Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Tribunale di Fermo (Appello) - L./Di Lorenzo - Sentenza non definitiva n. 9 del 9/1/2001.

Nota di redazione: il nome del resistente è stato riportato in forma abbreviata su richiesta esplicita dello stesso. Si rinvia al riguardo alla pagina delle avvertenze legali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale di Fermo Sez. Lavoro., composto dai seguenti Magistrati

dott. Piergiorgio Alianello                                   Presidente

dott. Bruno Castagnoli                                      Giudice rel.

dott.ssa Giuliana Filippello                                  Giudice            

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

 nel procedimento civile n.28/C/1998, promosso con ricorso depositato il 17 ottobrer 1998 da:  di L. D. , rappr. e difesa dall'avv. E. Consorti per delega a margine del ricorso in appello;

nei confronti di

Di Lorenzo Roberto, rappr. e difeso dall' avv. S. Gabrielli per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello ed elett. domiciliato in Grottammare via XX settembre n. 145, presso lo studio del legale;

OGGETTO: Appello avverso sentenza del Pretore di Fermo n. 119 del 11 aprile - 5 maggio 1997.

All'udienza del 24 novembre 2000 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, sulle conclusioni delle parti riportate nella parte narrativa della presente sentenza.

 Svolgimento del processo

 Con sentenza n. 119 del 1l aprile - 6 maggio 1997 il Pretore di Fermo, giudice dei lavoro, decidendo sulle contrapposte domande proposte da Di Lorenzo Roberto e L. D. , titolare della  , condannava il resistente a pagare a controparte la somma di L. 18.573.000, oltre accessori.

 L'ordito logico della pronuncia pretorile si articolava attraverso i seguenti passaggi fondamentali.

 Al Di Lorenzo spettava, in relazione al contratto di subagenzia stipulato con la U., l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto era stata raggiunta la prova del fatto che il L.  non gli aveva consentito di proseguire il rapporto, dopo averlo risolto; ciò emergeva dalla lettera del 24 gennaio 1996, con cui era stata proposta al ricorrente la corresponsione della indennità di mancato preavviso, alla luce del canone interpretativo di cui al secondo comma del'art 1362 cod. civ. che impone di valutare il comportamento complessivo della parti, anche successivo alla conclusione del contratto, al fine di determinarne la comune intenzione.

 Era poi controverso se il Di Lorenzo fosse tenuto a corrispondere lo star del credere in relazione all'affare Badioli e sul punto emergeva che le parti avevano delimitato la controversia al compenso per provvigioni ed alla restituzione di provvigioni e pagamento dello star del credere con riferimento all'attività svolta nell'anno 1995, avendo invece definito i conteggi con riguardo all'anno 1994.

 Nel sistema regolato dall'art 1748 cod. civ. ed integrato dalla contrattazione collettiva deve essere attribuita natura contrattuale ed efficacia vincolante alle liquidazioni effettuate dalle parti ed inoltre non solo la domanda relativa alla insolvenza del 1994 era stata tardivamente proposta, ma neppure era stata in alcun modo prospettata l'esistenza di qualche vizio che inficiasse la definizione dei rapporto per l'anno 1994.

 Il ricorrente aveva comunque raggiunto per l'anno 1995 il tetto massimo, previsto dalla contrattazione collettiva, per la sua responsabilità in ordine allo star del credere, onde, pur a riferire l'insolvenza a tale anno, non avrebbe potuto essergli imposto alcun ulteriore onere economico a titolo di star del credere

Avverso la predetta sentenza propone appello, con il ricorso epigrafato, la U. di L. D. la quale, dopo avere riepilogato le vicende del giudizio di prime cure, articola a sostegno del gravame i seguenti motivi.

Tra le parti era stato concluso un contratto di sub agenzia in base al quale il Di Lorenzo si era impegnato a promuovere nella zona di sua competenza la vendita di capi di abbigliamento per conto delle ditte che avevano conferito il mandato di agenzia alla U..

