Pretore di Fermo - Geminiani Fabio + 2/D'Alba Mauro -
Sentenza n. 214 del 18/8/97 |
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R E P U B B L I C A I T A L
1 A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Pretore della Pretura Circondariale di
Fermo Dott. Stefano JACOVACCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.76/97 ruolo
Cont. Lavoro
promossa con ricorso depositato 12.2.1997 da
GEMINIANI FABIO
nonchè quelle riunite aventi i nn.159/97 e 206/97
Promosse da
CHIFFI NIKO MARIO e BENDIN DANTE
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Cimino
elettivamente dom.ti presso e nel di lui studio in Fermo. Viale della Carriera
n.24
RICORRENTE
contro D'ALBA MAURO rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Dina di Milano e dall'avv. Rita Virgili elett.te dom.to nello
Studio in Fermo, Largo Fogliani (avv. E. Fidanza)
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somma a saldo retribuzioni
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “Condannare D'Alba
Mauro res. in Grottammare a pagare al ricorrente: Geminiani la somma dì lire
78.449.202. Chiffi Niko Mario la somma di lire 59.500.000 o in, subordine la
somma di lire 33.100.000. Bendin Dante la somma di lire 390.000 o quella diversa
somma. maggiore o minore che apparirà di giustizia. con rivalutazione monetaria
ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione al saldo, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con sentenza esecutiva art. 431
cod. proc. civ.''
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: “dichiarare
inammissibile e comunque rigettare e respingere anche nel merito tutte le
domande formulate nei confronti di Mauro D'Alba: condannare Fabio Geminiani.
Chiffi Niko Mario e Bendin Dante al pagamento delle spese, competenze ed onorari
del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende; emettere ogni altra
statuizione e/o declaratoria dei caso."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi proposti il 12.2.97, Il 6.3.97 ed Il
28.3.97 Geminiani Fabio, Chiffi Niko e Bendin Dante convengono D'Alba Mauro
domandandone la condanna al pagamento di somme a saldo della retribuzione per
attività lavorativa prestata a vantaggio del convenuto.
Questi si costituisce, resistendo; le parti
producono documenti e vengono interrogate; all’udienza del 26.6.97 la causa è
decisa con il sotto trascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dai ricorrenti sono
infondate, e devono pertanto essere respinte.
Ed invero è pacifico in causa che essi hanno
prestato attività lavorativa per Il convenuto esercente una agenzia per la
vendita di libri, mediante visite a potenziali acquirenti (la c.d. vendita
"porta a porta"). E si controverte del corrispettivo ad essi dovuto
per la attività svolta.
Orbene, i ricorrenti, non hanno assolto l'onere,
che su di essi incombe a fronte della resistenza e del diniego del convenuto, dì
provare la sussistenza di clausole contrattuali che prevedessero il pagamento di
compensi ulteriori rispetto a quelli da percepiti; né la prova sarebbe
possibile, essendo pacifica la inesistenza di documenti che possano provare la
pattuizione di clausole in tal senso, ed essendo del pari pacifico che le parti
non trattarono alla presenza di testimoni, che sulle pattuizioni possano
riferire (vedi le dichiarazioni delle parti in sede di interrogatorio libero).
E non vi sono elementi. dai quali sia possibile
dedurre la qualificabilità dei rapporti dedotto in causa come rapporti di
lavoro dipendente, ovvero rapporti di agenzia, e quindi la applicabilità ad
essi degli istituti contrattuali propri dei due tipi di rapporti; nell’assenza
infatti, di una qualificazione in tal senso dei rapporti controversi (poiché è
pacifico che le parti non. si sono mai espresse nel senso di voler costituire
rapporti di tale genere), compete al giudice la qualificazione dei rapporti
dedotti in causa; e poiché la vendita cosiddetta "porta a porta" ben
può essere inquadrata come attività lavorativa subordinata, ovvero attività
dell'agente, oppure come attività di lavoro autonomo (giurisprudenza
pacifica; cfr Cass 95.11079; 93.84; 88.984; 87.9459; 83.7560), è di tutta
evidenza che la qualificazione attribuita al rapporto dalle parti (è pacifico
che venne configurato come "procacciamento di affari") non può essere
ritenuta incongrua, e quindi invalida, siccome frutto di simulazione, se non in
presenza di elementi che non consentano la classificazione e la qualificazione
attribuita.
