Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

Tribunale di Fermo - Cassetta/LC spa ed altri - Sentenza n. 422 del 4/12/2000.


Nota di redazione: il nome di una convenuta è stato riportato in forma abbreviata su richiesta esplicita di una società omonima.

Si rinvia al riguardo alla pagina delle avvertenze legali


 

TRIBUNALE Di FERMO

 UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

 REPUBBLICA ITALIANA

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Ugo Vitali Rosati, all'udienza del 24 novembre 2000 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nelle controversie di lavoro riunite promosse con ricorsi depositati rispettivamente in data 30.10.1998, 31.10.1998, 9.11.1998 e 27.1.1999

DA

1) CASSETTA WALTER, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto E. Conti presso il cui studio in Fermo, via Paccarone n. 11, è elettivamente domiciliato

ricorrente

CONTRO

CONCERIA LC s.p.a. ora CONCERIA DUE BISONTI s.p.a. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante Monti Illo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Galileo Del Sarto del Foro di Pisa e Maria Vittoria Girotti, presso lo studio della quale ultima in Fermo, via Bernetti n. 1, è elettivamente domiciliata.

resistente

iscritta al n. 631 dell'anno 1998 ed avente il seguente

OGGETTO: pagamento somme a titolo provvigioni anno 1998, provvigioni d'incasso, indennità ex art. 1750 cod. civ., indennità ex art. 1751 cod. civ. RICONVENZIONALE: pagamento somme a titolo restituzione provvigioni su affari non andati a buon fine e di "star del credere".

DA

2) CASSETTA WALTER, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato.

ricorrente

CONTRO

GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL s.p.a., i persona del suo legale rappresentante Caponi Moreno, rappresentata e difesa dagli avv. ti Galileo Del Sarto del Foro di Pisa e Maria Vittoria Girotti, presso lo studio della quale ultima in Fermo, via Bernetti n. 1, è elettivamente domiciliata.

resistente

iscritta al n. 632 dell'anno 1998 ed avente il seguente

OGGETTO: pagamento somme a titolo provvigioni anno 1998, provvigioni d'incasso, indennità ex art. 1750 cod. civ., indennità ex art. 1751 cod. civ.

RICONVENZIONALE: pagamento somme a titolo restituzione provvigioni su affari non andati a buon fine e di "star del credere".

DA

3) CASSETTA WALTER, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato.

ricorrente

 CONTRO

GRUPPO CONCIARIO C.M.C. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Calvetti Giovacchino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Galileo Del Sarto del Foro di Pisa e Maria Vittoria Girotti presso lo studio della quale ultima in Fermo, via Bernetti n. 1, è elettivamente domiciliata.

                        resistente

iscritta al n. 641 dell'anno 1998 ed avente il seguente

OGGETTO: pagamento somme a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. RICONVENZIONALE: pagamento somme a titolo restituzione provvigioni su affari non andati a buon fine e di "star dei credere". 

DA

4) GROTTESI PAOLO rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria Girotti, presso lo studio della quale in Fermo, via Bernetti n. 1, è elettivamente domiciliato.

ricorrente

CONTRO

CASSETTA WALTER, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato.

resistente

iscritta al n. 61 dell'anno 1999 ed avente il seguente

OGGETTO: pagamento somme a titolo provvigioni anno 1998, provvigioni d'incasso, indennità ex art. 1751 cod. civ., trattamento F.I.R.R. RICONVENZIONALE: pagamento somme a titolo indennità ex art. 1750 cod. civ. e risarcimento danni da inadempimento. 

DA

5) CAMERLENGO ELIO rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria Girotti presso lo studio della quale in Fermo, via Bernetti n. 1, è elettivamente domiciliato. ricorrente

CONTRO

CASSETTA WALTER, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato.

resistente

iscritta al n. 62 dell'anno 1999 ed avente il seguente

OGGETTO: pagamento somme a titolo provvigioni anno 1998, provvigioni d'incasso, indennità ex art. 1750 cod. civ. indennità ex art. 1751 cod. civ., trattamento F.I.R.R. RICONVENZIONALE: pagamento somme a titolo risarcimento danni da inadempimento.

Le parti hanno concluso come al rispettivi atti di costituzione in giudizio e successive memorie.  

MOTIVAZIONE 

Con tre distinti ricorsi, Cassetta Walter conveniva in giudizio dinanzi all'allora Pretore del Lavoro le tre società indicate in epigrafe (che nel corso della presente motivazione verranno per brevità indicate con le denominazioni "LC", "CMC Int. S.p.a." e "CMC s.r.l.”) chiedendone la condanna al pagamento delle somme ivi indicate, assumendo che con le medesime erano intercorsi due distinti rapporti di agenzia, l'uno con la LC e l'altro dapprima con la CMC s.r.l. e successivamente con la CMC Int. S.p.a., affittuaria di un ramo di azienda della CMC s.r.l., e che tali rapporti erano stati risolti senza preavviso con atto di recesso da lui ricevuto il 31.3.1998 senza alcuna valida ragione che lo giustificasse, con la conseguenza che tutte le predette società erano tenute a corrispondergli l'indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. e la LC e la CMC Int. s.p.a. anche quella di cui all'art. 1750 cod. civ..

Assumeva inoltre il Cassetta che non gli erano state corrisposte dalla CMC Int. S.p.a. le provvigioni maturate nel primo trimestre del 1998 e che entrambe le predette due ultime società dovevano ritenersi tenute al pagamento delle c.d. provvigioni d'incasso, avendo egli e i propri subagenti effettuato riscossioni di crediti nell'interesse delle medesime.

