Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Cass. civ., sez. Lavoro 21-02-2006, n. 3709 - Chillemi c. Tricchetracche Srl

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Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a dirigenti scolastici ed insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l'adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte del librai (fermo rimanendo che non esiste alcun obbligo degli studenti di acquistare i libri di testo dall'editore, potendo anche averli in comodato o acquistarli sul mercato dell'usato), è un rapporto atipico e non è inquadrabile nello schema del rapporto di agenzia (con conseguente insussistenza del diritto del "promotore" a ricevere le provvigioni sugli affari postcontrattuali, ai sensi dell'art. 1748, comma terzo, cod. civ. e l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ.), poichè il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della casa editrice, non svolge neppure attività volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale evento come un fatto esterno all'attività di pubblicità e, per di più, eventuale.