REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il
Tribunale di Fermo Sez. Lavoro., composto dai seguenti Magistrati
dott.
Piergiorgio Alianello
Presidente
dott.
Bruno Castagnoli
Giudice
rel.
dott.ssa
Giuliana Filippello
Giudice
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile
n.28/C/1998, promosso con ricorso depositato il 17 ottobrer 1998 da: di
L. D. , rappr. e difesa dall'avv. E. Consorti per delega a
margine del ricorso in appello;
nei confronti di
Di Lorenzo Roberto, rappr. e difeso
dall' avv. S. Gabrielli per delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta in appello ed elett. domiciliato in Grottammare via XX settembre n.
145, presso lo studio del legale;
OGGETTO: Appello avverso sentenza del
Pretore di Fermo n. 119 del 11 aprile - 5 maggio 1997.
All'udienza del 24 novembre 2000 la
causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, sulle conclusioni
delle parti riportate nella parte narrativa della presente sentenza.
Svolgimento
del processo
Con sentenza n. 119 del 1l aprile
- 6 maggio 1997 il Pretore di Fermo, giudice dei lavoro, decidendo sulle
contrapposte domande proposte da Di Lorenzo Roberto e L. D. ,
titolare della , condannava il resistente a pagare a controparte la
somma di L. 18.573.000, oltre accessori.
L'ordito
logico della pronuncia pretorile si articolava attraverso i seguenti passaggi
fondamentali.
Al
Di Lorenzo spettava, in relazione al contratto di subagenzia stipulato con la
U., l'indennità sostitutiva del preavviso in quanto era stata raggiunta
la prova del fatto che il L. non gli aveva consentito di proseguire il
rapporto, dopo averlo risolto; ciò emergeva dalla lettera del 24 gennaio
1996, con cui era stata proposta al ricorrente la corresponsione della
indennità di mancato preavviso, alla luce del canone interpretativo di cui al
secondo comma del'art 1362 cod. civ. che impone di valutare il comportamento
complessivo della parti, anche successivo alla conclusione del contratto, al
fine di determinarne la comune intenzione.
Era poi
controverso se il Di Lorenzo fosse tenuto a corrispondere lo star del credere
in relazione all'affare Badioli e sul punto emergeva che le parti avevano
delimitato la controversia al compenso per provvigioni ed alla restituzione di
provvigioni e pagamento dello star del credere con riferimento all'attività
svolta nell'anno 1995, avendo invece definito i conteggi con riguardo all'anno
1994.
Nel sistema
regolato dall'art 1748 cod. civ. ed integrato dalla contrattazione collettiva
deve essere attribuita natura contrattuale ed efficacia vincolante alle
liquidazioni effettuate dalle parti ed inoltre non solo la domanda relativa
alla insolvenza del 1994 era stata tardivamente proposta, ma neppure era stata
in alcun modo prospettata l'esistenza di qualche vizio che inficiasse la
definizione dei rapporto per l'anno 1994.
Il ricorrente
aveva comunque raggiunto per l'anno 1995 il tetto massimo, previsto dalla
contrattazione collettiva, per la sua responsabilità in ordine allo star del
credere, onde, pur a riferire l'insolvenza a tale anno, non avrebbe potuto
essergli imposto alcun ulteriore onere economico a titolo di star del credere
Avverso la predetta sentenza propone appello, con il ricorso
epigrafato, la U. di L. D. la quale, dopo avere riepilogato
le vicende del giudizio di prime cure, articola a sostegno del gravame i
seguenti motivi.
Tra le parti era stato concluso un contratto di sub agenzia in
base al quale il Di Lorenzo si era impegnato a promuovere nella zona di sua
competenza la vendita di capi di abbigliamento per conto delle ditte che
avevano conferito il mandato di agenzia alla U..
Sin
dall'inizio del rapporto al sub agente erano stati corrisposti acconti sulle
provvigioni maturande pari a L. 1.500.000, poi portati a L. 2.000.000 a
far data dal luglio 1995 e nel mese di settembre 1995 era stato corrisposto il
saldo delle provvigioni maturate nel corso dell'anno 1994, senza che, a quella
data, fossero note le insolvenze verificatesi nell'anno 1994; era pacifico tra
le parti che il saldo ricevuto dal Di Lorenzo nel mese di settembre 1995 si
riferisse a provvigioni maturate per affari promossi nell'anno 1994, per i
quali il sub agente aveva percepito acconti.
