Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

Pretore di Fermo - Franca/Torresi - Sentenza n. 101 del 16/4/97

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il 15.10.96 Franca Gino conviene Torresi Giuseppe, domandandone la condanna al pagamento di somma indebitamente trattenuta dopo lo scioglimento di rapporto intercorso tra il ricorrente, agente, ed il convenuto, suo subagente.

Si costituisce quest’ultimo, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento di indennità di fine rapporto; le parti producono documenti e vengono interrogate; all’udienza del 24.3.97 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, perché fondata.

Infatti il resistente ha ammesso, alla penultima udienza, che la sua contestazione della pretesa avversaria, fondata su contabilità dettagliata e suscettibile di riscontro, prodotta in causa, era "frutto di equivoco" (pag.5 del verbale di causa).

La domanda riconvenzionale, proposta dal resistente, deve essere respinta, perché infondata.

E’ infatti pacifico tra le parti che si controverte di un rapporto di subagenzia, non regolato né da contratto collettivo, né da dettagliato contratto individuale.

Deve pertanto essere applicata la normativa codicistica in materia di agenzia, ed in particolare l’art.1751 cc, che prevede: All’atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; (ovvero) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Orbene, nel caso in esame non ricorre né la prima, né la seconda ipotesi, poiché, come il difensore del convenuto ha ammesso all’ultima udienza, "la maggior parte dei clienti" del subagente non è rimasta al preponente, ma è passata al figlio del subagente, che ha iniziato a svolgere attività agenziale, in concorrenza (pag.7 del verbale di causa, con riferimento a quanto già dichiarato in precedente udienza, a pag.3 del verbale); sicché non può certo ritenersi che, al termine del rapporto, al preponente sia residuato un vantaggio di sorta, avendo egli invece perduto la maggior parte della clientela precedentemente curata dal subagente.

Ed inoltre, ai sensi della seconda ipotesi del comma secondo dell’art.1751 cit., l’indennità non sarebbe comunque dovuta, poiché il recesso si è verificato per iniziativa del convenuto, il quale non ha addotto alcuna giustificazione, e soltanto in corso di causa ha dedotto che il recesso sarebbe stato motivato dalla sua età (pur ammettendo, d’altronde, di svolgere tuttora altra attività lavorativa (pag.3 del verbale di causa, in fondo).

Alla soccombenza del convenuto consegue la sua condanna al rimborso delle spese legali, a norma dell’art.91 cpc.

La sentenza è esecutiva, ai sensi dell’art.431 cpc.

(omissis)

Il Pretore

Dott. Stefano Jacovacci

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 16/4/07

Il Cancelliere

 

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