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Pretore di Fermo - Santarelli/C.S. Elvisim spa - Sentenza n. 225 del 7/9/96(omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso proposto il 22.2.96 Santarelli Arbace, promotore finanziario, conviene
la preponente s.p.a. "C.S. Elvisim", domandandone la condanna al
pagamento di somma a titolo di indennità e risarcimento con riferimento
alla cessazione di rapporto di agenzia risolto dalla convenuta. La
convenuta si costituisce, resistendo; le parti producono documenti e vengono
interrogate; all'udienza del 12.7.96 la causa è decisa con il sotto trascritto
dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve
preliminarmente rilevarsi che è pacifico tra le parti che si controverte di un
rapporto di agenzia (nel campo della intermediazione finanziaria) e che è
quindi applicabile la relativa normativa, nonché i contratti collettivi del
settore; è altresì pacifico che la società resistente ha provveduto, in
corso di causa, al pagamento del saldo di quanto dovuto per le indennità
di fine rapporto; e quindi rimane controverso esclusivamente se sia dovuto al
ricorrente un risarcimento del danno da esso lamentato, e richiesto ai sensi del
comma quarto dell'art.1751 c.c.: "la concessione dell'indennità non
priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno". Ciò
premesso deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza, sollevata dalla
società resistente, a norma del comma quinto dello stesso articolo:
"l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo
se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare
al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti". E’
infatti di tutta evidenza, per la letterale espressione della norma, che la
decadenza è stata prevista per quanto concerne "l’indennità prevista
dal presente articolo", e non per l’ "eventuale" diritto
al risarcimento del danno» e l'interpretazione logica conferma
l'interpretazione letterale, poiché è del pari evidente che le prestazioni
reciproche sono sinallagmatiche, e si articolano in tempi brevi, secondo le
esigenze del commercio, e nel rispetto dei criteri della economicità e della
correttezza (vedi quanto previsto dall'art.1746 c.c.), sicché le rispettive
pretese devono essere fatte valere tempestivamente; mentre l'obbligazione del
risarcimento del danno da inadempimento deriva dai principi generali del
sistema, e non vi è motivo per cui il diritto relativo sia assoggettato a
termini specifici, e brevi di decadenza; insomma, una volta che l'inadempimento
si sia verificato, non sussistono più le esigenze di pronta comunicazione
delle rispettive pretese, e si rientra nel generale regime dell'inadempimento
contrattuale, e delle sue conseguenze; senza considerare gli eventuali profili
di incostituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza e di
razionalità di una norma che prevedesse un termine breve di decadenza per il
diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'agente, senza che alcuna
decadenza fosse prevista per il diritto del committente al risarcimento del
danno cagionato all'agente. Deve
quindi respingersi l'eccezione di decadenza, e si deve procedere all'esame del
merito, ed innanzitutto deve affrontarsi il tema della sussistenza, o meno, di
un danno risarcibile. E’
necessario innanzitutto partire dalla ovvia premessa secondo cui è risarcibile
solamente il danno riconducibile ad un comportamento che costituisca
inadempimento contrattuale; è infatti evidente che l'eventuale pregiudizio
cagionato dalla risoluzione del contratto non costituisce un danno risarcibile,
tutte le volte che la risoluzione sia conseguente al legittimo esercizio, da
parte del preponente, della facoltà di porre termine ad un rapporto secondo le
norme (di legge art.1751 c.c. o contrattuali) che regolano il rapporto
stesso. E
quindi l'agente ha diritto al risarcimento del danno solo se ed in quanto la
risoluzione, da parte del preponente, sia qualificabile come illegittima. E’
ovvio che nella valutazione del comportamento del preponente si dovrà assumere
come parametro il criterio, sancito dall'art. 1175 c.c., e che assurge a
principio dell'ordinamento, secondo cui "il debitore ed il creditore devono
comportarsi secondo le regole della correttezza", e dall'art.1375 c.c.