Erroneamente il primo Giudice
aveva ritenuto che la controversia fosse stata delimitata dalle parti con
riferimento all'attività svolta nell'anno 1995, tanto più che lo stesso
Pretore aveva opinato il contrario nella ordinanza resa in data 21 novembre
1996.
Inoltre era errata
l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, alla cui stregua per gli
affari promossi nel 1994, le cui
provvigioni erano state liquidate nel 1995. sarebbe comunque stato raggiunto
il limite contrattualmente previsto per lo star del credere, in quanto, in tal
modo, era stato applicato il principio di competenza per quanto riguarda la
liquidazione delle provvigioni relative agli affari promossi nel 1994 e quello
di cassa per quanto riguarda il limite massimo dello star del credere.
Il
Pretore aveva poi errato nel riconoscere al Di Lorenzo l'indennità
sostitutiva del preavviso sulla base del contenuto di
una lettera dalla quale si ricavava esclusivamente la volontà dei L. di
"disdettare il contratto a partire dalla data di oggi" e di
altra missiva con la quale, nell'ambito di un globale tentativo di
conciliazione della vertenza, era stato affermata la corrispondenza della
predetta indennità ad un
determinato importo.
In realtà il Di
Lorenzo aveva affermato che la
riconsegna delle chiavi del'ufficio era avvenuta per richiesta del L.,
senza fornire di ciò alcuna dimostrazione, come sarebbe stato suo onere.
Tanto premesso l'appellante formula le seguenti conclusioni. " Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice
del Lavoro, ......., in completa riforma della sentenza n. 199 del
11/4 - 5/5/1997, emessa dal Pretore di Fermo quale Giudice del lavoro, in
accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di
primo grado, accertato che negli affari promossi dal Di Lorenzo nel corso di
tutto il rapporto di sub agenzia con le ditte Badioli e Mixer si sono
verificati insoluti per complessivi 775.947.529, condannare il Di Lorenzo al
pagamento in favore della dtta U. di L. D. della complessiva
somma di L. 34.917. 000 circa a titolo di star del credere ed alla
restituzione di L. 11.639.000 quale rimborso delle provvigioni liquidate negli affari non
andati a buon fine, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al
saldo. Inoltre, accertato che il Di Lorenzo non ha prestato attività
lavorativa durante il periodo di preavviso di risoluzione, condannare lo
stesso al pagamento della complessiva somma di L. 13.871.084, a titolo di
indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione dalla
maturazione al saldo effettivo. Infine, considerato che il L. ha pagato,
in forza della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la somma di L.
28.072.695, condannare il Di Lorenzo alla restituzione della suddetta somma
oltre interessi e rivalutazione decorrente dalla data del 11/6/1997. Il tutto
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa." In via subordinata
istruttoria, senza che ciò possa importare inversione dell'onere della prova,
si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulla seguente circostanza:
" vero che le forniture effettuare nei confronti delle ditte Badioli,
Elena S.r.l., Santucci, Mixer, I nuovi Idoli, per le fatture indicate nella
vs. missiva del 20/9/1996 sono sorti insoluti non recuperati e che per tali
affari non avete corrisposto le provvigioni alla ditta U. di
L." Si indica a teste il responsabile dell'ufficio clienti e
contabilità della ditta GB Pedrini, con delega al Pretore del luogo ove ha
sede la suddetta azienda. Si chiede altresì il rinnovo della CTU al fine di
quantificare con esattezza l'importo dello star del credere dovuto dal Di
Lorenzo per gli insoluti relativi agli affari da lui promossi nel corso di
tutto il rapporto di agenzia e l'importo delle provvigioni da
restituire."
Il Di Lorenzo
si costituisce e, dopo avere a sua volta riepilogato le vicende del giudizio,
espone quanto segue.
Soltanto nel
1997 la U. aveva asserito di avere patito insolvenze relative a merce
venduta nel 1994, il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire nel 1995 e,
comunque, in base alla previsione dell'art 6 del contratto collettivo di
settore. non poteva essere rimesso in discussione il conto delle provvigioni
relative all'anno 1994.