Chiedeva infine l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo nei confronti della LC, assumendo che la stessa stava per essere messa in liquidazione e paventando il pericolo di perdere la garanzia dei crediti azionati.

Le tre società convenute si costituivano ritualmente in giudizio contestando tutte le pretese dei ricorrente.

La CMC s.r.l. eccepiva di nulla dovere al Cassetta per essersi il contratto di agenzia con lui intercorso risolto per mutuo consenso e per essere comunque tal rapporto consensualmente proseguito con la CMC Int. S.p.a., alla quale sola il Cassetta medesimo doveva rivolgere le sue richieste, ed in via riconvenzionale chiedeva il pagamento in suo favore di somme dovute a titolo di restituzione di provvigioni sugli affari non andati a buon fine specificati nella memoria di costituzione e per "star del credere", essendo stata tale obbligazione accessoria dell'agente espressamente prevista nel contratto.

La LC e la CMC Int. S.p.a., nell'avanzare analoghe domande riconvenzionali in relazione agli affari non andati a buon fine indicati nei rispettivi atti difensivi e nell'opporre in compensazione i relativi crediti con quelli vantati dal Cassetta a titolo di provvigioni maturate per il primo trimestre 1998 e dopo aver eccepito l'insussistenza del credito per provvigioni d'incasso per non avere esse mai autorizzato l'agente e riscuotere per loro conto i propri crediti e per non essere state tali ulteriori provvigioni pattuite tra le parti nel contratti tra le stesse stipulati, deducevano la piena legittimità del recesso senza preavviso intimato all'agente, atteso che il Cassetta si era reso gravemente inadampiente ai propri obblighi, trascurando da anni la propria clientela, affidata esclusivamente ai subagenti Grottesi e Camerlengo, procacciando affari a società concorrenti, importando direttamente pellami dall'estero, rendendosi sordo al solleciti rivoltigli per il pagamento dello "star del credere", creando attriti con i subagenti, il cui prospettato e paventato recesso dal contratto con il Cassetta le aveva indotte ad una scelta obbligata e, quanto alla CMC Int. S.p.a., continuando ad effettuare forniture alla società CA.WA da lui di fatto gestita, nonostante fosse a conoscenza delle difficoltà economiche di tal società, e così cagionandole perdite per oltre 300 milioni di lire.

Si opponeva da ultimo la LC alla richiesta di sequestro conservativo avanzata nei suoi confronti.

Con due distinti ricorsi di poco successivi a quelli depositati dal Cassetta, Grottesi Paolo e Camerlengo Elio convenivano in giudizio il predetto Cassetta premettendo di avere con lui stipulato un contratto di subagenzia avente ad oggetto gli stessi affari trattati dall'agente nell'interesse delle suddette società e chiedendone la condanna al pagamento delle somme ivi indicate sul presupposto dell'avvenuta risoluzione di tale contratto ad opera del Cassetta ed in particolare chiedendo il pagamento della indennità ex art. 1751 cod. civ. nonché delle provvigioni maturate nel primo trimestre 1998 e delle c.d. provvigioni d'incasso, oltre al trattamento FIRR, ed il Camerlengo anche dell'indennità ex art. 1750 cod. civ..

Costituitosi ritualmente in giudizio in tali due ultime cause, il Cassetta contestava tutte le domande nel suoi confronti proposte, eccependo che nulla era dovuto al subagenti a titolo di indennità, atteso che la risoluzione del contratto di agenzia, cui era conseguita quella del contratto di subagenzia, era stata provocata dal grave inadempimento dei subagenti, che si erano in sostanza accordati con le preponenti e che dopo tal risoluzione avevano continuato a curarne direttamente gli affari con la conseguenza che essi erano tenuti, come in via riconvenzionale chiedeva, a risarcirgli il danno così cagionatogli, così come il Grottesi era tenuto, come pure in via riconvenzionale chiedeva, al pagamento in suo favore dell'indennità ex art. 1750 cod. civ., avendogli comunicato il proprio recesso in data anteriore a quella nella quale gli era pervenuto il recesso della LC e della CMC Int. S.p.a.

Eccepiva da ultimo la inesigibilità del diritto alle provvigioni maturate nel primo trimestre 1998 e di quello alle provvigioni d'incasso fino a quando le relative somme non gli fossero state pagate dalle preponenti ed infine l'infondatezza delle domande relative al trattamento FIRR., essendo tal trattamento a carico dell'ENASARCO.

Respinta all'udienza all'uopo fissata la richiesta dì sequestro conservativo, tutte dette cause venivano riunite sull'accordo delle parti, stante l'evidente connessione, dopo un primo rinvio, conseguito alla relativa eccezione delle società resistenti, per consentire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.

L'istruttoria si svolgeva quindi, fallito il tentativo di conciliazione, attraverso l'interrogatorio libero di tutte le parti e quello formale del Cassetta, l'assunzione delle prove testimoniali nel limiti della ordinanza di ammissione in atti e la produzione ed esibizione di copiosa documentazione e, nel corso della stessa, era pronunciata ordinanza ex art. 423 c.p.c. nel termini di cui al provvedimento in atti nonché, da ultimo, era accolta, per le ragioni indicate nel relativo provvedimento pure in atti confermato con successiva ordinanza dopo aver sentito le parti, una ulteriore richiesta di sequestro conservativo avanzata dal Cassetta nel confronti della LC, nelle more posta in liquidazione e modificata nella ragione sociale in "Conceria Due Bisonti " S.p.a.