Sin dall'inizio del rapporto al sub agente erano stati corrisposti acconti sulle provvigioni maturande pari a L. 1.500.000, poi portati a L. 2.000.000 a far data dal luglio 1995 e nel mese di settembre 1995 era stato corrisposto il saldo delle provvigioni maturate nel corso dell'anno 1994, senza che, a quella data, fossero note le insolvenze verificatesi nell'anno 1994; era pacifico tra le parti che il saldo ricevuto dal Di Lorenzo nel mese di settembre 1995 si riferisse a provvigioni maturate per affari promossi nell'anno 1994, per i quali il sub agente aveva percepito acconti.

Erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che la controversia fosse stata delimitata dalle parti con riferimento all'attività svolta nell'anno 1995, tanto più che lo stesso Pretore aveva opinato il contrario nella ordinanza resa in data 21 novembre 1996.

Inoltre era errata l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, alla cui stregua per gli affari promossi nel 1994,  le cui provvigioni erano state liquidate nel 1995. sarebbe comunque stato raggiunto il limite contrattualmente previsto per lo star del credere, in quanto, in tal modo, era stato applicato il principio di competenza per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni relative agli affari promossi nel 1994 e quello di cassa per quanto riguarda il limite massimo dello star del credere.

Il Pretore aveva poi errato nel riconoscere al Di Lorenzo l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base del contenuto di una lettera dalla quale si ricavava esclusivamente la volontà dei L.  di "disdettare il contratto a partire dalla data di oggi" e di altra missiva con la quale, nell'ambito di un globale tentativo di conciliazione della vertenza, era stato affermata la corrispondenza della predetta indennità ad un determinato importo.

In realtà il Di Lorenzo aveva affermato che la riconsegna delle chiavi del'ufficio era avvenuta per richiesta del L., senza fornire di ciò alcuna dimostrazione, come sarebbe stato suo onere.

Tanto premesso l'appellante formula le seguenti conclusioni. " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, ......., in completa riforma della sentenza n. 199 del 11/4 - 5/5/1997, emessa dal Pretore di Fermo quale Giudice del lavoro, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di primo grado, accertato che negli affari promossi dal Di Lorenzo nel corso di tutto il rapporto di sub agenzia con le ditte Badioli e Mixer si sono verificati insoluti per complessivi 775.947.529, condannare il Di Lorenzo al pagamento in favore della dtta U. di L. D. della complessiva somma di L. 34.917. 000 circa a titolo di star del credere ed alla restituzione di L. 11.639.000 quale rimborso delle provvigioni liquidate negli affari non andati a buon fine, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo. Inoltre, accertato che il Di Lorenzo non ha prestato attività lavorativa durante il periodo di preavviso di risoluzione, condannare lo stesso al pagamento della complessiva somma di L. 13.871.084, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo effettivo. Infine, considerato che il L.  ha pagato, in forza della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la somma di L. 28.072.695, condannare il Di Lorenzo alla restituzione della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione decorrente dalla data del 11/6/1997. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa." In via subordinata istruttoria, senza che ciò possa importare inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza: " vero che le forniture effettuare nei confronti delle ditte Badioli, Elena S.r.l., Santucci, Mixer, I nuovi Idoli, per le fatture indicate nella vs. missiva del 20/9/1996 sono sorti insoluti non recuperati e che per tali affari non avete corrisposto le provvigioni alla ditta U. di L." Si indica a teste il responsabile dell'ufficio clienti e contabilità della ditta GB Pedrini, con delega al Pretore del luogo ove ha sede la suddetta azienda. Si chiede altresì il rinnovo della CTU al fine di quantificare con esattezza l'importo dello star del credere dovuto dal Di Lorenzo per gli insoluti relativi agli affari da lui promossi nel corso di tutto il rapporto di agenzia e l'importo delle provvigioni da restituire."

Il Di Lorenzo si costituisce e, dopo avere a sua volta riepilogato le vicende del giudizio, espone quanto segue.

Soltanto nel 1997 la U. aveva asserito di avere patito insolvenze relative a merce venduta nel 1994, il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire nel 1995 e, comunque, in base alla previsione dell'art 6 del contratto collettivo di settore. non poteva essere rimesso in discussione il conto delle provvigioni relative all'anno 1994.

