Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

Pretore di Fermo - Santarelli/C.S. Elvisim spa - Sentenza n. 225 del 7/9/96

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il 22.2.96 Santarelli Arbace, promotore finanziario, conviene la preponente s.p.a. "C.S. Elvisim", domandandone la condanna al pagamento di somma a titolo di indennità e risarcimento con riferimento alla cessazione di rapporto di agenzia risolto dalla convenuta.

La convenuta si costituisce, resistendo; le parti producono documenti e vengono interrogate; all'udienza del 12.7.96 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che è pacifico tra le parti che si controverte di un rapporto di agenzia (nel campo della intermediazione finanziaria) e che è quindi applicabile la relativa normativa, nonché i contratti collettivi del settore; è altresì pacifico che la società resistente ha provveduto, in corso di causa, al pagamento del saldo di quanto dovuto per le indennità di fine rapporto; e quindi rimane controverso esclusivamente se sia dovuto al ricorrente un risarcimento del danno da esso lamentato, e richiesto ai sensi del comma quarto dell'art.1751 c.c.: "la concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento del danno".

Ciò premesso deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza, sollevata dalla società resistente, a norma del comma quinto dello stesso articolo: "l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti".

E’ infatti di tutta evidenza, per la letterale espressione della norma, che la decadenza è stata prevista per quanto concerne "l’indennità prevista dal presente articolo", e non per l’ "eventuale" diritto al risarcimento del danno» e l'interpretazione logica conferma l'interpretazione letterale, poiché è del pari evidente che le prestazioni reciproche sono sinallagmatiche, e si articolano in tempi brevi, secondo le esigenze del commercio, e nel rispetto dei criteri della economicità e della correttezza (vedi quanto previsto dall'art.1746 c.c.), sicché le rispettive pretese devono essere fatte valere tempestivamente; mentre l'obbligazione del risarcimento del danno da inadempimento deriva dai principi generali del sistema, e non vi è motivo per cui il diritto relativo sia assoggettato a termini specifici, e brevi di decadenza; insomma, una volta che l'inadempimento si sia verificato, non sussistono più le esigenze di pronta comunicazione delle rispettive pretese, e si rientra nel generale regime dell'inadempimento contrattuale, e delle sue conseguenze; senza considerare gli eventuali profili di incostituzionalità per violazione dei principi di eguaglianza e di razionalità di una norma che prevedesse un termine breve di decadenza per il diritto al risarcimento del danno fatto valere dall'agente, senza che alcuna decadenza fosse prevista per il diritto del committente al risarcimento del danno cagionato all'agente.

Deve quindi respingersi l'eccezione di decadenza, e si deve procedere all'esame del merito, ed innanzitutto deve affrontarsi il tema della sussistenza, o meno, di un danno risarcibile.

E’ necessario innanzitutto partire dalla ovvia premessa secondo cui è risarcibile solamente il danno riconducibile ad un comportamento che costituisca inadempimento contrattuale; è infatti evidente che l'eventuale pregiudizio cagionato dalla risoluzione del contratto non costituisce un danno risarcibile, tutte le volte che la risoluzione sia conseguente al legittimo esercizio, da parte del preponente, della facoltà di porre termine ad un rapporto secondo le norme (di legge ­ art.1751 c.c. ­ o contrattuali) che regolano il rapporto stesso.

E quindi l'agente ha diritto al risarcimento del danno solo se ed in quanto la risoluzione, da parte del preponente, sia qualificabile come illegittima.

E’ ovvio che nella valutazione del comportamento del preponente si dovrà assumere come parametro il criterio, sancito dall'art. 1175 c.c., e che assurge a principio dell'ordinamento, secondo cui "il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza", e dall'art.1375 c.c. "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".

Il parametro della buona fede e della correttezza non varrà ad introdurre limiti e obblighi non previsti dalla legge, al di là della specifica previsione normativa; ma costituisce lo strumento necessario ed indispensabile per valutare se il comportamento dei contraenti sia stato rispettoso delle regole del contratto, o non costituisca, invece, inadempimento.

