REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il
Giudice civile del Tribunale di Fermo
dott.
Stefano Jacovacci
all'udienza del giorno 14.1.2002 alle
ore 19 nell'aula civile del Tribunale di Fermo; visto gli atti del processo
iscritto al n. 73 1 del ruolo civile dell'anno 200 l;
Visto le conclusioni rassegnate
dalle parti costituite, come in atti;
a seguito della discussione
orale, nella quale sono stati sentiti i difensori presenti all'udienza;
in esito al processo civile in materia
di agenzia
t r a
la parte attrice: snc Agenzia Polo di
Menconi Maria Teresa & C
con il difensore: avv. Roberto
Conti
e
la parte convenuta: 1) snc
Calzaturificio Fulgenzi di Fulgenzi Enrico & C e 2) srl Enrico Fulgenzi
con il difensore: avv. Paolo Viozzi
visto l'art.281 sexies c.p.c.
dà lettura,
nella pubblica udienza di discussione, della seguente
SENTENZA
con le
ragioni di fatto e di diritto che succintamente si espongono, ed il dispositivo
che segue; la sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282
c.p.c., e viene pubblicata mediante sottoscrizione da parte del giudice, ed è
immediatamente depositata in cancelleria.
Si
controverte di un rapporto di agenzia intercorso tra le parti.
La società
attrice, come agente, pretende: 1) differenze sui compensi, a saldo; 2)
risarcimento del danno da risoluzione del rapporto, addebitata alla convenuta
srl.
Le società
convenute resistono, e la srl propone domanda riconvenzionale, per il
risarcimento di danni da inadempimento.
Il tutto con
riferimento ad un rapporto nel quale la convenuta srl era succeduta aIla
convenuta snc nella posizione di preponente.
Del
compenso dovuto
Per quanto
concerne l'entità del compenso dovuto, la società agente pretende 1)
l'applicazione di una percentuale di provvigione superiore, e 2) la provvigione
anche per affari indiretti.
Ambedue le
pretese sono fondate.
Infatti la
provvigione è pattuita in percentuale (del 6%) espressamente indicata nella
clausola n.6 della scrittura privata (con decorrenza 18.9.93) che costituisce
prova del contratto; la stessa clausola prevede esplicitamente che eventuali
modifiche devono essere provate per iscritto.
La clausola
che prevede la forma scritta è perfettamente valida (art.1352 cc) e preclude la
prova testimoniale di eventuali diverse pattuizioni, anche successive (art.2725
cc); d'altronde, a norma dell'art. 1742, comma secondo cc, la forma scritta è obbligatoria, in seguito alla modifica apportata
dall'art. 1 del d. lgs. n.65 del 99, attuativo di
direttiva CEE.
Le società
convenute non hanno fornito prova scritta della dedotta modifica convenzionale
della percentuale provvigionale. .
La
provvigione deve pertanto essere riconosciuta, e liquidata, nella percentuale
originariamente determinata e pattuita, nell'assenza di prova valida di una
valida modifica della detta percentuale.
Per quanto
concerne gli affari diretti, la provvigione è dovuta anche per gli affari
conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito
come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o categoria o
gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente
pattuito" (art.1748 comma secondo cc, così come sostituito dall'art.3 del
d. lgs cit.).
Ovviamente
non costituisce "diversa pattuizione" la clausola n. 1 del contratto,
che prevede, tra l'altro "la ditta si riserva di vendere anche direttamente
i propri prodotti ai clienti".
Infatti, se
intesa come clausola relativa a clienti direzionali già serviti, o come tali
acquisiti, è perfettamente valida, limitandosi a sancire la assenza di un
vincolo di esclusiva a vantaggio dell'agente; ma non influirebbe sull'esito
della controversia, che concerne clienti già acquisiti e serviti dall'agente;
se intesa invece come clausola meramente potestativa, che consentisse lo storno
dei clienti, essa non soltanto risulterebbe nulla per violazione dell'art. 1748
cit., per quanto applicabile, ma anche e comunque nulla introducendo una lesione
macroscopica ed ingiustificata del sinallagma contrattuale, così come posto
dall'art.1742 cc, che non tollererebbe la facoltà, attribuita senza limiti al
preponente, di modificare l'incarico.
Inoltre, e
quantomeno, si tratterebbe di una facoltà di risoluzione (sia pure parziale)
del rapporto, contenuta in documento predisposto dalla parte preponente
(art.1342 cc), la cui efficacia presupporrebbe una approvazione specifica (art.
1341 cc), nel caso assente.
Compete
quindi la provvigione anche per gli affari diretti.
Della risoluzione del rapporto
Le parti si addebitano, reciprocamente,
la responsabilità per la risoluzione del rapporto; la società attrice
pretende, a questo titolo, le indennità conseguenti; la srl convenuta pretende
un risarcimento del danno.
