Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Tribunale di Fermo - Agenzia Polo snc/Calz. Fulgenzi +1  - Sentenza n. 78 del 14/1/2002.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice civile del Tribunale di Fermo 

dott. Stefano Jacovacci

all'udienza del giorno 14.1.2002 alle ore 19 nell'aula civile del Tribunale di Fermo; visto gli atti del processo iscritto al n. 73 1 del ruolo civile dell'anno 200 l;

Visto le conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come in atti;

a seguito della discussione orale, nella quale sono stati sentiti i difensori presenti all'udienza; 

in esito al processo civile in materia di agenzia 

t r a 

la parte attrice: snc Agenzia Polo di Menconi Maria Teresa & C 

con il difensore: avv. Roberto Conti 

e

la parte convenuta: 1) snc Calzaturificio Fulgenzi di Fulgenzi Enrico & C e 2) srl Enrico Fulgenzi 

con il difensore: avv. Paolo Viozzi

visto l'art.281 sexies c.p.c.

dà lettura, nella pubblica udienza di discussione, della seguente

SENTENZA

con le ragioni di fatto e di diritto che succintamente si espongono, ed il dispositivo che segue; la sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., e viene pubblicata mediante sottoscrizione da parte del giudice, ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Si controverte di un rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

La società attrice, come agente, pretende: 1) differenze sui compensi, a saldo; 2) risarcimento del danno da risoluzione del rapporto, addebitata alla convenuta srl.

Le società convenute resistono, e la srl propone domanda riconvenzionale, per il risarcimento di danni da inadempimento.

Il tutto con riferimento ad un rapporto nel quale la convenuta srl era succeduta aIla convenuta snc nella posizione di preponente. 

Del compenso dovuto

Per quanto concerne l'entità del compenso dovuto, la società agente pretende 1) l'applicazione di una percentuale di provvigione superiore, e 2) la provvigione anche per affari indiretti.

Ambedue le pretese sono fondate.

Infatti la provvigione è pattuita in percentuale (del 6%) espressamente indicata nella clausola n.6 della scrittura privata (con decorrenza 18.9.93) che costituisce prova del contratto; la stessa clausola prevede esplicitamente che eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

La clausola che prevede la forma scritta è perfettamente valida (art.1352 cc) e preclude la prova testimoniale di eventuali diverse pattuizioni, anche successive (art.2725 cc); d'altronde, a norma dell'art. 1742, comma secondo cc, la forma scritta è obbligatoria, in seguito alla modifica apportata dall'art. 1 del d. lgs. n.65 del 99, attuativo di direttiva CEE.

Le società convenute non hanno fornito prova scritta della dedotta modifica convenzionale della percentuale provvigionale. .

La provvigione deve pertanto essere riconosciuta, e liquidata, nella percentuale originariamente determinata e pattuita, nell'assenza di prova valida di una valida modifica della detta percentuale.

Per quanto concerne gli affari diretti, la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito" (art.1748 comma secondo cc, così come sostituito dall'art.3 del d. lgs cit.).

Ovviamente non costituisce "diversa pattuizione" la clausola n. 1 del contratto, che prevede, tra l'altro "la ditta si riserva di vendere anche direttamente i propri prodotti ai clienti".

Infatti, se intesa come clausola relativa a clienti direzionali già serviti, o come tali acquisiti, è perfettamente valida, limitandosi a sancire la assenza di un vincolo di esclusiva a vantaggio dell'agente; ma non influirebbe sull'esito della controversia, che concerne clienti già acquisiti e serviti dall'agente; se intesa invece come clausola meramente potestativa, che consentisse lo storno dei clienti, essa non soltanto risulterebbe nulla per violazione dell'art. 1748 cit., per quanto applicabile, ma anche e comunque nulla introducendo una lesione macroscopica ed ingiustificata del sinallagma contrattuale, così come posto dall'art.1742 cc, che non tollererebbe la facoltà, attribuita senza limiti al preponente, di modificare l'incarico.

Inoltre, e quantomeno, si tratterebbe di una facoltà di risoluzione (sia pure parziale) del rapporto, contenuta in documento predisposto dalla parte preponente (art.1342 cc), la cui efficacia presupporrebbe una approvazione specifica (art. 1341 cc), nel caso assente.

Compete quindi la provvigione anche per gli affari diretti.

Della risoluzione del rapporto

 Le parti si addebitano, reciprocamente, la responsabilità per la risoluzione del rapporto; la società attrice pretende, a questo titolo, le indennità conseguenti; la srl convenuta pretende un risarcimento del danno.