All'esito le parti discutevano la causa, che veniva decisa all'udienza del 24 novembre 2000 mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.

Pacifica deve ritenersi innanzitutto tra le parti la dedotta sussistenza dei rapporti di agenzia e subagenzia sui quali si fondano le rispettive domande ed eccezioni.

Tali rapporti risultano del resto dal documenti prodotti e, in particolare, dal contratto di agenzia in data 31.12.1977 tra LC e Cassetta Walter, dal contratto di agenzia in data 15.9.1975 tra il Gruppo Conciario CMC s.a.s. (poi trasformata in s.r.l.) e Cassetta Walter e dai contratti di  subagenzia in data 7.6.1982 e 22.8.1984 tra Cassetta Walter, Grottesi Paolo e Camerlengo Elio, relativi alle vendite da effettuarsi nell'interesse delle predette due società preponenti.

Altrettanto pacifica deve ritenersi la circostanza che alla CMC s.r.l. è poi subentrata la CMC Int. s.r.l. (poi trasformata in s.p.a.) in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda in atti registrato in data 4.6.1990 e che per tale ultima società il Cassetta ha continuato a condurre affari fino al recesso dalla medesima intimatogli.

Alla stregua di tali dati di fatto agevole appare la decisione sulla domanda proposta dal Cassetta nel confronti della CMC s.r.l., rinviandosi al prosieguo, per ragioni di sintesi la motivazione sulla riconvenzionale.

Detta domanda, del resto proposta in via meramente cautelativa, per come si desume dalle stesse argomentazioni del ricorrente, va invero senz'altro respinta poiché risulta inequivocamente dal comportamento mantenuto dalle parti che le stesse hanno inteso trasferire gli obblighi e diritti derivanti dal contratto in data 15.9.1975 tra il Cassetta e la CMC s.r.l. alla subentrante CMC Int. s.r.l. (poi trasformata in s.p.a.), cosicché risulta nella specie applicabile la disposizione di cui all'art. 2558 cod. civ. - che non prevede alcuna obbligazione solidale a carico della società cedente - in forza della quale la società affittuaria deve ritenersi subentrata nel contratto di agenzia e pertanto solo essa tenuta all'adempimento degli obblighi derivanti da tal contratto e dalla sua risoluzione, a nulla rilevando che l'affittante abbia comunicato all'ENASARCO la cessazione del rapporto di agenzia o che vi sia stata una preventiva risoluzione consensuale dell'originario rapporto, atteso che la inequivoca volontà delle parti risulta essere stata quella della sua prosecuzione con la società subentrante, come dimostrato dalla circostanza che il Cassetta nessuna domanda ebbe ad effettuare all'epoca alla CMC s. r. l.

Quest'ultima società, del resto, nulla sarebbe comunque tenuta a corrispondere a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ. poiché difettano entrambe le condizioni per essa previste da tal disposizione, essendo di tutta evidenza che la CMC s. r. l., a seguito del surricordato affitto di ramo d'azienda, non poteva ricevere più alcun sostanziale vantaggio dagli affari conclusi dall'agente, essendosi trasferito tale vantaggio alla società affittuaria, e che nulla ha perduto l'agente, avendo continuato a percepire provvigioni dalla medesima società affittuaria.

Le ragioni essenziali del contendere nelle controversie in oggetto, al di là dei contrapposti vantati diritti alle provvigioni d'incasso e allo "star dei credere" dei quali appresso si dirà, ruotano peraltro sulle cause della risoluzione dei contratti sopra menzionati e sulle conseguenze che da essa ne derivano in base alla normativa del codice civile e della contrattazione collettiva in materia.

Tal risoluzione risulta pacificamente essersi verificata in data 31.3.1998, allorché il Cassetta ebbe a ricevere, con lettere in data 25.3.1998, formale comunicazione del recesso "in tronco” da parte delle società LC e CMC Int. s.p.a., atteso che trattasi di atto recettizio di per sé idoneo e sufficiente a determinare tale effetto.

Ciò premesso, opposte sono ovviamente le conclusioni ove debba ritenersi che l'intimato recesso sia stato giustificato da un qualche inadempimento dell'agente e che, pertanto, trovi fondamento in una "giusta causa", ovvero che esso risulti frutto di una libera scelta, anch'essa legittima, del preponente, che non abbia inteso per altre ragioni proseguire nel rapporto e che non abbia altresì ritenuto di dover concedere il preavviso di cui all'art. 1750 cod. civ. poiché, nella prima ipotesi, nulla spetterebbe all'agente mentre, nella seconda, gli spetterebbe senz'altro l'indennità di mancato preavviso e, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1751 cod. civ., anche quella di fine rapporto.

Ebbene, già all'esito dell'interrogatorio libero delle parti espletato prima dell'istruttoria della causa è apparsa subito evidente la reale ragione - timidamente evidenziata nei primi atti difensivi - che aveva indotto le società preponenti a risolvere "in tronco" il rapporto di agenzia con il Cassetta e, cioè, il timore che, a seguito dei dissapori in atto con quest'ultimo, il subagente Grottesi che curava la gran parte degli affari trattati dall'agenzia, potesse recedere dal rapporto con il Cassetta e rivolgersi ad altre società conciarie, facendo perdere alle preponenti medesime la clientela marchigiana con conseguenti pesanti perdite economiche, atteso l'ingente fatturato che in detta zona era stato fino ad allora ottenuto.