"il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Il
parametro della buona fede e della correttezza non varrà ad introdurre limiti e
obblighi non previsti dalla legge, al di là della specifica previsione
normativa; ma costituisce lo strumento necessario ed indispensabile per valutare
se il comportamento dei contraenti sia stato rispettoso delle regole del
contratto, o non costituisca, invece, inadempimento. E
quindi, ai fini della corretta soluzione della presente controversia, deve
partirsi dalla premessa che il rispetto dei termini di preavviso, che secondo
l'art.1750 c.c. costituisce l'unico requisito di un valido recesso, rappresenta
un minimo insuperabile, ma le parti sono comunque tenute, secondo
ragionevolezza, correttezza e buona fede, a comportarsi secondo modalità idonee
e finalizzate a ridurre il danno che, alla controparte, possa derivare dalla
risoluzione del contratto, e non possano esercitare il diritto di recesso per un
motivo illecito; senza che ciò implichi un disconoscimento del carattere di
discrezionalità ed insindacabilità della decisione che ha determinato il
contraente al recesso. E’
ben vero quindi il preponente che intenda recedere non ha alcun onere di
motivazione, né in sede contrattuale, né in sede giudiziaria; ma quando, come
nel caso di specie, l'agente deduca che il recesso è stato motivato da un
motivo illecito, ben potrà il recedente esporre i suoi motivi, pretesamente
leciti, per contrastare la tesi della controparte. Orbene,
nella controversia in esame l'agente lamenta che il contratto è stato risolto
dal preponente con finalità di ritorsione, reagendo così alle fondate
contestazioni del ricorrente, che aveva rilevato comportamenti scorretti e
illeciti del preponente stesso; dal canto suo il preponente oppone che la
decisione sarebbe stata invece adottata a causa del modesto rendimento
dell'agente, oltre che per "la sua propensione a polemiche ed antagonismi
(vedi dichiarazioni rese in interrogatorio libero all'udienza del 24.4.96). La
comparazione tra le due tesi contrastanti porta ad escludere decisamente la
fondatezza della giustificazione addotta dal preponente; è infatti di tutta
evidenza che la pretesa modestia del fatturato complessivo degli affari prodotti
dall'agente non giustificherebbe una risoluzione del rapporto se non nella
prospettiva di una sostituzione con un agente più efficiente, e comunque sulla
base di una valutazione di insufficienza compiuta mediante comparazione con i
risultati pregressi, ed in considerazione della potenzialità della piazza; ma
di valutazioni in tal senso non è stata fornito, e neppure proposto, alcun
argomento e meno che mai prova. E’
ben vero che non compete al giudice di sostituire la sua valutazione a quella
dell'imprenditore; il giudice potrebbe, in ipotesi, ritenere errata la
valutazione compiuta dalla parte, ed errate le misure conseguentemente dalla
parte adottate; ma da tale sua opinione non potrebbe dedurre alcun argomento a
carico del litigante; peraltro non è men vero che la irrazionalità dei motivi
addotti, e la non correttezza sotto il profilo logico, può costituire un
rilevante elemento per poter ritenere la pretestuosità della motivazione
prospettata. E nel
caso in esame deve considerarsi, da un canto, che essendo l'agente retribuito
mediante la corresponsione di provvigioni, e quindi con il pagamento di una
percentuale rapportata al fatturato, deve escludersi che la modestia della
produzione potesse costituire, di per sé un onere per il preponente; mentre
d'altro canto, come già detto, non è stato neppure dedotto che si sia tentato
in qualche modo di incrementare la produzione dopo la risoluzione del rapporto;
invece la contrapposta tesi, sostenuta dall'agente, è confortata da riscontri
probatori, e logici, incontrovertibili e decisivi. Ed
invero la corrispondenza intercorsa tra le parti, e da ambo le parti prodotta in
causa, prova che l'agente ebbe a contestare alla controparte, con nettezza e
perentorietà, irregolarità nell'esecuzione, da parte del preponente, dei
contratti dall'agente promossi; tali circostanze sono tutte provate
documentalmente, ed ammesse dalla preponente; così come è pacifico che la
preponente ha receduto dal rapporto con l'agente subito dopo avere ricevuto le
contestazioni. Deve
poi ritenersi che non assume alcuna rilevanza la circostanza, sulla quale fa
leva la convenuta per negare la sua responsabilità, che la società finanziaria
