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Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi
delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della
concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di
garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le
attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti
limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, fatti salvi quelli
riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e
delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli
esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul
volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non
siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine
temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti,
effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.
f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo
immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato,
utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i
saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del
settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui
al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e
regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1°
gennaio 2007.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto
alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi
minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di
polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o
che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo
praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto
previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla
loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti
massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il
rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c.
auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle
provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio
di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto“
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono
soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991,
n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei
relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3
febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21
febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli
iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono
far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica
materia oggetto di rilevazione.
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