E' emerso infatti dalle dichiarazioni di tutte le parti interessate, sostanzialmente concordi, ed anche dalla corrispondenza agli atti

   che tra il Grottesi ed il Cassetta erano insorti seri contrasti poiché il secondo non voleva in alcun modo aderire alle pressanti richieste del primo di migliorare le condizioni contrattuali in suo favore, tenuto conto che la maggioranza dei clienti erano da lui gestiti, con conseguenti maggiori oneri solo a suo carico;

   che di tali dissapori erano venuti a conoscenza (anche a seguito di lettera in data 23.3.1998 inviata alla CMC Int. s.p.a. dal Grottesi con la quale comunicava la propria volontà di recedere dal rapporto con il Cassetta "affinché possiate trarre le vostre opportune decisioni") i legali rappresentanti delle preponenti, che avevano prospettato i propri timori al Cassetta;

   che quest'ultimo aveva rassicurato le società, riferendo che i rapporti con il Grottesi erano affar suo e garantendo che, in caso di recesso degli attuali subagenti, li avrebbe sostituiti con altri, così proseguendo nel rapporti in atto senza soluzione di continuità, e che, ciononostante, entrambe le società gli avevano comunicato il recesso con le summenzionate lettere in data 25.3.1998;

  che il Grottesi, ottenuta dal Cassetta definitiva risposta negativa, ebbe a comunicargli il proprio recesso con lettera in data 27.3.1998, ricevuta dal Cassetta medesimo in data 30.3.1998.

Appare evidente, alla stregua della successione cronologica dei fatti, quale riferita dalle stesse parti, che quella innanzi descritta fu l'unica e determinante ragione che indusse le società preponenti al recesso e che gli addebiti genericamente addotti a suo sostegno nelle lettere che lo contenevano e meglio specificati nel successivi atti di causa sono stati contestati pretestuosamente e strumentalmente, come si evince anche dalla contraddittorietà di taluni di essi e dalla mancanza di una qualsiasi pregressa contestazione al riguardo, al fine di sottrarsi alle inevitabili obbligazioni derivanti dalla risoluzione "in tronco" del rapporto di agenzia.

Peraltro né la vera ragione del recesso quale innanzi evidenziata, né quelle prospettate a sua giustificazione, risultano concretare un qualche serio inadempimento da parte dell'agente, tale giustificare l'attuato recesso senza preavviso delle preponenti dal rapporto con esso in atto, per i seguenti motivi:

1) il recesso dei Grottesi dal rapporto di subagenzia, frutto di una sua libera e legittima scelta non è certo imputabile al Cassetta, che aveva il pieno diritto, in qualità di agente, di rifiutare i pretesi miglioramenti contrattuali, così come non avrebbero potuto essergli addebitati gli obiettivi danni che da un tal recesso potevano conseguire alle preponenti (peraltro non dimostrati, non essendo stato consentito al Cassetta di proseguire nel rapporto eventualmente con altri subagenti); invero, ove anche dovesse ritenersi che la scelta delle preponenti di recedere in tronco" dal rapporto di agenzia sia stata obbligata dal recesso del Grottesi e dalla circostanza che quest'ultimo nella massima parte gestiva la clientela del Cassetta, essa non potrebbe comunque comportare le conseguenze dalle medesime prospettate poiché da un lato i rapporti tra agente e subagenti restano estranei a quelli tra agente e preponenti, restando esclusa l'ipotizzabilità di diritti e obblighi tra subagenti e preponenti o di pretese da parte dei preponenti medesimi sugli stessi fondate, dall'altro la situazione di pericolo alla quale si voleva ovviare - in nessun modo determinata dal Cassetta attraverso condotte contrarie ai propri obblighi contrattuali - ben poteva essere superata, ove non si fosse voluto esporsi agli obblighi stabiliti dal codice civile e dalla contrattazione collettiva nelle ipotesi di recesso senza preavviso, attraverso il contemporaneo recesso con preavviso del Grottesi al Cassetta e delle preponenti al Cassetta medesimo, atteso che, rispettando in tal modo la norma di cui all'art. 1750 cod. civ., si poteva ottenere il medesimo risultato, comunque ottenuto, di far subentrare il Grottesi nel rapporto diretto di agenzia con le preponenti senza provocare la cessazione improvvisa e "traumatica" del rapporto ed evitando i paventati ingenti danni.

La circostanza che il Cassetta non abbia visitato la clientela negli ultimi anni anteriori al recesso non assume rilevanza poiché, premesso che la figura dell'agente si caratterizza per l'esercizio in piena autonomia, con assunzione a proprio carico dei relativi rischi di un'attività organizzata ed indipendente al fine di realizzare uno stabile rapporto di collaborazione con il preponente e di far concludere al medesimo affari nelle zone convenute, è pacifico tra le parti che, sia pure attraverso i subagenti nel corso di entrambi i rapporti con la LC e la CMC Int. s.p.a. vi è stato un notevole giro di affari sempre incrementato, che ha condotto ad un fatturato di svariati miliardi l'anno, cosicché nessun addebito può muoversi all'agente, che ha correttamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, sia pure, come gli era pienamente consentito dalla legge, attraverso la prevalente od esclusiva opera dei subagenti, non senza rilevarsi che, secondo dottrina e giurisprudenza, la causa che si adduce a giustificazione del recesso senza preavviso deve essere prossima all'esercizio di tal facoltà, mentre nella specie la circostanza lamentata dalle suindicate società era loro conosciuta da anni, per come si desume dalle loro stesse difese.

