Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Cass. civ., sez. II 13-03-2006, n. 5428 - Gatti c. Fiprim Fin Privata Milanese Spa In Lca

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Sussiste la nullitą del contratto di agenzia, ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, cod.civ., allorquando questo abbia avuto ad oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari che siano stati conclusi, dal committente per il tramite dell'agente, in violazione dell'articolo 18 ter del d.l. 8 aprile 1974 n.95 conv. nella legge 7 giugno 1974 n.216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare. Infatti, nel sistema delineato dal predetto decreto legge, la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio aveva ad oggetto la regolamentazione dell'informazione del risparmiatore ed intendeva tutelare la trasparenza del mercato, e come tale costituiva norma imperativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda, esperita da una societą finanziaria nei confronti del proprio agente, di ripetizione delle mediazioni e provvigioni a quello corrisposte, da ritenersi indebite, per essere illecita, e quindi nulla, la prestazione svolta, di modo che l'importo andava restituito, poichč si era accertato che quella societą finanziaria "raccoglieva abusivamente risparmio, avvalendosi del cosiddetto collocamento porta a porta di prodotti finanziari del tutto inconsistenti e raggirando in tal modo numerosi malcapitati sottoscrittori").