Le parti, liberamente interrogate, hanno riferito che alla risoluzione si è giunti in seguito all'insuccesso di trattative volte a modificar il rapporto.

In particolare la srl convenuta intendeva diminuire l'importo di alcune provvigioni, ed escludere alcuni clienti.

La società attrice non ha accettato.

La risoluzione del rapporto deve essere considerata come consensuale.

E' ben vero, infatti, che un inadempimento deve essere rilevato a carico delle società convenute, per i motivi sopra esposti.

Come è vero che nessun inadempimento è ravvisabile a carico della società attrice, essendo perfettamente giustificato il suo rifiuto di accettare le proposte di modifica del contratto (per il futuro), che facevano seguito alle illegittime pretese (per il passato) di applicare condizioni diverse da quelle contenute nelle clausole del contratto originario.

Ed è anche vero che non è necessaria alcuna diffida ad adempiere (art. 1454 cc) quando l'inadempimento concerne obbligazioni pecuniarie scadute, per le quali è puramente e semplicemente dovuto il pagamento.

Deve peraltro considerarsi, ai fini della valutazione della "importanza dell'inadempimento" (art.1455 cc), la condotta dei contraenti, alla luce del principio della correttezza (art. 1175 cc) e della buona fede (art. 13 75 cc).

Orbene, proprio la determinazione del corrispettivo, con particolare riferimento alla percentuale provvigionale, ed agli affari diretti, era oggetto delle trattative, volte alla modifica del contratto, trattative che si interruppero per il mancato accordo, ponendo termine ad un rapporto pluriennale, che si era svolto senza che la società attrice formalizzasse mai le sue pretese o sollevasse formalmente obiezioni.

La precedente acquiescenza, e la pendenza delle trattative, imponevano che, secondo il canone della buona fede, la società agente formalizzasse le sue pretese, comunicandole alla controparte, e ponendola esplicitamente innanzi alla alternativa di riconoscerle per il pregresso, ovvero di subire le conseguenze di una preannunciata risoluzione per inadempimento, da adottarsi su iniziativa dell'agente, ed addebitata all'inadempimento così contestato.

In assenza di una presa di posizione esplicita, in tal senso. la controparte ben poteva ritenere che il disaccordo sulla novazione da essa proposta e caldeggiata costituisse appunto un mero disaccordo, e comportasse quindi soltanto una risoluzione consensuale, salvo il contrasto sulle rispettive obbligazioni, e la possibilità che le pretese dell'agente venissero fatte valere per il pregresso, ma senza prevedere l'eventualità di una risoluzione su iniziativa di parte, ed ai sensi dell'art.1453 cc .

Alla stregua delle esposte considerazioni deve essere respinta la domanda della società attrice volta al risarcimento del danno per risoluzione del rapporto, a vario titolo, ritenendosi l'inadempimento della parte preponente, pur rilevante, non "importante" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cc, dovendosi operare la valutazione non alla stregua della mera entità economica, ma anche in considerazione del comportamento dei contraenti, e del riferimento di esso a prestazioni già rese (seppure litigiose), e nella prospettiva di una comune volontà di non proseguire nel rapporto (sulla rilevanza del tempo nelle prestazioni, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento, cfr. art.1458 comma primo cc).

Deve altresì essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla srl convenuta, poiché, per i motivi esposti, si ravvisa un inadempimento rilevante e prevalente a carico di essa società, e seppure esso non giustifica la risoluzione “in danno”, giustificherebbe comunque, e quantomeno, una eccezione di inadempimento dell'agente, ai sensi dell'art. 1460 cc.

L’ammontare della somma dovuta alla società attrice deve essere determinato alla stregua dei conteggi dalla stessa proposti, non contestati dalle convenute quanto alla esattezza aritmetica.

A norma dell’art.91 cpc le convenute debbono essere condannate a rimborsare le spese legali all'attrice, apparendo determinante la soccombenza delle convenute.

Pqm

il Giudice condanna le convenute, in solido, a pagare all'attrice euro 63.433,75, e la convenuta srl a pagare all'attrice euro 22.393,65, oltre Iva ed interessi legali dalle singole scadenze, ed a rimborsare le spese legali che liquida in euro 330,00 per esborsi, 3.200,00 per diritti, 9.600,00 per onorari, 1.280,00 per rimborso forfettario; respinge tutte le altre domande reciprocamente proposte.

Il Giudice

Dott. Stefano Jacovacci

 

Il Cancelliere - C1

Antonella Carconi

 

Depositata in Cancelleria a mente dell'art. 133 cpc: oggi 14/1/2002

Il Cancelliere - C1

Antonella Carconi