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Cass. civ., sez. Lavoro 10-05-2006, n. 10728
- C.W. c.
G.P. |
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Ai sensi dell'art. 1746 cod. civ. è imposto all'agente di tutelare
gli interessi del preponente e di agire con lealtà e buona fede nell'esecuzione
dell'incarico. Tuttavia, tale norma non impedisce all'agente - così come al
subagente - vincolato da un contratto a tempo indeterminato suscettibile di
disdetta, di ricercare soluzioni professionali alternative, che vengano in
concreto a risultare pregiudizievoli per il preponente (come nel caso, non
infrequente, dell'acquisizione di un mandato di agenzia da parte di un'impresa
in concorrenza con l'originario preponente), se non impiega mezzi e modalità che
siano di per sé qualificabili come scorretti, vuoi ai fini dell'acquisizione del
nuovo incarico professionale, vuoi nell'esecuzione del medesimo, sulla base dei
principi di carattere generale in materia contrattuale e, specificamente, di
quelli di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del rapporto di cui agli
artt. 1175 e 1375 cod. civ., ovvero delle regole in tema di concorrenza sleale
tra imprenditori. Né, alla stregua di ciò, può ritenersi di per sé scorretto il
comportamento di un subagente che, intenzionato a porre fine al rapporto in
corso con l'agente, ne metta al corrente l'imprenditore preponente, offrendo
l'occasione al medesimo di valutare le conseguenze di tale ipotesi ed a se
stesso la possibilità di comunicare la propria eventuale disponibilità ad
assumere un incarico diretto, sempreché non siano posti in essere mezzi di per
sé scorretti, poiché, in difetto di precise pattuizioni in proposito, non è
ravvisabile un obbligo di fedeltà in capo al subagente nei confronti dell'agente
suo preponente che vieti iniziative di questo genere, compiute con il rispetto
del principio generale della correttezza. (Nella specie, la S.C., enunciando il
richiamato principio, ha rigettato il ricorso proposto dall'agente e confermato
la sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che il comportamento del
subagente avesse comportato violazione di obblighi derivanti dal contratto di
subagenzia, considerato che l'obbligo di cooperazione dell'agente ai fini del
raggiungimento degli interessi del suo preponente non comprendeva l'obbligo di
restare per sempre vincolato al medesimo, così come neanche il canone generale
di correttezza e buona fede poteva impedire all'agente, in mancanza di
specifiche clausole contrattuali, di cercare una sistemazione migliore ed
eventualmente anche di proporre, nel caso del subagente, le proprie prestazioni
direttamente al mandante del proprio preponente).
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