Anche a ritenere possibile una nuova determinazione dei conteggi, le presunte insolvenze erano pertinenti ad affari conclusi nell'ultimo trimestre del 1994 e conducevano alla maturazione di provvigioni da liquidarsi nel 1995; nella concreta dinamica del rapporto era accaduto che il saldo delle provvigioni relative all'anno 1994 era avvenuto nel settembre 1995, quindi dopo che erano trascorsi nove mesi e l'agente aveva verificato il buon esito degli affari conclusi dal subagente e solo dopo l'espletamento della CTU, al fine di sovvertirne le risultanze, U. aveva prodotto tardivamente in giudizio fogli di carta privi di sottoscrizione che, suo dire, identificavano ulteriori insolvenze; comunque, l'art 7 dei contratto collettivo di settore prevede che "ove l'ammontare dell'importo dello star dei credere conteggiato sulle perdite e posto a carico dell'agente, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente", per cui, atteso che le insolvenze sarebbero maturate nel 1995, per affari conclusi nel 1994, in ogni caso l'ammontare delle perdite per l'anno 1995 era notevolmente superiore alla metà delle provvigioni maturate nello stesso periodo e diveniva irrilevante l'ulteriore, eventuale, insolvenza.

Inoltre U. non aveva dimostrato in giudizio di avere subito alcuna trattenuta dalle case mandanti a titolo di star dei credere e, quindi, nessuna ulteriore indagine era possibile sul punto.

In ordine al capo della sentenza relativo alla indennità sostitutiva del preavviso era pacifico che la  risoluzione del rapporto era avvenuta ad opera di U. e dalla complessiva documentazione relativa alla cessazione del rapporto stesso emergeva pacificamente che vi era stato un recesso con effetto immediato.

La pronuncia pretorile non aveva preso in considerazione la richiesta di calcolare le provvigioni sulla base di una maggiore percentuale pattuita tra le parti nel corso del rapporto e non aveva esaminato la domanda di corresponsione della indennità per scioglimento del contratto; infine gli interessi sulle somme dovute dovevano essere corrisposti in misura pari al tasso ufficiale di sconto, così come previsto dall'art 6 del CCNL, e non al tasso legale.

Tanto premesso il Di Lorenzo formula le seguenti conclusioni. " Piaccia all'Ec.mo tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito. Respingere il proposto gravame per quanto di diritto e ragione. Nella dannata ipotesi in cui si ritenesse di poter disporre la rinnovazione dell'istruttoria o comunque il compimento di ulteriori atti istruttori, si chiede che, in accoglimento dell'appello incidentale che con tale atto si propone, venga: 1) riconosciuto e dichiarato il diritto dell'appellato alla corresponsione delle maggiori provvigioni meglio indicate al punto 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi, condannare la U. al pagamento in favore del sig. Di Lorenzo Roberto delle maggiori somme che risulteranno a tale titolo dovute; 2) riconosciuto e dichiarato il diritto dell'appellato alla liquidazione dell'indennità di scioglimento dei contratto ex art 1751 cod. civ. ( sì come modificato dalla L. 10.9.1991 n. 303) e conseguentemente condannata la U. al pagamento di quella somma che a tale titolo verrà ritenuta equa, nonché al pagamento della differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto rispetto ai minori interessi legali liquidati in primo grado sulle somme già riconosciute in favore dell'appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, In via istruttoria: piaccia accogliere tutte, nessuna escluse, le istanze già formulate in primo grado e non ammesse dal Pretore, che si vogliono per qui integralmente riproposte".

  Alla udienza del 24 novembre 2000 il Tribunale decide parzialmente la controversia, mediante lettura del dispositivo sotto trascritto, che ora si passa a motivare.  

