Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Pretore di Fermo - Geminiani Fabio + 2/D'Alba Mauro - Sentenza n. 214 del 18/8/97

R E P U B B L I C A   I T A L 1 A N A

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Pretore della Pretura Circondariale di Fermo Dott. Stefano JACOVACCI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.76/97 ruolo Cont. Lavoro

promossa con ricorso depositato 12.2.1997 da

GEMINIANI FABIO

nonchè quelle riunite aventi i nn.159/97 e 206/97

Promosse da

CHIFFI NIKO MARIO e BENDIN DANTE

rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Cimino elettivamente dom.ti presso e nel di lui studio in Fermo. Viale della Carriera n.24

RICORRENTE

contro D'ALBA MAURO rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dina di Milano e dall'avv. Rita Virgili elett.te dom.to nello Studio in Fermo, Largo Fogliani (avv. E. Fidanza)

RESISTENTE

OGGETTO: pagamento somma a saldo retribuzioni

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “Condannare D'Alba Mauro res. in Grottammare a pagare al ricorrente: Geminiani la somma dì lire 78.449.202. Chiffi Niko Mario la somma di lire 59.500.000 o in, subordine la somma di lire 33.100.000. Bendin Dante la somma di lire 390.000 o quella diversa somma. maggiore o minore che apparirà di giustizia. con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e con sentenza esecutiva art. 431 cod. proc. civ.''

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di Mauro D'Alba: condannare Fabio Geminiani. Chiffi Niko Mario e Bendin Dante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende; emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria dei caso."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi proposti il 12.2.97, Il 6.3.97 ed Il 28.3.97 Geminiani Fabio, Chiffi Niko e Bendin Dante convengono D'Alba Mauro domandandone la condanna al pagamento di somme a saldo della retribuzione per attività lavorativa prestata a vantaggio del convenuto.

Questi si costituisce, resistendo; le parti producono documenti e vengono interrogate; all’udienza del 26.6.97 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dai ricorrenti sono infondate, e devono pertanto essere respinte.

Ed invero è pacifico in causa che essi hanno prestato attività lavorativa per Il convenuto esercente una agenzia per la vendita di libri, mediante visite a potenziali acquirenti (la c.d. vendita "porta a porta"). E si controverte del corrispettivo ad essi dovuto per la attività svolta.

Orbene, i ricorrenti, non hanno assolto l'onere, che su di essi incombe a fronte della resistenza e del diniego del convenuto, dì provare la sussistenza di clausole contrattuali che prevedessero il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli da percepiti; né la prova sarebbe possibile, essendo pacifica la inesistenza di documenti che possano provare la pattuizione di clausole in tal senso, ed essendo del pari pacifico che le parti non trattarono alla presenza di testimoni, che sulle pattuizioni possano riferire (vedi le dichiarazioni delle parti in sede di interrogatorio libero).

E non vi sono elementi. dai quali sia possibile dedurre la qualificabilità dei rapporti dedotto in causa come rapporti di lavoro dipendente, ovvero rapporti di agenzia, e quindi la applicabilità ad essi degli istituti contrattuali propri dei due tipi di rapporti; nell’assenza infatti, di una qualificazione in tal senso dei rapporti controversi (poiché è pacifico che le parti non. si sono mai espresse nel senso di voler costituire rapporti di tale genere), compete al giudice la qualificazione dei rapporti dedotti in causa; e poiché la vendita cosiddetta "porta a porta" ben può essere inquadrata come attività lavorativa subordinata, ovvero attività dell'agente, oppure come attività di lavoro autonomo  (giurisprudenza pacifica; cfr Cass 95.11079; 93.84; 88.984; 87.9459; 83.7560), è di tutta evidenza che la qualificazione attribuita al rapporto dalle parti (è pacifico che venne configurato come "procacciamento di affari") non può essere ritenuta incongrua, e quindi invalida, siccome frutto di simulazione, se non in presenza di elementi che non consentano la classificazione e la qualificazione attribuita.