Le parti, liberamente interrogate, hanno riferito che
alla risoluzione si è giunti in seguito all'insuccesso di trattative volte a
modificar il rapporto.
In particolare la srl convenuta
intendeva diminuire l'importo di alcune provvigioni, ed escludere alcuni
clienti.
La società attrice non ha accettato.
La risoluzione del rapporto deve essere
considerata come consensuale.
E' ben vero,
infatti, che un inadempimento deve essere rilevato a carico delle società
convenute, per i motivi sopra esposti.
Come è vero
che nessun inadempimento è ravvisabile
a carico della società attrice, essendo perfettamente giustificato il suo
rifiuto di accettare le proposte di modifica del contratto (per il futuro), che
facevano seguito alle illegittime pretese (per il passato) di applicare
condizioni diverse da quelle contenute nelle clausole del contratto originario.
Ed è anche
vero che non è necessaria alcuna diffida ad adempiere (art. 1454 cc) quando
l'inadempimento concerne obbligazioni pecuniarie scadute, per le quali è
puramente e semplicemente dovuto il pagamento.
Deve peraltro
considerarsi, ai fini della valutazione della "importanza
dell'inadempimento" (art.1455 cc), la condotta dei contraenti, alla luce
del principio della correttezza (art. 1175 cc) e della buona fede (art. 13 75 cc).
Orbene,
proprio la determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento alla
percentuale provvigionale, ed agli affari diretti, era oggetto delle trattative,
volte alla modifica del contratto, trattative che si interruppero per il mancato
accordo, ponendo termine ad un rapporto pluriennale, che si era svolto senza che
la società attrice formalizzasse mai le sue pretese o sollevasse formalmente
obiezioni.
La precedente
acquiescenza, e la pendenza delle trattative, imponevano che, secondo il canone
della buona fede, la società agente formalizzasse le sue pretese, comunicandole
alla controparte, e ponendola esplicitamente innanzi alla alternativa di
riconoscerle per il pregresso, ovvero di subire le conseguenze di una
preannunciata risoluzione per inadempimento, da adottarsi su iniziativa
dell'agente, ed addebitata all'inadempimento così contestato.
In assenza di
una presa di posizione esplicita, in tal senso. la controparte ben poteva
ritenere che il disaccordo sulla novazione da essa proposta e caldeggiata
costituisse appunto un mero disaccordo, e comportasse quindi soltanto una
risoluzione consensuale, salvo il contrasto sulle rispettive obbligazioni, e la
possibilità che le pretese dell'agente venissero fatte valere per il pregresso,
ma senza prevedere l'eventualità di una risoluzione su iniziativa di parte, ed
ai sensi dell'art.1453 cc .
Alla stregua
delle esposte considerazioni deve essere respinta la domanda della società
attrice volta al risarcimento del danno per risoluzione del rapporto, a vario
titolo, ritenendosi l'inadempimento della parte preponente, pur rilevante, non
"importante" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc, dovendosi
operare la valutazione non alla stregua della mera entità economica, ma anche
in considerazione del comportamento dei contraenti, e del riferimento di esso a
prestazioni già rese (seppure litigiose), e nella prospettiva di una comune
volontà di non proseguire nel rapporto (sulla rilevanza del tempo nelle
prestazioni, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento, cfr. art.1458
comma primo cc).
Deve altresì
essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla srl convenuta, poiché,
per i motivi esposti, si ravvisa un inadempimento rilevante e prevalente a
carico di essa società, e seppure esso non giustifica la risoluzione “in
danno”, giustificherebbe comunque, e quantomeno, una eccezione di
inadempimento dell'agente, ai sensi dell'art. 1460 cc.
L’ammontare
della somma dovuta alla società attrice deve essere determinato alla stregua
dei conteggi dalla stessa proposti, non contestati dalle convenute quanto alla
esattezza aritmetica.
A norma
dell’art.91 cpc le convenute debbono essere condannate a rimborsare le spese
legali all'attrice, apparendo determinante la soccombenza delle convenute.
Pqm
il Giudice condanna le convenute, in
solido, a pagare all'attrice euro 63.433,75, e la convenuta srl a pagare
all'attrice euro 22.393,65, oltre Iva ed interessi legali dalle singole
scadenze, ed a rimborsare le spese legali che liquida in euro 330,00 per
esborsi, 3.200,00 per diritti, 9.600,00 per onorari, 1.280,00 per rimborso
forfettario; respinge tutte le altre domande reciprocamente proposte.
Il Giudice
Dott. Stefano Jacovacci
Il Cancelliere - C1
Antonella Carconi
Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133
cpc: oggi 14/1/2002
Il Cancelliere - C1
Antonella Carconi