Motivi della decisione

 L'appello principale concernente il capo della sentenza che ha riconosciuto al Di Lorenzo l'indennità sostitutiva del preavviso, respingendo la contrapposta domanda dell'appellante, merita reiezione

E' pacifico che l'iniziativa del recesso dal rapporto risalga ad U., tuttavia tale circostanza non è sufficiente a far ritenere l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone l'esistenza di un recesso unilaterale in tronco, ipotesi nella quale il preavviso è sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità.

Il Di Lorenzo sostiene che sia stata controparte a dare disdetta in tronco (senza preavviso), mentre U. deduce che, dopo la propria missiva con cui il rapporto era stato risolto con preavviso, era stato il subagente a riconsegnare le chiavi dell'ufficio ove lavorava, omettendo poi di prestare ulteriore attività.

Premesso che la prova dei relativi presupposti deve essere fornita da chi chiede in giudizio l'indennità sostitutiva del preavviso, nella concreta fattispecie si ravvisano elementi probatori, sia pure di tipo critico e presuntivo, per ritenere che da parte di U. vi sia stato un recesso senza preavviso.

La missiva di U. dei 8 settembre 1995 è di tenore equivoco, atteso che nella stessa è affermato testualmente "come anticipatovi verbalmente, vi diamo disdetta dal contratto a partire dalla data di oggi", tuttavia già con missiva del 19 settembre 1995 il Di Lorenzo, nel prendere atto del "recesso in tronco comunicatomi con vs lettera del 8/9/1995, reso effettivo dalla vostra richiesta di restituzione delle chiavi dell'ufficio" dichiarava di restare in attesa della liquidazione delle proprie spettanze, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Infine nella missiva del 24 gennaio 1996 U., oltre a dichiarare di inviare tabulati relativi alle commissioni delle ditte GB Pedrini e Breewear e ad evidenziare ulteriori situazioni relative alle provvigioni, anche in considerazione di insoluti, affermava testulamente " siamo, comunque, sempre disposti a fissare un incontro per definire la situazione e, con l'occasione, liquidarle l'indennità di mancato preavviso che da un conteggio fatto presso il nostro commercialista ammonta a L. 4.905.000. L'importo è stato calcolato applicando i 4/12 sull'ammontare del suo fatturato relativo all'anno solare precedente al 1995 "

La circostanza che il subagente abbia fatto riferimento nella sua missiva ad un recesso in tronco di controparte ed alla corresponsione, in suo favore, della indennità sostitutiva del preavviso, senza che ciò abbia suscitato contestazioni da parte di U., costituisce già ex se un elemento che, in chiave presuntiva, fa ritenere la consapevolezza in capo all'appellante della circostanza che si era verificato un recesso senza preavviso.

Decisivo appare peraltro il contenuto della missiva dei 24 gennaio 1996, nella quale vi è un preciso impegno a liquidare l'indennità sostitutiva dei preavviso, calcolata alla stregua del criterio contrattuale (art 9 dell'accordo economico collettivo di settore), ancora una volta sintomatico della consapevolezza, in capo al L., della esistenza di un recesso senza preavviso.

Né può sostenersi che l'offerta di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso si inquadrasse in un più generale e globale tentativo di conciliazione, in quanto è di tutta evidenza, nel contesto letterale e sintattico della menzionata missiva, che la disponibilità alla liquidazione della indennità di mancato preavviso prescindeva comunque dalla definizione delle altre questioni oggetto di possibile conciliazione e vertenti essenzialmente sul pagamento delle provvigioni, come fatto palese dall'espressione "con l'occasione liquidarle l'indennità di mancato preavviso", dalla quale emerge una distinzione tra le altre questioni sorte, per le quali U. manifestava semplicemente la propria disponibilità ad una definizione, e quella relativa alla indennità sostitutiva del preavviso, per la quale si impegnava tout‑court alla liquidazione.

Appare pertanto condivisibile la tesi pretorile alla cui stregua la condotta successiva di U. configura un riconoscimento implicito della spettanza al ricorrente della indennità sostitutiva del preavviso, riconoscimento dal quale può presumersi che il comportamento pregresso delle parti, ed in particolare del convenuto, fosse stato tale da indurle a ritenere dovuta al subagente l'indennità di mancato preavviso.