Anche a
ritenere possibile una nuova determinazione dei conteggi, le presunte
insolvenze erano pertinenti ad affari conclusi nell'ultimo trimestre del 1994
e conducevano alla maturazione di provvigioni da liquidarsi nel 1995; nella
concreta dinamica del rapporto era accaduto che il saldo delle provvigioni
relative all'anno 1994 era avvenuto nel settembre 1995, quindi dopo che erano
trascorsi nove mesi e l'agente aveva verificato il buon esito degli affari
conclusi dal subagente e solo dopo l'espletamento della CTU, al fine di
sovvertirne le risultanze, U. aveva prodotto tardivamente in giudizio
fogli di carta privi di sottoscrizione che, suo dire, identificavano ulteriori
insolvenze; comunque, l'art 7 dei contratto collettivo di settore prevede che
"ove l'ammontare dell'importo dello star dei credere conteggiato sulle
perdite e posto a carico dell'agente, in un anno, superi la metà
dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la
eccedenza non sarà a carico dell'agente", per cui, atteso che le
insolvenze sarebbero maturate nel 1995, per affari conclusi nel 1994, in ogni
caso l'ammontare delle perdite per l'anno 1995 era notevolmente superiore alla
metà delle provvigioni maturate nello stesso periodo e diveniva irrilevante
l'ulteriore, eventuale, insolvenza.
Inoltre
U. non aveva dimostrato in giudizio di avere subito alcuna trattenuta
dalle case mandanti a titolo di star dei credere e, quindi, nessuna ulteriore
indagine era possibile sul punto.
In
ordine al capo della sentenza relativo alla indennità sostitutiva del preavviso
era pacifico che la risoluzione del
rapporto era avvenuta ad opera di U. e dalla complessiva documentazione relativa
alla cessazione del rapporto stesso emergeva pacificamente che vi era
stato un recesso con effetto immediato.
La pronuncia
pretorile non aveva preso in considerazione la richiesta di calcolare le
provvigioni sulla base di una
maggiore percentuale pattuita tra le parti nel corso del rapporto e non aveva
esaminato la domanda di corresponsione della indennità per scioglimento del
contratto; infine gli interessi sulle somme dovute dovevano essere corrisposti
in misura pari al tasso ufficiale di sconto, così come previsto dall'art 6 del
CCNL, e non al tasso legale.
Tanto
premesso
il Di Lorenzo formula le
seguenti conclusioni. " Piaccia all'Ec.mo tribunale adito, contrariis
reiectis, nel merito. Respingere il proposto gravame per quanto di diritto e
ragione. Nella dannata ipotesi in cui si ritenesse di poter disporre la
rinnovazione dell'istruttoria o comunque il compimento di ulteriori atti
istruttori, si chiede che, in accoglimento dell'appello incidentale che con tale
atto si propone, venga: 1) riconosciuto e dichiarato il diritto dell'appellato
alla corresponsione delle maggiori provvigioni meglio indicate al punto 2 del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e quindi, condannare la
U. al pagamento in favore del sig. Di Lorenzo Roberto delle maggiori somme
che risulteranno a tale titolo dovute; 2) riconosciuto e dichiarato il diritto
dell'appellato alla liquidazione dell'indennità di scioglimento dei contratto
ex art 1751 cod. civ. ( sì come modificato dalla L. 10.9.1991 n. 303) e
conseguentemente condannata la U. al pagamento di quella somma che a tale
titolo verrà ritenuta equa, nonché al pagamento della differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso
ufficiale di sconto rispetto ai minori interessi
legali liquidati in primo grado sulle somme già riconosciute in favore
dell'appellata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, In via
istruttoria: piaccia accogliere tutte, nessuna escluse, le istanze già
formulate in primo grado e non ammesse dal Pretore, che si vogliono per qui
integralmente riproposte".
Alla
udienza del 24 novembre 2000 il Tribunale decide parzialmente la controversia,
mediante lettura del dispositivo sotto trascritto, che ora si passa a motivare.