3) La pretesa violazione del diritto di esclusiva per avere il Cassetta importato pellami dall'estero per proprio conto non risulta comprovata, atteso che da un lato dalla prova testimoniale espletata è emerso che trattavasi in massima parte di cuoio grezzo e di importazioni limitate, dall'altro non è stato in alcun modo dimostrato che il Cassetta medesimo abbia trattato affari con ditte concorrenti delle preponenti fermo restando che esse ben sapevano, ed avevano consentito, che l'agente operasse nell'ìnteresse di entrambe nella medesima zona.

4) Il rifiuto del pagamento dello "star del credere" durante il rapporto non risulta anch'esso provato, atteso che, al di là di generiche e tardive testimonianze relative a richieste che sarebbero state formulate in tal senso, da un lato va richiamato quanto poc'anzi osservato circa necessità di una prossimità tra recesso e causa addotta a sua giustificazione, dall'altro deve rilevarsi che nessuna formale richiesta scritta risulta agli atti e che neppure negli estratti conto trimestrali risultano indicati o detratti dalle provvigioni liquidate importi a tale titolo. Al riguardo va inoltre rilevato che l'addotto rifiuto di adempiere a tale obbligazione, raffrontati gli importi richiesti a tale titolo con l'entità del fatturato medio negli anni nel quali sarebbe sorta, non sarebbe tale da far assumere ad un tale inadempimento quei caratteri di particolare gravità richiesti dalla giurisprudenza che soli possono giustificare un recesso "in tronco".

5) Il mancato pagamento di forniture effettuate alla società CA.WA - che peraltro si è verificato per buona parte delle fatture prodotte in atti, pagabili a 120 giorni, successivamente alla data del recesso - non può ascriversi a mancato adempimento da parte del Cassetta al propri obblighi di agente (ancorché possa ritenersi che egli fosse all'epoca il gestore di fatto della predetta società, come sembrerebbe emergere da alcune testimonianze) poiché innanzitutto per tale mancato pagamento egli sarebbe comunque tenuto in forza del contratto allo "star del credere", in tale obbligazione esaurendosi la sua responsabilità, e poiché, inoltre, da un lato i rapporti con la CAWA risalgono nel tempo e dall'altro risulta in relazione a tali forniture esistente tra le parti controversia avente ad oggetto la contestazione della merce fornita dalla CMC Int. s.p.a., cosicché non appare ravvisabile in relazione ad esse una responsabilità dell'agente per non aver avvertito la preponente delle difficoltà economiche del citato cliente, rilevandosi peraltro al riguardo che, secondo le stesse prospettazioni della predetta società, le suddette forniture dovrebbero essere state promosse dal Grottesi e dal Camerlengo, se è vero che essi da anni si occupavano in via esclusiva dell'agenzia del Cassetta, rimasto totalmente assente.

Discende dalle osservazioni fin qui svolte il sicuro diritto del Cassetta ad ottenere sia dalla LC sia dalla CMC Int. s.p.a. la indennità di mancato preavviso, atteso che tale indennità, in precedenza prevista dal codice civile quale facoltà alternativa al preavviso, è tuttora riconosciuta dagli accordi economici collettivi di categoria sulla base delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente al recesso, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente che, nella specie, sono sei, tenuto conto che entrambi i rapporti hanno avuto durata superiore a sei ami .

Dette indennità vanno liquidate nel rispettivi importi di cui al dispositivo, non essendovi contestazioni sui calcoli effettuati dal ricorrente sulla base della vigente normativa e sulla scorta della media delle provvigioni liquidate dal 2' trimestre dell'anno 1997 al I' trimestre dell'anno 1998.

Quanto alle indennità di cui all'art. 1751 cod. civ., deve riconoscersene il diritto al Cassetta nel confronti di entrambe le suddette società poiché, premesso che non ricorrono nella specie le condizioni ostative pure indicate nella suindicata disposizione, per tutto quanto sopra osservato in punto di fatto, sicuramente ricorrono nella specie entrambe le condizioni positive indicate in tal disposizione, subito rilevandosi che dette indennità devono comunque determinarsi sulla base del criterio ivi indicato che stabilisce il tetto massimo di "una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni se il contratto, come nella specie, ha avuto una durata superiore ai cinque anni, atteso che le disposizioni dettate dalla norma suindicata sono da essa dichiarate espressamente inderogabili a svantaggio dell'agente e che quest'ultimo ha espressamente richiesto la liquidazione in base al suindicato criterio, ritenendola evidentemente più vantaggiosa, cosicché non è necessario affrontare la dibattuta questione relativa al rapporti tra disciplina codicistica e disciplina dettata dal cosiddetti "accordi ponte".

Invero è pacifico tra le parti, e risulta peraltro documentato, che il Cassetta ha procurato ad entrambe le preponenti sin dall'inizio del rapporto praticamente tutti i clienti nella zona delle Marche, nella quale all'epoca non erano introdotte, ed ha notevolmente sviluppato gli affari negli anni successivi procurando alle predette sostanziali e rilevanti vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, vantaggi che tuttora perdurano benché nel rapporto sia subentrato il Grottesi, a nulla rilevando per quanto innanzi già osservato, l'attività svolta dal subagenti nell'interesse dell'agente nei rapporti tra il predetto e le preponenti, essendo i suindicati vantaggi comunque derivati dal contratti di agenzia intercorsi con il Cassetta e pertanto essendo esclusivamente a lui ascrivibili.

