Pretore di Fermo - Silla/Florens srl -
Sentenza n. 230 del 13/10/98 |
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(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso proposto il giorno 1.4.98 Silla Maurizio conviene la srl Florens,
domandandone la condanna al pagamento di somma a saldo del corrispettivo per
attività di agente prestata per la società convenuta.
Questa
si costituisce, resistendo; le parti producono documenti, e vengono interrogate;
si escute una teste, si espleta consulenza tecnica d’ufficio, ed all’udienza
del 15.9.98 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che la
società resistente ha rinunciato ad una eccezione di compensazione sollevata in
un primo tempo, ed ha provveduto al pagamento, in corso di causa, di somma non
contestata.
Si controverte quindi, esclusivamente,
del pagamento di somma a saldo delle provvigioni, di altra somma a titolo di
indennità di fine rapporto, e di altra somma a titolo di indennità per mancato
preavviso.
La resistente contesta che le somme
siano dovute, innanzi tutto perché nega la sussistenza di un rapporto di
agenzia, configurando il rapporto dedotto in causa come contratto atipico,
denominato di procacciamento di affari.
La tesi è infondata; la durata del
rapporto, svoltosi nell’arco di ben sei anni, il numero degli affari promossi,
oltre duecento nell’ultimo periodo di poco più di un anno, e la omogeneità
territoriale di essi, induce a qualificare il rapporto in questione come
rapporto di agenzia; ma quand’anche a tale qualifica non si potesse pervenire
(ipotesi peraltro insostenibile, nell’assenza di qualsiasi elemento probatorio
che la supporti) si dovrebbe pur sempre procedere alla liquidazione del
corrispettivo ai sensi dell’art.2225 cc., stante l’assenza di alcun
documento che comprovi la pattuizione di clausole regolanti il contratto, sia
per quanto concerne la durata, si per quanto riguarda le indennità; e
l’applicazione analogica degli istituti previsti per il contratto di agenzia
appare congrua ed adeguata, e quindi doverosa, ad integrazione dell’unica
clausola pacifica in causa, siccome concordemente dedotta da ambo le parti, che
è quella della determinazione della provvigione, nella percentuale dell’8% in
un primo tempo, e del 10% successivamente.
Non essendo stata raggiunta la prova
della decorrenza dell’aumento della provvigione, ed apparendo comunque
adeguata sia la inferiore, sia la maggiore percentuale, si ritiene equo
applicare la percentuale superiore con la posteriore decorrenza dedotta dalla
resistente, sicché alla stregua dei conteggi elaborati dal consulente tecnico
d’ufficio, e non contestati quanto alla loro esattezza, deve concludersi che
nessuna differenza è dovuta a titolo di saldo delle provvigioni, essendo
sufficiente la somma pagata dal resistente in corso di causa.
Le indennità di fine rapporto devono
essere liquidate nell’importo calcolato dal consulente tecnico, che deve
essere ritenuto corretto, nell’assenza di contestazioni sulla esattezza del
calcolo.
Quanto alla indennità di mancato
preavviso, essa deve essere del pari liquidata secondo le conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio; non può infatti ritenersi che la resistente
abbia assolto l’onere, che su di essa incombe, a norma dell’art.2697 cc, di
provare la tempestiva disdetta; l’unico elemento probatorio è costituito
dalla testimonianza di una dipendente della società convenuta, la quale ha
affermato che il titolare intendeva disfarsi del ricorrente, e lo aveva
manifestato già in precedenza; ma una comunicazione di tale tenore non
costituirebbe un preavviso, difettando degli elementi della chiarezza, della
certezza, della precisione e della puntualità, e d’altronde la attendibilità
della teste non appare sufficiente, in considerazione delle sue risposte
evasive, e non convincenti, su fatti e circostanze connesse, ed in
considerazione altresì dell’espressione di opinioni chiaramente
precostituite, e partigiane.
La resistente deve pertanto essere
condannato al pagamento, a saldo, della somma complessiva esposta nel
dispositivo.
Alla soccombenza consegue, a norma
dell’art.91 cpc, la condanna al rimborso delle spese legali.
La sentenza è esecutiva, ai sensi
dell’art.431 cpc.
(omissis)
Il Pretore
Dott. Stefano Jacovacci
Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 13/10/98
Il Cancelliere
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