fornitrice dei prodotti finanziari fosse altra e diversa dalla convenuta società;
il prodotto (finanziario) promosso dall'agente era quello offerto e
commercializzato dalla società preponente, attuale convenuta, ed è la stessa
preponente che deve rispondere, sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti
dell'agente, della bontà del prodotto; che poi il prodotto fosse di un terzo,
non rileva minimamente (arg. ex art. 1381 c.c.). Non è peraltro inutile,
quantomeno ai fini dell'equo governo delle spese legali, rilevare che la società
convenuta, e la società terza, appartenevano comunque ad uno stesso gruppo
finanziario, ed operavano in simbiosi, tanto da subire ambedue le stesse
sanzioni (la sospensione), e terminare entrambe, contemporaneamente, la loro
attività. Ciò
premesso, deve poi affermarsi la configurabilità di un danno che possa derivare
all'agente dalle "irregolarità commesse dal preponente nei confronti dei
clienti, ovvero delle violazioni delle norme (di legge, e regolamentari, e
contrattuali) che siano imputabili al preponente, e tali da fondare la sua
responsabilità contrattuale per inadempimento nei riguardi dei sullodati
clienti. E’
ben vero, infatti, che gli inadempimenti incidono negativamente, in prima
battuta, sugli interessi dei clienti, e non sull'agente direttamente; ma è di
tutta evidenza che l'agente ha un interesse proprio, e concorrente con quello
del cliente, alla esecuzione del contratto promosso, poiché l'inadempimento,
parziale o totale, del contratto stipulato tra preponente e cliente, costituisce
altresì inadempimento del contratto di agenzia, in quanto con il contratto di
agenzia il preponente si obbliga, nei confronti dell'agente, alla conclusione
dei contratti dall'agente promossi, e, ovviamente, all'adempimento delle
obbligazioni che da tali contratti derivino. E’
ben vero che eventuali inadempimenti del preponente nei confronti dei clienti,
se sporadici ovvero di modesta rilevanza, non saranno suscettibili di produrre
alcun pregiudizio all'agente sicché non potrà configurarsi un qualche
inadempimento, conseguenziale, del contratto di agenzia; ma quando gli
adempimenti siano tali, per quantità e gravità, da compromettere le relazioni
tra agente e clientela, la sussistenza di un inadempimento del contratto di
agenzia, addebitabile al preponente, non è dubbia, come non è dubbia
l'esistenza di un danno per l'agente, per perdita totale o parziale della
clientela insoddisfatta. Occorre
peraltro considerare, innanzitutto, se l'agente si sia reso in qualche modo
complice, o fosse quantomeno corresponsabile degli inadempimenti nei confronti
della clientela; è infatti evidente che in tale ipotesi non potrebbe certamente
rivendicare un diritto al risarcimento di danni che egli avrebbe subito, ma che
in realtà avrebbe anche contribuito a cagionare con la sua ondotta. Orbene,
nel caso in esame non è stata minimamente eccepita una qualche corresponsabilità
dell'agente, che ha invece reagito motivatamente, e vigorosamente, intervenendo
in difesa dei clienti; deve pertanto ritenersi che all'agente non è
addebitabile alcuna responsabilità, responsabilità che ricade esclusivamente
sul preponente. Ciò
premesso, il giudizio deve incentrarsi sulla valutazione dei motivi del recesso;
i fatti parlano da soli, nella loro successione cronologica e logica: il
rappresentante contesta al preponente l'illegittimità, del suo comportamento
nei confronti dei clienti; subito dopo viene espulso; ma gli accertamenti
compiuti dall'autorità di controllo portano alla scoperta di irregolarità tali
da comportare la sospensione dell'attività del preponente; ed il preponente
cessa poi definitivamente ogni attività e viene liquidato (così come la società
produttrice dei prodotti finanziari, che subisce analoga sorte). E’
ben vero che tali eventi non costituiscono, di per sé, fondamento inoppugnabile
di una responsabilità per illecito della parte convenuta nel presente processo,
che nel processo ha tutto il diritto di difendersi e di contestare, se ritiene,
la fondatezza dei provvedimenti amministrativi, e la rilevanza e decisività
probatoria degli eventi; ma non è men vero che eventi di tanta rilevanza, e
gravità, rappresentano argomento decisivo ai fini della giusta decisione, alla
stregua di valutazione da compiersi secondo presunzioni gravi, precise e
concordanti (art. 2727 c.c.), nell'assenza di validi elementi probatori
contrari, ed anche di argomenti che presentino un minimo di persuasività. Ed