E' indubbio altresì che il pagamento delle indennità in oggetto appare del tutto equo, tenuto conto delle provvigioni perdute dal Cassetta, della lunga durata dei rapporti, delle modalità del recesso quali innanzi evidenziate.

Dette indennità vanno liquidate nei rispettivi importi di cui al dispositivo, non essendovi sostanziali contestazioni sul calcoli effettuati dal ricorrente sulla base della normativa sopra richiamata e sulla scorta della media annuale delle provvigioni riscosse dal Cassetta dal 2' trimestre dell'anno 1993 al 1° trimestre dell'anno 1998, da tali importi dovendosi peraltro detrarre - in tal senso dovendosi integrare il dispositivo, ove tal pronuncia è stata omessa  per mera dimenticanza - gli importi ricevuti dal Cassetta medesimo dall'ENASARCO, come espressamente riconosciuto dal ricorrente e nella misura dal medesimo indicata.

La liquidazione delle predette indennità nella misura massima prevista dalla legge trova invero giustificazione nella già rilevata lunga durata del rapporto, nella rilevante entità dei vantaggi procurati alle proponenti, nell'entità delle provvigioni perdute e, da ultimo, anche nella non più giovane età del Cassetta, non potendosi operare riduzioni per i comportamenti dell'agente lamentati dalle preponenti, atteso che essi non hanno avuto alcun rilievo nello scioglimento dei rapporti, avvenuto per esclusiva e libera scelta delle preponenti medesime con le modalità innanzi evidenziate.

Nel calcolo degli importi come sopra liquidati a titolo di indennità ex artt. 1750 e 1751 cod. civ. non si è tenuto conto delle provvigioni d'incasso poiché, dall’istruttoria espletata, non è emerso il diritto dei Cassetta a tali provvigioni, con la conseguenza che anche le relative domande proposte nei confronti di LC e CMC Int. s.p.a. devono essere respinte. Invero, se pure deve darsi atto che il diritto a tali compensi aggiuntivi è previsto dalla normativa in materia ed in particolare dagli accordi economici collettivi, occorre peraltro rilevare che esso presuppone pur sempre che, in deroga alla disposizione dell'art. 1744 cod. civ., che stabilisce in via di principio l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti dei preponente, una tal facoltà sia stata convenzionalmente concessa e che la relativa autorizzazione sia stata conferita iscritto.

Occorre inoltre, per riconoscersi il diritto ad una compensazione separata per l'attività di riscossione, che le parti, ove il potere di riscossione sia conferito nel corso del rapporto, non abbiano inteso procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi per l'agente, lasci immutati quelli a carico del preponente.

Orbene tutto ciò non risulta in alcun modo dai contratti sottoscritti dalle parti né dalla prova testimoniale espletata, al contrario risultando indirettamente dimostrata l'assenza di apposita convenzione al riguardo dalla circostanza che il Cassetta ha sempre approvato gli estratti conto trimestrali, nei quali mai risulta riconosciuta una ulteriore provvigione d'incasso, richiesta soltanto in sede giudiziale, cosicché resta del tutto irrilevante che il predetto e i suoi subagenti abbiano in qualche occasione riscosso crediti delle preponenti come emerge da talune deposizioni testimoniali.

Risulta al contrario espressamente stabilito nel summenzionati contratti l'obbligo dell'agente allo "star del credere", che pure prevede un espresso accordo tra le parti, in relazione al quale la LC, la CMC s.r.l. e la CMC Int. s.p.a. hanno svolto domanda riconvenzionale.

Poiché peraltro il Cassetta ha eccepito la prescrizione della maggior parte degli importi richiesti tale titolo occorre stabilire il momento in cui si matura il diritto del preponente alla restituzione delle provvigioni corrisposte sugli affari non andati a buon fine e allo "star del credere", nonché il termine di prescrizione applicabile a tali diritti.

Al riguardo vanno condivise le argomentazioni dei ricorrente, conformi alla più accreditata dottrina, secondo le quali da un lato i suddetti diritti si maturano alla data di scadenza del credito relativo alla fornitura e, quindi, a quella indicata nella relativa fattura, atteso che in tal momento si manifesta l'inadempienza del terzo, sempre che, peraltro, non vi siano state contestazioni relative alla fornitura, nel qual caso il diritto allo "star del credere" sorgerà soltanto a seguito di sentenza definitiva, dall'altro, il termine di prescrizione applicabile nella specie deve ritenersi quello di cinque anni stabilito per i pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., essendo "ius receptum" che gli storni di provvigioni su affari non andati a buon fine e lo "star del credere" vanno conteggiati negli estratti conto trimestrali sottoposti all'approvazione dell'agente.

Consegue a quanto sopra che, tenuto conto che le richieste al titoli suindicati sono state formulate soltanto con le memorie di costituzione depositate dalle tre società preponenti in data 11.12.1998, in relazione a tutte le fatture a scadenza in data anteriore all'11.12.1993, sulla base delle quali è stato richiesto lo "star del credere", il relativo diritto deve ritenersi prescritto.

Tal situazione ricorre per tutte le fatture indicate dalla CMC s.r.l. e dalla LC e per gran parte di quelle indicate dalla CMC Int. s.p.a. ad eccezione, in relazione a tale ultima società, di quelle relative a Suolificio 2B, Fadaem s. r. l., Novasuole s. r. l., CAWA s. r. I.

