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Cass. civ., sez. III 06-08-2004, n. 15190 - MORRETTA c. LLOYD'S OF LONDON
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Il
contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di
subagenzia - che postula la conclusione dei contratti
di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa
assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto
sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona
del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di
subagenzia è l'agente. La
subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto
derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al
contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto -
sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742
- 1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con
esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del
potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt.
1745 e 1903 cod. civ.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri
direttamente al subagente. A tanto consegue che le
somme riscosse dal subagente non entrano direttamente
nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente -
subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale
obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal
subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione)
all'impresa assicuratrice.
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