Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Cass. civ., sez. III, 09-12-2003, n. 18736 - Sigma Studio Pubbl c. S.i.p. S.a.s

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Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale; per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.