Pretura di Fermo - Liberati/G.T.R. Group spa -
Sentenza n. 270 del 25/10/1996
|
|
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso proposto il giorno 11.7.96 Liberati Domenico conviene la s.p.a. "Gtr
Group", domandandone la condanna al pagamento di somma
a titolo di compenso per attività svolta come procacciatore d'affari a
vantaggio della società convenuta.
Questa
si costituisce, resistendo; all'udienza del 10.10.96 la causa è decisa con il
sotto trascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve
ritenersi e dichiararsi l'incompetenza funzionale del pretore - giudice del
lavoro, in accoglimento della eccezione in tal senso sollevata dalla società
convenuta, non avendo il ricorrente dedotto, e meno che mai provato, che
l'attività di cui si controverte, e per la quale pretende un compenso, si sia
concretata in un rapporto di collaborazione con "prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale", ai sensi e per gli
effetti dell'art.409 n.3 c.p.c.
Ed
in effetti il ricorso tace sui requisiti della continuatività, della
coordinazione, e della personalità della prestazione, e non è proposta la
prova di essi; nè il contenuto del rapporto intercorso tra le parti, così come
descritto dallo stesso ricorrente, appare tale da consentire una qualche
presunzione in tal senso; è infatti di tutta evidenza che l'attività svolta
dal ricorrente, che a suo dire avrebbe posto in contatto la società convenuta
con un terzo, favorendo in tal modo la stipula di un contratto, non è tale da
dover essere necessariamente espletata mediante prestazioni contìnuative,
coordinate e prevalentemente personali; anzi, una prestazione siffatta appare
perfettamente assimilabile al contratto di mediazione (art.1754 c.c.), che
sicuramente esula dalla previsione dell'art.409 n.3 c.p.c., trattandosi
dell'attività con cuì si "mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza di essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".
Sussistono
giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese
legali, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in considerazione del comportamento
processuale della società Convenuta, che non ha assunto chiara e leale
posizione sul merito della controversia, e non è comparsa personalmente alla
udienza di discussione.
(omissis)
Il Giudice
Dott. Stefano Jacovacci
Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 25/10/1996
Il Cancelliere
|