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Pretore di Fermo - Emili/Prime Consult spa - Sentenza n. ..(omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso proposto il 15.12.98 Emili Luciano conviene la spa “Prime Consult”,
domandandone la condanna al pagamento di somma a saldo del compenso dovutogli
per attività di agente - promotore finanziario, svolta su incarico e
nell’interesse della convenuta, nel corso di rapporto illegittimamente dalla
convenuta risolto senza preavviso. La
convenuta si costituisce, resistendo; le parti producono documenti, vengono
interrogate e si escutono testi; all’udienza del giorno 11.6.98 la causa è
decisa con il sotto trascritto dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Si controverte
esclusivamente della legittimità della risoluzione di contratto di agenzia,
intercorso tra le parti, e risolto dalla convenuta società preponente senza
preavviso. Orbene, la
società convenuta non ha assolto l’onere, che su di essa incombe a norma
dell’art.2697 cc, di provare la sussistenza di un inadempimento di importanza
tale da giustificare la risoluzione del contratto di agenzia, a norma degli
artt.1453 e 1455 cc. Ed invero
l’inadempimento denunciato è rappresentato dalla utilizzazione, come
collaboratore in funzione di supporto, di un soggetto non autorizzato, siccome
ignoto alla preponente. La preponente
desume una particolare gravità del fatto dalla violazione di norme
regolamentari della attività di intermediazione finanziaria, che prescrivono la
trasparenza e la pubblicità, e quindi la conoscenza dei soggetti ai quali
l’attività è imputabile; il ricorrente oppone che il suo collaboratore
avrebbe operato con la piena consapevolezza, e quindi l’autorizzazione
quantomeno implicita della preponente; è comunque pacifico che dalla attività
del collaboratore non è derivato danno alcuno alla preponente. E quindi ai fini
della corretta soluzione della controversia occorre giudicare sul punto se la
illegittimità, o quantomeno irregolarità della utilizzazione di un soggetto
non espressamente e formalmente autorizzato sia di gravità tale da costituire
inadempimento di obbligazione contrattuale che giustifica la risoluzione del
contratto. E’ ovvio che
per pervenire alla decisione occorre innanzitutto valutare il comportamento
delle parti nel corso del rapporto, onde appurare se il motivo addotto potesse
essere fondatamente considerato come valida giustificazione, e non fosse invece
un mero pretesto. A tal fine
appare utile, anzi decisivo, quanto riferito dal legale rappresentante della
società convenuta in sede di interrogatorio libero, all’udienza del giorno
11.6.1998. Egli ha premesso
che la pratica di “sottrarre
alla concorrenza promotori al fine di acquisire clientela” era un “comportamento
tipico” nel settore; ha aggiunto che una tale condotta non era praticata
dalla sua società; ma poi non è stato in grado di contestare che con tali
modalità il ricorrente fosse passato da altro promotore alla società
convenuta, e con lui un intero staff di promotori, acquistati in blocco. Appare quindi
evidente che la utilizzazione surrettizia (o almeno anonima) di personale
sottratto alla concorrenza non soltanto sia (o quantomeno all’epoca fosse)
largamente praticata nel settore, ma anche che non possa accettarsi la
pretestuosa ed ipocrita tesi della assoluta incompatibilità di una siffatta
pratica con una politica aziendale ispirata al massimo rigore ed alla più
stretta osservanza della normativa, quando lo stesso ricorrente venne acquisito
con modalità del genere dalla convenuta società, che oggi considera come
inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto una
pratica da essa stessa praticata. Ma v’è di più;
i chiarimenti resi dalle parti alla ultima udienza inducono a ritenere altamente
improbabile che la collaborazione venisse prestata all’insaputa dei
responsabili della convenuta società, ed altamente probabile che il motivo
determinante la risoluzione del rapporto di agenzia fosse un intento di
ritorsione conseguente al rifiuto del collaboratore “clandestino” di passare
definitivamente alla società convenuta, per considerazioni di carattere
personale che involgevano peraltro una valutazione negativa della dirigenza e
della politica aziendale della convenuta. Se ne potrebbe
desumere una presunzione grave, precisa e concordante (art.2729 cc) a favore
della tesi sostenuta dal ricorrente. Ma tale prova non è comunque necessaria ai
fini della decisione al ricorrente favorevole, essendo sufficiente e necessario
ritenere che l’argomento comunque inficia i peraltro equivoci ed insufficienti
elementi addotti dalla convenuta a sostegno del suo assunto, e non consente
quindi ad essa di superare l’onere probatorio che su di essa, come detto,
incombe. Ne consegue
l’accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, e la convenuta deve
essere condanna a pagare quanto dovuto a saldo del corrispettivo per il rapporto
tra le parti intercorso, e risolto illegittimamente dalla convenuta, per
unilaterale decisione, senza il prescritto preavviso. Il tutto nella
misura di cui in dispositivo, non essendo contestata la esattezza dei conteggi
proposti dal ricorrente. Sulla somma sono
dovuti rivalutazione ed interessi, a norma dell’art.429 cpc nel testo
anteriore alla modifica. Alla soccombenza
consegue la condanna al rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art.91 cpc. La sentenza è
esecutiva, a norma dell’art.431 cpc. (omissis) Il Pretore Dott. Stefano Jacovacci Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi Il Cancelliere |