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Cass. civ., sez. Lavoro, 22-04-2002, n.
5827 - Nerozzi c. Candini |
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In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub-agente - la
cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell'agente esclusivamente
perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente -
vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina
anteriore all'entrata in vigore del D.LGS. n. 303 del 1991 (che, in attuazione
della direttiva 86/653/CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 cod. civ.), la
normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non
è derogabile "in peius" in danno dell'agente (e, quindi, del sub -
agente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla
disciplina successiva all'entrata in vigore del D.LGS. n. 65 del 1999 che ha
dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente
è tenuto a corrispondere all'agente (o al subagente) la suddetta indennità -
che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale
derivato dall'attività promozionale dell'agente - in tutti i casi di
risoluzione del contratto e, quindi, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile
a colpa dell'agente (o del subagente).
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