Motivi
della decisione
L'appello principale concernente il capo della sentenza che ha
riconosciuto al Di Lorenzo l'indennità sostitutiva del preavviso, respingendo
la contrapposta domanda dell'appellante, merita reiezione
E'
pacifico che l'iniziativa del recesso dal rapporto risalga ad U., tuttavia
tale circostanza non è sufficiente a far ritenere l'esistenza dei presupposti
per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che presuppone
l'esistenza di un recesso unilaterale in tronco, ipotesi nella quale il
preavviso è sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità.
Il
Di Lorenzo sostiene che sia stata controparte a dare disdetta in tronco (senza
preavviso), mentre U. deduce che, dopo la propria missiva con cui il
rapporto era stato risolto con preavviso, era stato il subagente a riconsegnare
le chiavi dell'ufficio ove lavorava, omettendo poi di prestare ulteriore attività.
Premesso
che la prova dei relativi presupposti deve essere fornita da chi chiede in
giudizio l'indennità sostitutiva del preavviso, nella concreta fattispecie si
ravvisano elementi probatori, sia pure di tipo critico e presuntivo, per
ritenere che da parte di U. vi sia stato un recesso senza preavviso.
La
missiva di U. dei 8 settembre 1995 è di tenore equivoco, atteso che nella
stessa è affermato testualmente "come anticipatovi verbalmente, vi diamo
disdetta dal contratto a partire dalla data di oggi", tuttavia già con
missiva del 19 settembre 1995 il Di Lorenzo, nel prendere atto del "recesso
in tronco comunicatomi con vs lettera del 8/9/1995, reso effettivo dalla vostra
richiesta di restituzione delle chiavi dell'ufficio" dichiarava di restare
in attesa della liquidazione delle proprie spettanze, compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Infine
nella missiva del 24 gennaio 1996 U., oltre a dichiarare di inviare
tabulati relativi alle commissioni delle ditte GB Pedrini e Breewear e ad
evidenziare ulteriori situazioni relative alle provvigioni, anche in
considerazione di insoluti, affermava testulamente " siamo, comunque,
sempre disposti a fissare un incontro per definire la situazione e, con
l'occasione, liquidarle l'indennità di mancato preavviso che da un conteggio
fatto presso il nostro commercialista ammonta a L. 4.905.000. L'importo è stato
calcolato applicando i 4/12 sull'ammontare del suo fatturato relativo all'anno
solare precedente al 1995 "
La
circostanza che il subagente abbia fatto riferimento nella sua missiva ad un
recesso in tronco di controparte ed alla corresponsione, in suo favore, della
indennità sostitutiva del preavviso, senza che ciò abbia suscitato
contestazioni da parte di U., costituisce già ex se un elemento che, in
chiave presuntiva, fa ritenere la consapevolezza in capo
all'appellante della circostanza che si era verificato un recesso senza
preavviso.
Decisivo
appare peraltro il contenuto della missiva dei 24 gennaio 1996, nella quale vi
è un preciso impegno a liquidare l'indennità sostitutiva dei preavviso,
calcolata alla stregua del criterio contrattuale (art 9 dell'accordo economico
collettivo di settore), ancora una volta sintomatico della consapevolezza, in
capo al L., della esistenza di un recesso senza preavviso.
Né può
sostenersi che l'offerta di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso
si inquadrasse in un più generale e globale tentativo di conciliazione, in
quanto è di tutta evidenza, nel contesto letterale e sintattico della
menzionata missiva, che la disponibilità alla liquidazione della indennità di
mancato preavviso prescindeva comunque dalla definizione delle altre questioni
oggetto di possibile conciliazione e vertenti essenzialmente sul pagamento delle
provvigioni, come fatto palese dall'espressione "con l'occasione liquidarle
l'indennità di mancato preavviso", dalla quale emerge una distinzione tra
le altre questioni sorte, per le quali U. manifestava semplicemente la
propria disponibilità ad una definizione, e quella relativa alla indennità
sostitutiva del preavviso, per la quale si impegnava tout‑court alla liquidazione.
Appare
pertanto condivisibile la tesi pretorile alla cui stregua la condotta successiva
di U. configura un riconoscimento implicito della spettanza al ricorrente
della indennità sostitutiva del preavviso, riconoscimento dal quale può
presumersi che il comportamento pregresso delle parti, ed in particolare del
convenuto, fosse stato tale da indurle a ritenere dovuta al subagente l'indennità
di mancato preavviso.