Poiché peraltro il credito relativo alla CA.WA, per quanto innanzi osservato, risulta contestato e tuttora sub iudice, il diritto relativo a quest'ultima sorgerà solo ed eventualmente con la sentenza definitiva che sarà pronunciata all'esito del giudizio e non può pertanto in questa sede essere riconosciuto.

Poiché inoltre per la perdita subita in relazione alla fornitura al Suolificio 2 B la CMC Int. s. p. a. risulta essere stata  risarcita dalla società Euler-Siac per l'importo di lire 40.000.000, per come confermato dal teste D'Amico, e poiché la normativa in materia prevede che non spetta lo "star del credere", competendo al contrario all'agente il diritto alle provvigioni, nel caso che il preponente abbia in qualche modo recuperato in tutto o in parte la perdita subita, tale somma va detratta da quella da porre a base del calcolo dello "star del credere".

Alla stregua di quanto sopra dunque e tenuto conto che lo "star del credere" risulta pattuito nel contratto CMC Int. s.p.a.-Cassetta nella misura del 5%, il Cassetta va condannato a pagare alla predetta società le somme di cui al dispositivo per tale titolo e per restituzione delle provvigioni pagate sul soli affari non andati a buon fine sopra indicati e nel limiti precisati, sulla base dei criteri di calcolo e degli importi indicati nel prospetto relativo a tale voce depositato dalla CMC Int. s.p.a..

Dette somme non possono essere compensate, come richiesto, con le provvigioni dell'ultimo trimestre 1998 spettanti al Cassetta poiché per esse è già intervenuta condanna ex art. 423 c.p.c., condanna che va in questa sede confermata anche in relazione alle provvigioni del medesimo periodo spettanti al Grottesi e al Camerlengo, non essendovi tra le parti contestazioni al riguardo ed essendo il diritto a tali provvigioni documentato dalle fatture rispettivamente prodotte.

Su tutte le somme fin qui liquidate vanno riconosciuti gli interessi legali dalle rispettive domande al saldo - in tal senso integrandosi il dispositivo, ove tal pronuncia è stata omessa per mera dimenticanza - atteso che tale obbligazione accessoria consegue ope legis all'accoglimento delle medesime.

Resta da argomentare in relazione alle domande ed eccezioni relative alle controversie tra Grottesi Paolo, Camerlengo Elio e Cassetta Walter, dandosi peraltro subito atto della cessazione della materia del contendere, per espressa rinuncia effettuata all'udienza di discussione, in relazione alle domande del Grottesi relative al pagamento delle provvigioni d'incasso, dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. e del trattamento FIRR, e alle domande del Camerlengo relative al pagamento delle provvigioni d'incasso e del trattamento F.I.R.R.

Al riguardo è sufficiente richiamare le circostanze di fatto sopra evidenziate che hanno condotto ai recessi dal contratti di agenzia per ricavarne le conseguenze di diritto sul contratti di subagenzia.

Premesso, invero, che a tali ultimi contratti si ritiene applicabile, in assenza di espressa disciplina codicistica o contrattuale, la normativa dettata per il contratto di agenzia, occorre rilevare che tale applicazione trova un limite nella differenza tra i due rapporti e nella necessaria dipendenza delle vicende dei primi da quelle del secondo, avendo ragione di esistere e di sopravvivere i primi soltanto in quanto esista e sopravviva il secondo.

Ne consegue che se una delle parti del contratto di subagenzia, in costanza del rapporto di agenzia tra agente e preponente, risolve "in tronco" detto contratto, è tenuta al pagamento delle indennità di cui agli artt. 1750 e 1751 cod. civ. mentre, se il contratto di agenzia si risolve per il recesso "in tronco del preponente", come nella specie è avvenuto in relazione al Camerlengo, nulla l'agente deve per tali titoli non essendovi alcun recesso da parte sua e mancando perciò i presupposti per il riconoscimento di tali indennità, conseguendo necessariamente la risoluzione del contratto di subagenzia alla risoluzione di quello di agenzia e determinandosi in tal modo una sorta d’impossibilità sopravvenuta delle prestazioni oggetto del contratto non imputabile in alcun modo all'agente.

In applicazione di tali principi non competono al Camerlengo le indennità richieste, rilevandosi inoltre, quanto all'indennità ex art. 1751 cod. civ., che difettano le condizioni ivi indicate poiché il Cassetta non ha conservato alcun vantaggio dall'opera svolta dal subagente, avendo al contrario perso ogni provvigione per l'avvenuto recesso da parte delle preponenti, e poiché il Camerlengo, per come emerso in corso di causa, ha continuato, sia pure in posizione subordinata rispetto al Grottesi a trattare affari a vario titolo per conto della LC e della CMC Int. s.p.a. percependo i relativi compensi sin dalla data del recesso di queste ultime.

Neppure le riconvenzionali proposte dal Cassetta meritano peraltro accoglimento poiché, quanto al Camerlengo, egli ha subito passivamente l'intera vicenda senza porre in essere alcuna condotta che abbia avuto su di essa una qualche influenza e poiché, quanto al Grottesi, quest'ultimo ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recedere senza preavviso dal contratto di subagenzia cosicché, in assenza di prove concrete circa un preordinato accordo con le preponenti per "scavalcare" il Cassetta - ancorché quest'ultimo sia stato oggettivamente scavalcato" - o circa una qualche violazione degli obblighi nascenti dal contratto di subagenzia ed ancorché le preponenti si siano determinate al recesso proprio per la scelta operata dal Grottesi, non può a quest'ultimo addebitarsi il contestato inadempimento nei confronti dell'agente e ravvisarsi il danno dallo stesso lamentato, essendo ed avendo esse trovato adeguata compensazione nella liquidazione delle indennità previste dalla legge proprio per tal risoluzione, a nulla rilevando che, dopo di essa, il Grottesi abbia dapprima continuato in proprio a procacciare affari per conto delle medesime preponenti e poi abbia con le stesse concluso un diretto contratto di agenzia, attesa la libertà dai pregressi vincoli contrattuali di entrambe dette parti e considerato che non è stato in alcun modo provato che il predetto Grottesi abbia speso il nome del Cassetta successivamente allo scioglimento del rapporto con il medesimo.

