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Cass. civ., sez. III
12-01-2006, n. 422 - Cons. Agrario
Interprov. Catania Messina c. Fata Assicurazioni Spa |
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Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle
rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire
se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto
imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di
prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia
il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il
lavoro subordinato; il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso
costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di
legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli
elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del
giudizio di tipo valutativo.(Nella specie, i giudici di merito, ad avviso della
Corte, hanno adeguatamente valutato tutti i numerosi addebiti contestati
all'agente, ed hanno concluso che la gravità degli stessi, nonostante i numerosi
richiami della preponente, giustificasse pienamente la risoluzione del rapporto,
pur tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della
durata ultratrentennale del rapporto).
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