Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Pretore di Fermo - Silla/Florens srl - Sentenza n. 230 del 13/10/98

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il giorno 1.4.98 Silla Maurizio conviene la srl Florens, domandandone la condanna al pagamento di somma a saldo del corrispettivo per attività di agente prestata per la società convenuta.

Questa si costituisce, resistendo; le parti producono documenti, e vengono interrogate; si escute una teste, si espleta consulenza tecnica d’ufficio, ed all’udienza del 15.9.98 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che la società resistente ha rinunciato ad una eccezione di compensazione sollevata in un primo tempo, ed ha provveduto al pagamento, in corso di causa, di somma non contestata.

Si controverte quindi, esclusivamente, del pagamento di somma a saldo delle provvigioni, di altra somma a titolo di indennità di fine rapporto, e di altra somma a titolo di indennità per mancato preavviso.

La resistente contesta che le somme siano dovute, innanzi tutto perché nega la sussistenza di un rapporto di agenzia, configurando il rapporto dedotto in causa come contratto atipico, denominato di procacciamento di affari.

La tesi è infondata; la durata del rapporto, svoltosi nell’arco di ben sei anni, il numero degli affari promossi, oltre duecento nell’ultimo periodo di poco più di un anno, e la omogeneità territoriale di essi, induce a qualificare il rapporto in questione come rapporto di agenzia; ma quand’anche a tale qualifica non si potesse pervenire (ipotesi peraltro insostenibile, nell’assenza di qualsiasi elemento probatorio che la supporti) si dovrebbe pur sempre procedere alla liquidazione del corrispettivo ai sensi dell’art.2225 cc., stante l’assenza di alcun documento che comprovi la pattuizione di clausole regolanti il contratto, sia per quanto concerne la durata, si per quanto riguarda le indennità; e l’applicazione analogica degli istituti previsti per il contratto di agenzia appare congrua ed adeguata, e quindi doverosa, ad integrazione dell’unica clausola pacifica in causa, siccome concordemente dedotta da ambo le parti, che è quella della determinazione della provvigione, nella percentuale dell’8% in un primo tempo, e del 10% successivamente.

Non essendo stata raggiunta la prova della decorrenza dell’aumento della provvigione, ed apparendo comunque adeguata sia la inferiore, sia la maggiore percentuale, si ritiene equo applicare la percentuale superiore con la posteriore decorrenza dedotta dalla resistente, sicché alla stregua dei conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio, e non contestati quanto alla loro esattezza, deve concludersi che nessuna differenza è dovuta a titolo di saldo delle provvigioni, essendo sufficiente la somma pagata dal resistente in corso di causa.

Le indennità di fine rapporto devono essere liquidate nell’importo calcolato dal consulente tecnico, che deve essere ritenuto corretto, nell’assenza di contestazioni sulla esattezza del calcolo.

Quanto alla indennità di mancato preavviso, essa deve essere del pari liquidata secondo le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio; non può infatti ritenersi che la resistente abbia assolto l’onere, che su di essa incombe, a norma dell’art.2697 cc, di provare la tempestiva disdetta; l’unico elemento probatorio è costituito dalla testimonianza di una dipendente della società convenuta, la quale ha affermato che il titolare intendeva disfarsi del ricorrente, e lo aveva manifestato già in precedenza; ma una comunicazione di tale tenore non costituirebbe un preavviso, difettando degli elementi della chiarezza, della certezza, della precisione e della puntualità, e d’altronde la attendibilità della teste non appare sufficiente, in considerazione delle sue risposte evasive, e non convincenti, su fatti e circostanze connesse, ed in considerazione altresì dell’espressione di opinioni chiaramente precostituite, e partigiane.

La resistente deve pertanto essere condannato al pagamento, a saldo, della somma complessiva esposta nel dispositivo.

Alla soccombenza consegue, a norma dell’art.91 cpc, la condanna al rimborso delle spese legali.

La sentenza è esecutiva, ai sensi dell’art.431 cpc.

(omissis)

Il Pretore

Dott. Stefano Jacovacci

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 13/10/98

Il Cancelliere