Quanto poi alla pretesa del Cassetta di ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso da parte del Grottesi, tale pretesa deve essere respinta poiché, pur essendo il recesso del Grottesi pervenuto al Cassetta un giorno prima di quello delle proponenti appare evidente che, proprio in considerazione di tale quasi contestuale recesso, nessuna prestazione era più possibile da entrambe le parti nell'eventuale periodo di preavviso, cosicché la liquidazione di una tale indennità si risolverebbe nella concreta fattispecie in un indebito arricchimento del Cassetta medesimo.

Le spese seguono la soccombenza per quanto riguarda le controversie Cassetta-LC e Cassetta-CMC Int. s.p.a., atteso che la riconvenzionale avanzata dalla CMC Int. s.p.a. è stata accolta in minima parte, mentre ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative alle altre tre controversie, essendo state respinte tutte le domande reciprocamente proposte, ad eccezione di quelle accolte con ordinanza ex art. 423 c.p.c., sulle quali non vi erano peraltro contestazioni.

p. Q. m.

Uditi i procuratori delle parti costituite presenti all'udienza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Cassetta Walter, Grottesi Paolo e Camerlengo Elio, nonché sulle domande riconvenzionale proposte dalla LC s.p.a, dal Gruppo Conciario C.M.C. s.r.l., dal Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a. nel confronti di Cassetta Walter e da quest'ultimo nel confronti di Grottesi Paolo e Camerlengo Elio, disattese ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione e dato atto della rinuncia da parte di Grottesi Paolo alle domande relative al pagamento delle provvigioni d'incasso, dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. e del trattamento FIRR nonché della rinuncia da parte di Camerlengo Elio alle domande relative al pagamento delle provvigioni d'incasso e del trattamento FIRR, così provvede:

·        conferma l'ordinanza pronunciata ex art. 423 c.p.c. in data 6.6.2000 di condanna del Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a e di Cassetta Walter al pagamento delle somme ivi rispettivamente indicate.

·        Condanna la Conceria Due Bisonti s.p.a. in liquidazione, già LC s.p.a. a pagare a Cassetta Walter la somma di lire 42.597.874 a titolo di indennità ex art. 1750 cod. civ. e la somma di lire 80.274.686 a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ.

·        Condanna il Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a. a pagare a Cassetta Walter la somma di lire 113.814.659 a titolo di indennità ex art. 1750 cod. civ. e la somma di lire 200.362.380 a titolo di indennità ex art. 1751 cod. civ.

·         Condanna Cassetta Walter a pagare al Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a. la somma di lire 2.103.176 a titolo di restituzione provvigioni sugli affari non andati a buon fine e la somma di lire 6.135.874 per "star del credere".

·         Respinge le domande proposte da Cassetta Walter di condanna della Conceria Due Bisonti s.p.a. m liquidazione, già LC s.p.a., e del Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a. al pagamento delle somme richieste a titolo di provvigioni d'incasso.

·         Respinge la domanda proposta da Cassetta Walter di condanna del Gruppo Conciario CMC s.r.l. al pagamento dell'indennità ex art. 1751 cod. civ.

·         Respinge le domande riconvenzionali proposte dalla LC s.p.a e dal Gruppo Conciario CMC. s.r.l. di pagamento delle somme richieste a titolo di restituzione provvigioni sugli affari non andati a buon fine e per "star del credere".

·         Respinge le domande proposte da Camerlengo Elio di condanna di Cassetta Walter al pagamento delle somme richieste a titolo di indennità ex art. 1750 cod. civ. e di indennità ex art. 1751 cod. civ.

·         Respinge le domande riconvenzionali proposte da Cassetta Walter nel confronti di Grottesi Paolo e Camerlengo Elio.

·         Condanna la Conceria Due Bisonti s. p. a. in liquidazione, già LC s. p. a. al pagamento in favore di Cassetta Walter delle spese di lite, che liquida in complessive lire 19.703.200 di cui lire 6.704.000 per diritti lire 11.208.000 per onorari e lire 1.791.200 per rimborso forfettario spese generali.

·         Condanna il Gruppo Conciario C.M.C. International s.p.a. al pagamento in favore di Cassetta Walter delle spese di lite, che liquida in complessive lire 23.309.000 di cui lire 5.950.000 per diritti lire 15.240.000 per onorari e lire 2.119.000 per rimborso forfettario spese generali.

·         Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relativamente alle cause tra Cassetta Walter e il Gruppo Conciario C.M.C. s.r.l., tra Grottesi Paolo e Cassetta Walter e tra Camerlengo Elio e Cassetta Walter.

Fermo li 24 novembre 2000

IL GIUDICE

dr. Ugo Vitali Rosati

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

DR. ELISABETTA TARTAGLINI

VISTO: Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 C.P.C. oggi 4/12/2000

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

DR. ELISABETTA TARTAGLINI

 

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