Ma le caratteristiche dei rapporti dedotti in causa non sono incompatibili con la contestata qualificazione formale, non potendosi considerare un eventuale controllo dei risultati, da parte del committente, e neppure la emanazione di direttive, come un inserimento del lavoratore dipendente nella organizzazione aziendale; è infatti di tutta evidenza che anche il lavoratore autonomo pur senza essere oggetto di un potere direttivo del committente, ben può rendere una prestazione lavorativa "continuativa e coordinata" (art.409 n.3 cpc), implicando la coordinazione un costante e penetrante rapporto con il committente, peraltro non assimilabile alla subordinazione.

In sostanza, deve ritenersi che lo svolgimento dì una attività lavorativa ben può avere diverse configurazioni giuridiche, e pur essendo analogo il carattere ed contenuto per quanto attiene al profilo economico, le parti possono ad essa attribuire una diversa qualificazione, e quindi un diverso regime giuridico; e purché tale qualificazione non sia incongrua, e pertanto incompatibile, non se ne può ritenere la invalidità, e non può sostituirsi al regime pattizio un altro, diverso, preferito dalla interessata.

E poiché le circostanze e le caratteristiche dedotte dai ricorrenti ai fini della contestazione della qualificazione dei rapporti come di "procacciamento" (e quindi di prestazione d'opera) non sono tali da rendere incongrua tale qualificazione, il giudice non può pervenire ad una diversa qualificazione (d'altronde neppure proposta dai ricorrenti medesimi). E' infatti di tutta evidenza che la partecipazione a riunioni, il rispetto di orari di massima, la emanazione di direttive, costituiscono modalità perfettamente compatibili con il carattere autonomo della prestazione lavorativa, e benché possano essere considerati, di per sé, indizi di un rapporto di lavoro subordinato, non, sono requisiti. di esso, e comunque non escludono la configurabilità di un rapporto autonomo.

Non potendosi quindi pervenire ad una diversa qualificazione, rimane soltanto da verificare se il compenso percepito dai ricorrenti. corrisponda a quanto dalle parti pattuito, ovvero, in difetto di pattuizione, se esso sia congruo, ai sensi dell'art.2225 e poiché nessuna delle parti ha assolto l'onere di provare l'esistenza di pattuizioni, e la corrispondenza ad esse (o meno) del corrispettivo pagato deve pertanto procedersi alla liquidazione equitativa, a norma dell'art.cit.

Orbene il resistente ha dedotto che il corrispettivo effettivamente erogato è comunque congruo ed adeguato, con riferimento al parametro costituito dai compensi correnti per gli agenti di commercio, ed i ricorrenti. non hanno contestato l'assunto, ne hanno proposto diversi parametri; deve quindi ritenersi la adeguatezza dei corrispettivi dai. ricorrenti percepiti, e devono respingersi le domande volte ad ottenere compensi ulteriori. Le pretese, infatti, appaiono infondate, per gli esposti motivi, sia per la inapplicabilità di clausole contrattuali specifiche (di cui, come detto, non è stata provata l'esistenza), sia per la non applicabilità del regime previsto per diversi rapporti (quali il rapporto di lavoro subordinato o il rapporto di agenzia), sia infine per la assenza di elementi che possano indurre ad una liquidazione equitativa del compenso in misura maggiore, a norma dell’art. 2225 cc.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese legali, poiché al convenuto, siccome committente, è addebitabile la assenza di chiara regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le parti, che ha avuto come conseguenza l'insorgere delle controversie.

P.O.M.

Il Pretore, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai ricorrenti 1) Geminiani Fabio, 2) Bendin Dante, 3) Chiffi Niko Mario contro il resistente D'Alba Mauro. respinge le domande e compensa tra le parti le spese legali.

Fermo. 26.6.1997

Il Pretore

Dott. Stefano Jacovacci

Il Collaboratore di Cancelleria

Carconi Antonella

Depositato in Cancelleria a mente dell’art. 133 c.p.c. oggi 18/8/1997.

Il Collaboratore di Cancelleria

Carconi Antonella

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