Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Pretura di Fermo - Liberati/G.T.R. Group spa - Sentenza n. 270 del 25/10/1996

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto il giorno 11.7.96 Liberati Domenico conviene la s.p.a. "Gtr Group", domandandone la condanna al pagamento di somma a titolo di compenso per attività svolta come procacciatore d'affari a vantaggio della società convenuta. 

Questa si costituisce, resistendo; all'udienza del 10.10.96 la causa è decisa con il sotto trascritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve ritenersi e dichiararsi l'incompetenza funzionale del pretore - giudice del lavoro, in accoglimento della eccezione in tal senso sollevata dalla società convenuta, non avendo il ricorrente dedotto, e meno che mai provato, che l'attività di cui si controverte, e per la quale pretende un compenso, si sia concretata in un rapporto di collaborazione con "prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale", ai sensi e per gli effetti dell'art.409 n.3 c.p.c.

Ed in effetti il ricorso tace sui requisiti della continuatività, della coordinazione, e della personalità della prestazione, e non è proposta la prova di essi; nè il contenuto del rapporto intercorso tra le parti, così come descritto dallo stesso ricorrente, appare tale da consentire una qualche presunzione in tal senso; è infatti di tutta evidenza che l'attività svolta dal ricorrente, che a suo dire avrebbe posto in contatto la società convenuta con un terzo, favorendo in tal modo la stipula di un contratto, non è tale da dover essere necessariamente espletata mediante prestazioni contìnuative, coordinate e prevalentemente personali; anzi, una prestazione siffatta appare perfettamente assimilabile al contratto di mediazione (art.1754 c.c.), che sicuramente esula dalla previsione dell'art.409 n.3 c.p.c., trattandosi dell'attività con cuì si "mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza di essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali, ai sensi dell'art.92 c.p.c., in considerazione del comportamento processuale della società Convenuta, che non ha assunto chiara e leale posizione sul merito della controversia, e non è comparsa personalmente alla udienza di discussione.

(omissis)

Il Giudice

Dott. Stefano Jacovacci

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 25/10/1996

Il Cancelliere