E quindi, ai fini della corretta soluzione della presente controversia, deve partirsi dalla premessa che il rispetto dei termini di preavviso, che secondo l'art.1750 c.c. costituisce l'unico requisito di un valido recesso, rappresenta un minimo insuperabile, ma le parti sono comunque tenute, secondo ragionevolezza, correttezza e buona fede, a comportarsi secondo modalità idonee e finalizzate a ridurre il danno che, alla controparte, possa derivare dalla risoluzione del contratto, e non possano esercitare il diritto di recesso per un motivo illecito; senza che ciò implichi un disconoscimento del carattere di discrezionalità ed insindacabilità della decisione che ha determinato il contraente al recesso.

E’ ben vero quindi il preponente che intenda recedere non ha alcun onere di motivazione, né in sede contrattuale, né in sede giudiziaria; ma quando, come nel caso di specie, l'agente deduca che il recesso è stato motivato da un motivo illecito, ben potrà il recedente esporre i suoi motivi, pretesamente leciti, per contrastare la tesi della controparte.

Orbene, nella controversia in esame l'agente lamenta che il contratto è stato risolto dal preponente con finalità di ritorsione, reagendo così alle fondate contestazioni del ricorrente, che aveva rilevato comportamenti scorretti e illeciti del preponente stesso; dal canto suo il preponente oppone che la decisione sarebbe stata invece adottata a causa del modesto rendimento dell'agente, oltre che per "la sua propensione a polemiche ed antagonismi (vedi dichiarazioni rese in interrogatorio libero all'udienza del 24.4.96).

La comparazione tra le due tesi contrastanti porta ad escludere decisamente la fondatezza della giustificazione addotta dal preponente; è infatti di tutta evidenza che la pretesa modestia del fatturato complessivo degli affari prodotti dall'agente non giustificherebbe una risoluzione del rapporto se non nella prospettiva di una sostituzione con un agente più efficiente, e comunque sulla base di una valutazione di insufficienza compiuta mediante comparazione con i risultati pregressi, ed in considerazione della potenzialità della piazza; ma di valutazioni in tal senso non è stata fornito, e neppure proposto, alcun argomento e meno che mai prova.

E’ ben vero che non compete al giudice di sostituire la sua valutazione a quella dell'imprenditore; il giudice potrebbe, in ipotesi, ritenere errata la valutazione compiuta dalla parte, ed errate le misure conseguentemente dalla parte adottate; ma da tale sua opinione non potrebbe dedurre alcun argomento a carico del litigante; peraltro non è men vero che la irrazionalità dei motivi addotti, e la non correttezza sotto il profilo logico, può costituire un rilevante elemento per poter ritenere la pretestuosità della motivazione prospettata.

E nel caso in esame deve considerarsi, da un canto, che essendo l'agente retribuito mediante la corresponsione di provvigioni, e quindi con il pagamento di una percentuale rapportata al fatturato, deve escludersi che la modestia della produzione potesse costituire, di per sé un onere per il preponente; mentre d'altro canto, come già detto, non è stato neppure dedotto che si sia tentato in qualche modo di incrementare la produzione dopo la risoluzione del rapporto; invece la contrapposta tesi, sostenuta dall'agente, è confortata da riscontri probatori, e logici, incontrovertibili e decisivi.

Ed invero la corrispondenza intercorsa tra le parti, e da ambo le parti prodotta in causa, prova che l'agente ebbe a contestare alla controparte, con nettezza e perentorietà, irregolarità nell'esecuzione, da parte del preponente, dei contratti dall'agente promossi; tali circostanze sono tutte provate documentalmente, ed ammesse dalla preponente; così come è pacifico che la preponente ha receduto dal rapporto con l'agente subito dopo avere ricevuto le contestazioni.

Deve poi ritenersi che non assume alcuna rilevanza la circostanza, sulla quale fa leva la convenuta per negare la sua responsabilità, che la società finanziaria fornitrice dei prodotti finanziari fosse altra e diversa dalla convenuta società; il prodotto (finanziario) promosso dall'agente era quello offerto e commercializzato dalla società preponente, attuale convenuta, ed è la stessa preponente che deve rispondere, sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti dell'agente, della bontà del prodotto; che poi il prodotto fosse di un terzo, non rileva minimamente (arg. ex art. 1381 c.c.). Non è peraltro inutile, quantomeno ai fini dell'equo governo delle spese legali, rilevare che la società convenuta, e la società terza, appartenevano comunque ad uno stesso gruppo finanziario, ed operavano in simbiosi, tanto da subire ambedue le stesse sanzioni (la sospensione), e terminare entrambe, contemporaneamente, la loro attività.