appare del tutto incredibile che il rapporto dedotto in causa sia stato risolto
a motivo della scarsa produttività dell'agente, quando il preponente era ben
consapevole di avere commesso gravi irregolarità (come d'altronde contestatogli
dall'agente), per cui era in corso indagine amministrativa, che si sarebbe
conclusa con la cessazione della sua attività ed allora il recesso non poteva
avere alcun motivo che non fosse l'intento di dare una lezione all'agente
riottoso, commettendo un abuso del tutto immotivato da interessi aziendali,
stante la prospettiva prossima, imminente e certa della cessazione totale della
attività. Appare
d'altro canto aberrante la tesi della società, resistente, secondo cui l'agente
avrebbe dovuto recedere dal contratto non appena avvedutosi delle irregolarità
e che così non facendo avrebbe dimostrato la sua acquiescenza al comportamento
illecito del preponente. E’ infatti di tutta evidenza che l'agente, il quale
vive dei frutti del proprio lavoro, ha tutto l'interesse alla prosecuzione del
rapporto, ed ha assolto i suoi doveri di professionista quando sia intervenuto a
difesa e tutela della clientela, senza che su di lui incomba un onere di
recedere dal contratto di agenzia; potrà eventualmente denunciare le
irregolarità alla autorità di controllo, che invero nel caso in esame è
intervenuta efficacemente» ma certo non gli si potrà far carico di non avere
abbandonato la barca prima che affondasse, o prima di essere buttato a mare da
chi, comunque, la stava conducendo a fine ingloriosa. In
definitiva soltanto una valutazione globale consente di cogliere l'essenza ed il
senso della vicenda, riducendola ai termini reali e semplici, che così si
riassumono: la società preponente, che nello svolgimento della sua attività
andava violando le norme che regolano l'esercizio della intermediazione finanziaria,
tanto da dover successivamente subire un provvedimento di sospensione, passando
poi alla liquidazione, malgrado fosse in vista la cessazione della attività ha
comunque voluto recedere dal rapporto con un suo agente, colpevole di avere
reagito denunciando le irregolarità commesse dal preponente. Un tale
comportamento non può non essere ritenuto illegittimo, ed illecito il motivo
che ha condotto al recesso; la condotta del preponente, siccome oggettivamente
dannosa, e giuridicamente illegittima, e qualificabile come inadempimento
contrattuale, é costitutiva di responsabilità per inadempimento, e ne deriva
l'obbligazione del risarcimento del danno, siccome danno ulteriore cagionato
dalla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art.1751, comma quarto cit. Tutt'al
più potrebbe dubitarsi se il danno sia configurabile esclusivamente sotto tale
profilo, ovvero se debba altresì considerarsi altresì l'ulteriore profilo
dell'inadempimento contrattuale per il comportamento tenuto dal preponente nel
corso del rapporto; ma ritiene questo giudice che il punto sia privo di concreto
interesse ai fini del corretto giudizio, poiché sia ai fini della valutazione
sulla sussistenza dell'inadempimento, sia ai fini della liquidazione del danno,
ciò che rileva è il complessivo comportamento del preponente, in quanto
produttivo del danno, e riconducibile alla illecita condotta che ha portato
prima al compimento di irregolarità che danneggiavano la clientela, e poi al
recesso irrogato all'agente che aveva osato intervenire a tutela della
clientela, e che subiva il danno conseguente alla condotta del preponente, danno
del cui risarcimento si controverte. Al
ricorrente compete pertanto l'ulteriore risarcimento da esso domandato, che
peraltro non può essere liquidato nell'ammontare richiesto, perché di molto
superiore al suo reddito annuo; si ritiene infatti equo liquidare, ai sensi
dell'art.1226 c.c., il complessivo importo di lire 30.000.000, pari al guadagno
di un anno dell'agente, somma comprensiva di rivalutazione ed interessi; tale
parametro appare congruo, anche con riferimento ai criteri di liquidazione delle
indennità previste dall'art.1751 c.c. Alla
soccombenza della società convenuta segue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la
condanna al rimborso dei due terzi delle spese legali, compensandosi tra le
parti il residuo terzo, in considerazione della eccessività della pretesa del
ricorrente, quanto all'ammontare. La
sentenza è esecutiva, ai sensi dell'art.431 c.p.c. (omissis) Il Pretore Dott. Stefano Jacovacci Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 7/9/96 Il Cancelliere |