|
Cass. civ., sez. III, 09-12-2003, n.
18736 - Sigma Studio Pubbl c. S.i.p. S.a.s |
 |
Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni
dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza
vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale; per la disciplina del
rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di
agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto
stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto
che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per
conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con
rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in
capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.
|