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Cass. civ., sez. II
13-03-2006, n. 5428 - Gatti c. Fiprim Fin Privata Milanese Spa In Lca
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Sussiste la nullitą del contratto di agenzia, ai sensi
dell'articolo 1418, primo comma, cod.civ., allorquando questo abbia avuto ad
oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari
che siano stati conclusi, dal committente per il tramite dell'agente, in
violazione dell'articolo 18 ter del d.l. 8 aprile 1974 n.95 conv. nella legge 7
giugno 1974 n.216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare. Infatti,
nel sistema delineato dal predetto decreto legge, la disciplina della
sollecitazione del pubblico risparmio aveva ad oggetto la regolamentazione
dell'informazione del risparmiatore ed intendeva tutelare la trasparenza del
mercato, e come tale costituiva norma imperativa. (Nella specie la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda, esperita da una
societą finanziaria nei confronti del proprio agente, di ripetizione delle
mediazioni e provvigioni a quello corrisposte, da ritenersi indebite, per essere
illecita, e quindi nulla, la prestazione svolta, di modo che l'importo andava
restituito, poichč si era accertato che quella societą finanziaria "raccoglieva
abusivamente risparmio, avvalendosi del cosiddetto collocamento porta a porta di
prodotti finanziari del tutto inconsistenti e raggirando in tal modo numerosi
malcapitati sottoscrittori").
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