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Cassazione civile sez.
lavoro 8 febbraio 1999, n. 1078 - Castellini c. Grassi
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Mentre l'agente è la parte colui che assume
stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o
mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 cod.
civ.), il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei
clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare
tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via
del tutto occasionale anche se, poi, per la disciplina del rapporto può farsi
ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia. (Nella
specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva
qualificato quello dedotto in giudizio come rapporto di agenzia, in contrasto
con la qualificazione contenuta nella lettera di incarico e al fine di stabilire
se il rapporto era ancora in essere al momento della promozione di un
determinato affare, perché detto rapporto era stato preordinato alla promozione
di una serie indeterminata di possibili affari e non si limitava invece a
contemplare occasionali e libere iniziative dell'incaricato).
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