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Cass. civ.,
sez. Lavoro 14-02-2006, n. 3196 - Grassi c. Colombo |
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Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in
favore dell'agente dall'art. 1751 cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù
dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli
affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono
consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente
consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o
dalla società preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli
subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della sub-agenzia confluisce
in quello dell'agenzia.
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