da
lire 10.000 [1] a lire 40.000 [1] per ogni agente o rappresentante di commercio
per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva salvo che il fatto
costituisca reato più grave.
Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei
funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e
documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con
l'ammenda da lire 10.000 [1] a lire 100.000 [1] salvo che il fatto costituisca
reato più grave.
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della
sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti
scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie
altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le
prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire
10.000 [2] a lire 100.000 [2], salvo che il fatto costituisca reato più grave.
I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione
dei fini di assistenza o di istruzione professionale dell'ENASARCO.
Note:
1 Importo elevato dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.
2 Importo elevato dall'art. 113, commi c. 4 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 34 - (Oblazione)
Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore,
previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del
precedente articolo 33, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni
commesse, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO
può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dell'articolo
precedente.
Art. 35 - (Vigilanza)
La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme
di attuazione spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO
sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai
suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati
tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il
rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.
Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 - (Contributi liquidati)
Ai fini della determinazione della "anzianità contributiva" di cui
all'articolo 9, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli
anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.
Art. 37 - (Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per
scioglimento del contratto) [1]
I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di
commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di
previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962 [2], sono
computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono
considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento
volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del
rapporto trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto
individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate
e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata
accantonata dalla ditta.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza n. 433 del 23 novembre 1999, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui non prevede, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte
dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva
minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura
inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.
2 Abrogato dall'art. 33 del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758. Per il nuovo
regolamento di esecuzione vedi cfr. il D.M. 20 febbraio 1974.
Art. 38 - (Ricostruzione della posizione previdenziale)
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa
a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale
posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione
dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli
versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.
I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n.
758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio
1970, vengono considerati ai fini della determinazione dell'anzianità
contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi è
pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i
contributi sono stati versati, e successivi al giugno 1950.
Art. 39 - (Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970)
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la
liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver
raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di
vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo
rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale
esistente alla data della liquidazione.
Art. 40 - (Regolamento di esecuzione)
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il
regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.
In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 41
La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.