Va del pari
respinto l'appello incidentale nella parte in cui lameta il mancato
riconoscimento, da parte del Pretore, della indennità di scioglimento del
contratto.
Sul
punto il primo Giudice è incorso in un vizio di omessa pronuncia, tuttavia
l'appello va comunque respinto in quanto, a fronte della contestazione di
controparte in ordine ai presupposti previsti dall'art 1751 cod. civ. ( nel
testo all'epoca vigente), il
Di Lorenzo neppure ha offerto di dimostrare l'esistenza di nuovi clienti o di
uno sviluppo sensibile degli affari con
i clienti esistenti, né ha dedotto specifiche circostanze tali da far ritenere
equo il pagamento dell'indennità.
La
causa va invece rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, in ordine
agli ulteriori punti investiti dal gravame principale e da quello incidentale.
Infatti,
per quanto concerne la questione concernente la debenza dello star del credere relativamente ad un affare concluso
nel 1994, appare necessario sentire a chiarimenti il CTU affinché illustri, con
maggior precisione, i criteri seguiti nella consulenza in ordine alla
determinazione dei periodi di riferimento, sia con riguardo agli insoluti sia
con riguardo alla maturazione delle provvigioni, anche con riguardo agli affari
promossi nel 1995 le cui insolvenze si siano manifestate nel 1996 (cfr memoria
difensiva autorizzata depositata in primo grado il 1 marzo 1997 dall'attuale
appellante), apparendo tale chiarimento indispensabile ai fini di una corretta
applicazione dell'art 6 del contratto collettivo di settore, che trova
pacificamente luogo nella concreta fattispecie.
Anche in ordine
all'esame dei motivo dell'appello incidentale concernente la pattuizione di un
maggior compenso provvigionale la causa non appare matura per la decisione.
Infatti
il ricorrente aveva articolato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado, prove per interrogatorio formale e per testimoni in ordine alla
pattuizione di maggiori provvigioni, ribadendo la richiesta di loro ammissione
nell'atto di costituzione in appello; la prova testimoniale non può trovare
ingresso atteso che, a seguito della disciplina introdotta dal d.lvo 303/91, si
richiede ad probationem actus, per il contratto di agenzia, e quindi per anche
per le modifiche al suo contenuto successivamente intervenute, la forma scritta,
mentre nessun ostacolo si frappone alla possibilità di assumere la prova per
interrogatorio formale, volta a provocare una confessione idonea a supplire alla
carenza di forma scritta ad probationem.
Giova
evidenziare che la rimessione della causa in istruttoria non si pone come
ostacolo alla decisione sui punti sopra esaminati, in quanto la questione
concernente la spettanza dell'indennità ex art 1751 cod. civ. ha carattere del
tutto autonomo mentre, in ordine alla indennità sostitutiva del preavviso, pur
potendo una diversa determinazione delle provvigioni incidere sull'entità della
stessa, tuttavia il punto relativo al quantum della predetta indennità non ha
costituito oggetto del gravame incidentale, che verte sul riconoscimento di
maggiori somme dovute a titolo di provvigioni per effetto della diversa
percentuale prospettata dal ricorrente.
Al prosieguo
viene riservato l'esame dei motivo dei gravame incidentale concernente il
riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a favore del Di Lorenzo
nella misura legale anziché in quella prevista dall'accordo economico
collettivo di settore.
I
provvedimenti ordinatori relativi alla ulteriore istruzione risultano dalla
ordinanza di cui è stata data lettura in udienza.
Al definitivo
viene rimessa la regolamentazione delle spese di lite.
P.
Q. M.
Il Tribunale
di Fermo, quale Giudice del lavoro, parzialmente decidendo, respinge l'appello
principale relativo al capo della sentenza inerente l'indennità sostitutiva del
preavviso e l'appello incidentale in ordine alla indennità di scioglimento del
contratto.
Rimette la
causa in istruttoria, come da separata ordinanza, sulle altre domande.
Spese
al definitivo.
Fermo,
24/11/2000.
Il
Giudice est.
Il Presidente
Bruno
Castagnoli Piergiorgio Alianello
Il
Cancelliere
Antonella
Carconi
VISTO:
Depositata in Cancelleria a mente dell'art.
133 C.P.C.
oggi
9 gennaio 2001
Il
Cancelliere
Antonella
Carconi