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Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209
- Codice delle assicurazioni private |

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TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106.
(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi)
1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel
presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico
intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla
gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati.
Art. 107.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso
e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione
registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di
riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che
l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella
conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura
fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di
assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di
perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la
perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e
della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata
complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è
superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono
sottoposte, limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, alla
vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo
5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle
regole di comportamento di cui al
capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
CAPO II - ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
Art. 108.
(Accesso all’attività di intermediazione)
1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata
agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere
esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di
violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E’ inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro
Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 2.
4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione
è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai
pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo
parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.
Art. 109.
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del
registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome
o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker,
in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri
di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività
svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami
vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità
di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di
risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli
intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai
sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la
società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori,
i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di
cui alle 84 lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di
fuori dei locali dove l’intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più
sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui
al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i
quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo
110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di
dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti
all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella
sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario
di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori,
produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare
all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei
soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto
di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti,
provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine dell’iscrizione nella
sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato,
un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli
adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni
effettuate.
6. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad
assicurare l’accesso pubblico al registro.
Art. 110.
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel
massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri,
direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a
procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre 85 esercizi precedenti all’adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate
cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una
prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP, con regolamento,
determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla
relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112, comma
3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza
di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza
dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per
ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti
i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni
arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura
possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle
variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 111.
(Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei
collaboratori degli intermediari)
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1,
è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto
della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad
impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all’attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è
richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per
conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate
all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con
esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a
cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti
addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali dove l’intermediario
opera.
Art. 112.
(Requisiti per l’iscrizione delle società)
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma
4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la
responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione.
Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore
delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione
del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza
di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo
110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle
persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze,
errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre
disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con
regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla società che esercita
contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle
due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione
adeguata.
5. Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle
persone fisiche addette all’attività di intermediazione. E’ in ogni caso
preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente,
attraverso altra società.
Art. 113.
(Cancellazione)
1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione
del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre
anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111,
commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336,
nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie
assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al
Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c),
relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione
del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata
dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto
iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),
l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione
all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni
variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2,
lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta
dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici
all’avvio del medesimo.
Art. 114.
(Reiscrizione)
1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del
provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente,
purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di
cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone
fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia
intervenuta la riabilitazione.
2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del
contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto
al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver
provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi
nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla
data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone
fisiche, l’idoneità già 88 conseguita ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o
della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115.
(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione)
1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la
CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio
dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato
risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.
2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del
Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero
delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del
Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un
funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti
nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di
intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività
produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto
del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di
gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il
quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse
azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né
dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi
dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli
intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti
effettuati a loro favore.
Art. 116.
(Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)
1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi,
indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere
a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di
operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell’attività sui rispettivi territori comunicate 89 dagli
intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione
integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri
nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede
legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l’attività in
regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’apposita
comunicazione che l’ISVAP riceva dall’autorità di vigilanza dello Stato membro
di origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle
comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri
relative all’attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio
della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui
all’articolo 109, comma 2.
3. L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle
attività di intermediazione che, nell’interesse generale, devono essere
osservate sul territorio italiano.
4. L’ISVAP può adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi le
disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo
non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione,
l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio italiano.
CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117.
( Separazione patrimoniale)
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai
pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite
dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere
titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che
costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario
medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte
di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono
ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma
rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di
assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione convenzionale ripetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell’intermediario.
Art. 118.
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione.
Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme
dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative
si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario
iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo
sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne
specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale
di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario
iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b),
anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti
di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse
nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e
con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.
Art. 119.
(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche
se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido
dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro,
esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole
predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non
siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione
assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120.
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo
109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono
al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel
rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano
al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal
caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di
contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a
soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con
una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la
denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con
imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del
cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o
potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il
contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario
assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al
contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze,
previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le
prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della
capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina
con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente,
con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario
medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di
assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione
all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi
imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e
l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i
casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le
esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la
comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la
conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che
operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121.
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente
almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con
l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto
offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione
del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta
del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In
tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la
conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e
sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo
chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
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