Ma le caratteristiche dei rapporti dedotti in
causa non sono incompatibili con la contestata qualificazione formale, non
potendosi considerare un eventuale controllo dei risultati, da parte del
committente, e neppure la emanazione di direttive, come un inserimento del
lavoratore dipendente nella organizzazione aziendale; è infatti di tutta
evidenza che anche il lavoratore autonomo pur senza essere oggetto di un potere
direttivo del committente, ben può rendere una prestazione lavorativa
"continuativa e coordinata" (art.409 n.3 cpc), implicando la
coordinazione un costante e penetrante rapporto con il committente, peraltro non
assimilabile alla subordinazione.
In sostanza, deve ritenersi che lo svolgimento dì
una attività lavorativa ben può avere diverse configurazioni giuridiche, e pur
essendo analogo il carattere ed contenuto per quanto attiene al profilo
economico, le parti possono ad essa attribuire una diversa qualificazione, e
quindi un diverso regime giuridico; e purché tale qualificazione non sia
incongrua, e pertanto incompatibile, non se ne può ritenere la invalidità, e
non può sostituirsi al regime pattizio un altro, diverso, preferito dalla
interessata.
E poiché le circostanze e le caratteristiche
dedotte dai ricorrenti ai fini della contestazione della qualificazione dei
rapporti come di "procacciamento" (e quindi di prestazione d'opera)
non sono tali da rendere incongrua tale qualificazione, il giudice non può
pervenire ad una diversa qualificazione (d'altronde neppure proposta dai
ricorrenti medesimi). E' infatti di tutta evidenza che la partecipazione a
riunioni, il rispetto di orari di massima, la emanazione di direttive,
costituiscono modalità perfettamente compatibili con il carattere autonomo
della prestazione lavorativa, e benché possano essere considerati, di per sé,
indizi di un rapporto di lavoro subordinato, non, sono requisiti. di esso, e
comunque non escludono la configurabilità di un rapporto autonomo.
Non potendosi quindi pervenire ad una diversa
qualificazione, rimane soltanto da verificare se il compenso percepito dai
ricorrenti. corrisponda a quanto dalle parti pattuito, ovvero, in difetto di
pattuizione, se esso sia congruo, ai sensi dell'art.2225 e poiché nessuna delle
parti ha assolto l'onere di provare l'esistenza di pattuizioni, e la
corrispondenza ad esse (o meno) del corrispettivo pagato deve pertanto
procedersi alla liquidazione equitativa, a norma dell'art.cit.
Orbene il resistente ha dedotto che il
corrispettivo effettivamente erogato è comunque congruo ed adeguato, con
riferimento al parametro costituito dai compensi correnti per gli agenti di
commercio, ed i ricorrenti. non hanno contestato l'assunto, ne hanno proposto
diversi parametri; deve quindi ritenersi la adeguatezza dei corrispettivi dai.
ricorrenti percepiti, e devono respingersi le domande volte ad ottenere compensi
ulteriori. Le pretese, infatti, appaiono infondate, per gli esposti motivi, sia
per la inapplicabilità di clausole contrattuali specifiche (di cui, come detto,
non è stata provata l'esistenza), sia per la non applicabilità del regime
previsto per diversi rapporti (quali il rapporto di lavoro subordinato o il
rapporto di agenzia), sia infine per la assenza di elementi che possano indurre
ad una liquidazione equitativa del compenso in misura maggiore, a norma
dell’art. 2225 cc.
Sussistono giusti motivi per disporre la integrale
compensazione tra le parti delle spese legali, poiché al convenuto, siccome
committente, è addebitabile la assenza di chiara regolamentazione dei rapporti
contrattuali tra le parti, che ha avuto come conseguenza l'insorgere delle
controversie.
P.O.M.
Il Pretore, uditi i procuratori delle parti
costituite, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti
1) Geminiani Fabio, 2) Bendin Dante, 3) Chiffi Niko Mario contro il resistente
D'Alba Mauro. respinge le domande e compensa tra le parti le spese legali.
Fermo. 26.6.1997
Il Pretore
Dott. Stefano Jacovacci
Il Collaboratore di Cancelleria
Carconi Antonella
Depositato in Cancelleria a mente dell’art. 133
c.p.c. oggi 18/8/1997.
Il Collaboratore di Cancelleria
Carconi Antonella
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