Ciò premesso, deve poi affermarsi la configurabilità di un danno che possa derivare all'agente dalle "irregolarità commesse dal preponente nei confronti dei clienti, ovvero delle violazioni delle norme (di legge, e regolamentari, e contrattuali) che siano imputabili al preponente, e tali da fondare la sua responsabilità contrattuale per inadempimento nei riguardi dei sullodati clienti.

E’ ben vero, infatti, che gli inadempimenti incidono negativamente, in prima battuta, sugli interessi dei clienti, e non sull'agente direttamente; ma è di tutta evidenza che l'agente ha un interesse proprio, e concorrente con quello del cliente, alla esecuzione del contratto promosso, poiché l'inadempimento, parziale o totale, del contratto stipulato tra preponente e cliente, costituisce altresì inadempimento del contratto di agenzia, in quanto con il contratto di agenzia il preponente si obbliga, nei confronti dell'agente, alla conclusione dei contratti dall'agente promossi, e, ovviamente, all'adempimento delle obbligazioni che da tali contratti derivino.

E’ ben vero che eventuali inadempimenti del preponente nei confronti dei clienti, se sporadici ovvero di modesta rilevanza, non saranno suscettibili di produrre alcun pregiudizio all'agente sicché non potrà configurarsi un qualche inadempimento, conseguenziale, del contratto di agenzia; ma quando gli adempimenti siano tali, per quantità e gravità, da compromettere le relazioni tra agente e clientela, la sussistenza di un inadempimento del contratto di agenzia, addebitabile al preponente, non è dubbia, come non è dubbia l'esistenza di un danno per l'agente, per perdita totale o parziale della clientela insoddisfatta.

Occorre peraltro considerare, innanzitutto, se l'agente si sia reso in qualche modo complice, o fosse quantomeno corresponsabile degli inadempimenti nei confronti della clientela; è infatti evidente che in tale ipotesi non potrebbe certamente rivendicare un diritto al risarcimento di danni che egli avrebbe subito, ma che in realtà avrebbe anche contribuito a cagionare con la sua ondotta.

Orbene, nel caso in esame non è stata minimamente eccepita una qualche corresponsabilità dell'agente, che ha invece reagito motivatamente, e vigorosamente, intervenendo in difesa dei clienti; deve pertanto ritenersi che all'agente non è addebitabile alcuna responsabilità, responsabilità che ricade esclusivamente sul preponente.

Ciò premesso, il giudizio deve incentrarsi sulla valutazione dei motivi del recesso; i fatti parlano da soli, nella loro successione cronologica e logica: il rappresentante contesta al preponente l'illegittimità, del suo comportamento nei confronti dei clienti; subito dopo viene espulso; ma gli accertamenti compiuti dall'autorità di controllo portano alla scoperta di irregolarità tali da comportare la sospensione dell'attività del preponente; ed il preponente cessa poi definitivamente ogni attività e viene liquidato (così come la società produttrice dei prodotti finanziari, che subisce analoga sorte).

E’ ben vero che tali eventi non costituiscono, di per sé, fondamento inoppugnabile di una responsabilità per illecito della parte convenuta nel presente processo, che nel processo ha tutto il diritto di difendersi e di contestare, se ritiene, la fondatezza dei provvedimenti amministrativi, e la rilevanza e decisività probatoria degli eventi; ma non è men vero che eventi di tanta rilevanza, e gravità, rappresentano argomento decisivo ai fini della giusta decisione, alla stregua di valutazione da compiersi secondo presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2727 c.c.), nell'assenza di validi elementi probatori contrari, ed anche di argomenti che presentino un minimo di persuasività.