Va del pari respinto l'appello incidentale nella parte in cui lameta il mancato riconoscimento, da parte del Pretore, della indennità di scioglimento del contratto.

Sul punto il primo Giudice è incorso in un vizio di omessa pronuncia, tuttavia l'appello va comunque respinto in quanto, a fronte della contestazione di controparte in ordine ai presupposti previsti dall'art 1751 cod. civ. ( nel testo all'epoca vigente), il Di Lorenzo neppure ha offerto di dimostrare l'esistenza di nuovi clienti o di uno sviluppo sensibile degli affari con i clienti esistenti, né ha dedotto specifiche circostanze tali da far ritenere equo il  pagamento dell'indennità.

La causa va invece rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, in ordine agli ulteriori punti investiti dal gravame principale e da quello incidentale.

Infatti, per quanto concerne la questione concernente la debenza dello star del credere relativamente ad un affare concluso nel 1994, appare necessario sentire a chiarimenti il CTU affinché illustri, con maggior precisione, i criteri seguiti nella consulenza in ordine alla determinazione dei periodi di riferimento, sia con riguardo agli insoluti sia con riguardo alla maturazione delle provvigioni, anche con riguardo agli affari promossi nel 1995 le cui insolvenze si siano manifestate nel 1996 (cfr memoria difensiva autorizzata depositata in primo grado il 1 marzo 1997 dall'attuale appellante), apparendo tale chiarimento indispensabile ai fini di una corretta applicazione dell'art 6 del contratto collettivo di settore, che trova pacificamente luogo nella concreta fattispecie.       

Anche in ordine all'esame dei motivo dell'appello incidentale concernente la pattuizione di un maggior compenso provvigionale la causa non appare matura per la decisione.

Infatti il ricorrente aveva articolato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, prove per interrogatorio formale e per testimoni in ordine alla pattuizione di maggiori provvigioni, ribadendo la richiesta di loro ammissione nell'atto di costituzione in appello; la prova testimoniale non può trovare ingresso atteso che, a seguito della disciplina introdotta dal d.lvo 303/91, si richiede ad probationem actus, per il contratto di agenzia, e quindi per anche per le modifiche al suo contenuto successivamente intervenute, la forma scritta, mentre nessun ostacolo si frappone alla possibilità di assumere la prova per interrogatorio formale, volta a provocare una confessione idonea a supplire alla carenza di forma scritta ad probationem.

Giova evidenziare che la rimessione della causa in istruttoria non si pone come ostacolo alla decisione sui punti sopra esaminati, in quanto la questione concernente la spettanza dell'indennità ex art 1751 cod. civ. ha carattere del tutto autonomo mentre, in ordine alla indennità sostitutiva del preavviso, pur potendo una diversa determinazione delle provvigioni incidere sull'entità della stessa, tuttavia il punto relativo al quantum della predetta indennità non ha costituito oggetto del gravame incidentale, che verte sul riconoscimento di maggiori somme dovute a titolo di provvigioni per effetto della diversa percentuale prospettata dal ricorrente.

Al prosieguo viene riservato l'esame dei motivo dei gravame incidentale concernente il riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a favore del Di Lorenzo nella misura legale anziché in quella prevista dall'accordo economico collettivo di settore.

I provvedimenti ordinatori relativi alla ulteriore istruzione risultano dalla ordinanza di cui è stata data lettura in udienza.

Al definitivo viene rimessa la regolamentazione delle spese di lite.  

P. Q. M.

Il Tribunale di Fermo, quale Giudice del lavoro, parzialmente decidendo, respinge l'appello principale relativo al capo della sentenza inerente l'indennità sostitutiva del preavviso e l'appello incidentale in ordine alla indennità di scioglimento del contratto.

Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, sulle altre domande.

Spese al definitivo.

Fermo, 24/11/2000.

Il Giudice est.                        Il Presidente

Bruno Castagnoli                 Piergiorgio Alianello

 

Il Cancelliere

Antonella Carconi

 

VISTO: Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 C.P.C.

oggi 9 gennaio 2001

Il Cancelliere

Antonella Carconi