Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

Pretore di Fermo - Emili/Prime Consult spa - Sentenza n. ..

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il 15.12.98 Emili Luciano conviene la spa “Prime Consult”, domandandone la condanna al pagamento di somma a saldo del compenso dovutogli per attività di agente - promotore finanziario, svolta su incarico e nell’interesse della convenuta, nel corso di rapporto illegittimamente dalla convenuta risolto senza preavviso.

La convenuta si costituisce, resistendo; le parti producono documenti, vengono interrogate e si escutono testi; all’udienza del giorno 11.6.98 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si controverte esclusivamente della legittimità della risoluzione di contratto di agenzia, intercorso tra le parti, e risolto dalla convenuta società preponente senza preavviso.

Orbene, la società convenuta non ha assolto l’onere, che su di essa incombe a norma dell’art.2697 cc, di provare la sussistenza di un inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto di agenzia, a norma degli artt.1453 e 1455 cc.

Ed invero l’inadempimento denunciato è rappresentato dalla utilizzazione, come collaboratore in funzione di supporto, di un soggetto non autorizzato, siccome ignoto alla preponente.

La preponente desume una particolare gravità del fatto dalla violazione di norme regolamentari della attività di intermediazione finanziaria, che prescrivono la trasparenza e la pubblicità, e quindi la conoscenza dei soggetti ai quali l’attività è imputabile; il ricorrente oppone che il suo collaboratore avrebbe operato con la piena consapevolezza, e quindi l’autorizzazione quantomeno implicita della preponente; è comunque pacifico che dalla attività del collaboratore non è derivato danno alcuno alla preponente.

E quindi ai fini della corretta soluzione della controversia occorre giudicare sul punto se la illegittimità, o quantomeno irregolarità della utilizzazione di un soggetto non espressamente e formalmente autorizzato sia di gravità tale da costituire inadempimento di obbligazione contrattuale che giustifica la risoluzione del contratto.

E’ ovvio che per pervenire alla decisione occorre innanzitutto valutare il comportamento delle parti nel corso del rapporto, onde appurare se il motivo addotto potesse essere fondatamente considerato come valida giustificazione, e non fosse invece un mero pretesto.

A tal fine appare utile, anzi decisivo, quanto riferito dal legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio libero, all’udienza del giorno 11.6.1998.

Egli ha premesso che la pratica di “sottrarre alla concorrenza promotori al fine di acquisire clientela” era un “comportamento tipico” nel settore; ha aggiunto che una tale condotta non era praticata dalla sua società; ma poi non è stato in grado di contestare che con tali modalità il ricorrente fosse passato da altro promotore alla società convenuta, e con lui un intero staff di promotori, acquistati in blocco.

Appare quindi evidente che la utilizzazione surrettizia (o almeno anonima) di personale sottratto alla concorrenza non soltanto sia (o quantomeno all’epoca fosse) largamente praticata nel settore, ma anche che non possa accettarsi la pretestuosa ed ipocrita tesi della assoluta incompatibilità di una siffatta pratica con una politica aziendale ispirata al massimo rigore ed alla più stretta osservanza della normativa, quando lo stesso ricorrente venne acquisito con modalità del genere dalla convenuta società, che oggi considera come inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto una pratica da essa stessa praticata.

Ma v’è di più; i chiarimenti resi dalle parti alla ultima udienza inducono a ritenere altamente improbabile che la collaborazione venisse prestata all’insaputa dei responsabili della convenuta società, ed altamente probabile che il motivo determinante la risoluzione del rapporto di agenzia fosse un intento di ritorsione conseguente al rifiuto del collaboratore “clandestino” di passare definitivamente alla società convenuta, per considerazioni di carattere personale che involgevano peraltro una valutazione negativa della dirigenza e della politica aziendale della convenuta.

Se ne potrebbe desumere una presunzione grave, precisa e concordante (art.2729 cc) a favore della tesi sostenuta dal ricorrente. Ma tale prova non è comunque necessaria ai fini della decisione al ricorrente favorevole, essendo sufficiente e necessario ritenere che l’argomento comunque inficia i peraltro equivoci ed insufficienti elementi addotti dalla convenuta a sostegno del suo assunto, e non consente quindi ad essa di superare l’onere probatorio che su di essa, come detto, incombe.

Ne consegue l’accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, e la convenuta deve essere condanna a pagare quanto dovuto a saldo del corrispettivo per il rapporto tra le parti intercorso, e risolto illegittimamente dalla convenuta, per unilaterale decisione, senza il prescritto preavviso.

Il tutto nella misura di cui in dispositivo, non essendo contestata la esattezza dei conteggi proposti dal ricorrente.

Sulla somma sono dovuti rivalutazione ed interessi, a norma dell’art.429 cpc nel testo anteriore alla modifica.

Alla soccombenza consegue la condanna al rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art.91 cpc.

La sentenza è esecutiva, a norma dell’art.431 cpc.

(omissis)

Il Pretore

Dott. Stefano Jacovacci

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 

Il Cancelliere

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