Ed appare del tutto incredibile che il rapporto dedotto in causa sia stato risolto a motivo della scarsa produttività dell'agente, quando il preponente era ben consapevole di avere commesso gravi irregolarità (come d'altronde contestatogli dall'agente), per cui era in corso indagine amministrativa, che si sarebbe conclusa con la cessazione della sua attività ed allora il recesso non poteva avere alcun motivo che non fosse l'intento di dare una lezione all'agente riottoso, commettendo un abuso del tutto immotivato da interessi aziendali, stante la prospettiva prossima, imminente e certa della cessazione totale della attività.

Appare d'altro canto aberrante la tesi della società, resistente, secondo cui l'agente avrebbe dovuto recedere dal contratto non appena avvedutosi delle irregolarità e che così non facendo avrebbe dimostrato la sua acquiescenza al comportamento illecito del preponente. E’ infatti di tutta evidenza che l'agente, il quale vive dei frutti del proprio lavoro, ha tutto l'interesse alla prosecuzione del rapporto, ed ha assolto i suoi doveri di professionista quando sia intervenuto a difesa e tutela della clientela, senza che su di lui incomba un onere di recedere dal contratto di agenzia; potrà eventualmente denunciare le irregolarità alla autorità di controllo, che invero nel caso in esame è intervenuta efficacemente» ma certo non gli si potrà far carico di non avere abbandonato la barca prima che affondasse, o prima di essere buttato a mare da chi, comunque, la stava conducendo a fine ingloriosa.

In definitiva soltanto una valutazione globale consente di cogliere l'essenza ed il senso della vicenda, riducendola ai termini reali e semplici, che così si riassumono: la società preponente, che nello svolgimento della sua attività andava violando le norme che regolano l'esercizio della intermediazione finanziaria, tanto da dover successivamente subire un provvedimento di sospensione, passando poi alla liquidazione, malgrado fosse in vista la cessazione della attività ha comunque voluto recedere dal rapporto con un suo agente, colpevole di avere reagito denunciando le irregolarità commesse dal preponente. Un tale comportamento non può non essere ritenuto illegittimo, ed illecito il motivo che ha condotto al recesso; la condotta del preponente, siccome oggettivamente dannosa, e giuridicamente illegittima, e qualificabile come inadempimento contrattuale, é costitutiva di responsabilità per inadempimento, e ne deriva l'obbligazione del risarcimento del danno, siccome danno ulteriore cagionato dalla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art.1751, comma quarto cit.

Tutt'al più potrebbe dubitarsi se il danno sia configurabile esclusivamente sotto tale profilo, ovvero se debba altresì considerarsi altresì l'ulteriore profilo dell'inadempimento contrattuale per il comportamento tenuto dal preponente nel corso del rapporto; ma ritiene questo giudice che il punto sia privo di concreto interesse ai fini del corretto giudizio, poiché sia ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'inadempimento, sia ai fini della liquidazione del danno, ciò che rileva è il complessivo comportamento del preponente, in quanto produttivo del danno, e riconducibile alla illecita condotta che ha portato prima al compimento di irregolarità che danneggiavano la clientela, e poi al recesso irrogato all'agente che aveva osato intervenire a tutela della clientela, e che subiva il danno conseguente alla condotta del preponente, danno del cui risarcimento si controverte.

Al ricorrente compete pertanto l'ulteriore risarcimento da esso domandato, che peraltro non può essere liquidato nell'ammontare richiesto, perché di molto superiore al suo reddito annuo; si ritiene infatti equo liquidare, ai sensi dell'art.1226 c.c., il complessivo importo di lire 30.000.000, pari al guadagno di un anno dell'agente, somma comprensiva di rivalutazione ed interessi; tale parametro appare congruo, anche con riferimento ai criteri di liquidazione delle indennità previste dall'art.1751 c.c.

Alla soccombenza della società convenuta segue, a norma dell'art. 91 c.p.c., la condanna al rimborso dei due terzi delle spese legali, compensandosi tra le parti il residuo terzo, in considerazione della eccessività della pretesa del ricorrente, quanto all'ammontare.

La sentenza è esecutiva, ai sensi dell'art.431 c.p.c.

(omissis)

Il Pretore

Dott. Stefano Jacovacci

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 7/9/96

Il Cancelliere

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