|
Cass. civ.,
sez. Lavoro 21-02-2006, n. 3709 - Chillemi c.
Tricchetracche Srl |
 |
Il rapporto intercorrente fra la casa editrice ed il propagandista
di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a dirigenti scolastici ed
insegnanti di una determinata zona, allo scopo di favorire l'adozione dei testi
stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte del librai (fermo rimanendo
che non esiste alcun obbligo degli studenti di acquistare i libri di testo
dall'editore, potendo anche averli in comodato o acquistarli sul mercato
dell'usato), è un rapporto atipico e non è inquadrabile nello schema del
rapporto di agenzia (con conseguente insussistenza del diritto del "promotore" a
ricevere le provvigioni sugli affari postcontrattuali, ai sensi dell'art. 1748,
comma terzo, cod. civ. e l'indennità di cessazione ex art. 1751 cod. civ.),
poichè il propagandista, oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della
casa editrice, non svolge neppure attività volta alla conclusione di contratti,
ponendosi tale evento come un fatto esterno all'attività di pubblicità e, per di
più, eventuale.
|