Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

Cassazione civile sez. lav., 30 agosto 2000 n. 11402 - Marchese Roberto c. Italpro S.p.A.

Su

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 19 luglio 1995, il sig. Roberto Marchese ricorreva al Pretore-giudice del lavoro di Torino nei confronti della ITALPRO s.p.a. della quale era stato agente per la vendita di articoli di ortopedia e traumatologia e - deducendo che la società gli aveva garantito per l’anno 1989 un minimo provvigionale di L. 100.000.000 e che il rapporto era cessato il 31 marzo 1995 per recesso della preponente -chiedeva (a norma dell’art. 1751 Codice civile, novellato con D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 in attuazione della direttiva n. 86/653 CEE, disciplina da ritenersi prevalente rispetto al meno vantaggioso accordo economico collettivo del 27 novembre 1992), la liquidazione di una indennità pari a L. 260.085.540 (dalle quali andavano detratte L. 17.857.261 versate dalla preponente all’ENASARCO per il F.I.R.R.) o determinabile in L. 225.021.104 a seconda che dovessero ricomprendersi nel calcolo le provvigioni non ancora maturate al 31 marzo 1995 (su ordini evasi) ovvero quelle che a tale data erano state effettivamente riscosse.

Nel caso, invece, in cui avesse dovuto ritenersi applicabile il vigente accordo economico collettivo, chiedeva che la differenza rispetto al trattamento ex art. 1751 novellato Codice civile gli fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Chiedeva altresì la condanna della società a pagargli provvigioni maturate o maturande su contratti d’appalto a consegne ripartite da lui procurati con unità sanitarie locali e ospedali, ancora in corso di esecuzione, previo ordine alla convenuta di esibire in giudizio i contratti o le relative proroghe nonché i conseguenti ordini.

Chiedeva, infine, la condanna di controparte a pagargli L. 28.000.000, oltre accessori, quale differenza tra minimo provvigionale garantito per l’anno 1989 e le provvigioni effettivamente corrisposte.

La ITALPRO opponeva l’applicabilità della disciplina di cui all’accordo economico collettivo vigente; - l’insussistenza di un proprio comportamento illecito che potesse giustificare la richiesta di risarcimento del danno; - la mancanza di prova che i contratti non ancora eseguiti fossero effetto dell’attività dell’agente; - la prescrizione del diritto alla differenza di provvigioni rispetto al minimo garantito.

Deducendo, poi, che controparte non aveva adempiuto all’obbligo di restituire il campionario, del valore di L. 232.985.742, e che erano rimaste insolute tre fatture per non avere l’agente trasmesso le copie delle bolle di consegna firmate per ricevuta dai clienti, proponeva riconvenzionale per la restituzione del campionario o per il pagamento del suo controvalore e per il pagamento di L. 22.563.076 per gli insoluti.

Con sentenza in data 19 gennaio 1996, il Pretore condannava la ITALPRO a pagare al ricorrente L. 45.932.196 per indennità suppletiva di clientela, ai sensi dell’accordo economico collettivo vigente e L. 28.000.000 per integrazione al minimo provvigionale garantito per il 1989; respingeva le altre domande del Marchese e la domanda riconvenzionale. Compensava le spese per la metà, ponendo il residuo a carico della convenuta.

Proponevano appello principale il Marchese e, in via incidentale, la ITALPRO; il Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 12/19 dicembre 1997, rigettava l’impugnazione principale e, in parziale accoglimento di quella incidentale, condannava il Marchese a pagare a controparte la somma di L. 62.170.243 quale restituzione della somma corrispostagli a seguito della sentenza di primo grado a titolo di integrazione delle provvigioni per il 1989 (L. 28.000.000, più i.v.a., rivalutazione ed interessi), oltre interessi legali dall’avvenuto pagamento, e a pagare L. 42.265.000, con interessi legali, quale controvalore della parte non resa del campionario.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via principale il Marchese con cinque motivi e memoria illustrativa.

Resiste la ITALPRO con controricorso. Ha depositato memoria la Sultzer Orthopedics Italia s.p.a. (già ITALPRO s.p.a.).

Motivi della decisione

Col primo motivo del ricorso principale, il Marchese denuncia, quanto all’indennità di scioglimento del rapporto, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1751 Codice civile in relazione alla direttiva CEE n. 86/653 ed all’accordo economico collettivo del 27 novembre 1992); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene che l’art. 1751 Codice civile, come novellato a seguito della citata direttiva europea, non solo non era derogabile dalla volontà delle parti, e quindi neanche dalla contrattazione collettiva, a svantaggio dell’agente, ma neppure era derogabile mediante l’introduzione di presupposti dell’indennità di cessazione del rapporto e di criteri di calcolo della stessa difformi da quelli (eminentemente meritocratici) previsti dalla direttiva.

In particolare, l’accordo economico collettivo, improntato al diverso criterio di assicurare comunque e senza alcun riferimento temporale (conformemente a quanto era stabilito nel sistema previgente: Fondo indennità risoluzione del rapporto gestito dell’Enasarco più indennità di clientela) una indennità all’agente indipendente dalla nuova clientela acquisita e dall’equità (condizioni da ritenere necessariamente coesistenti, così come previsto dalla stessa Direttiva e dall’art. 1751 novellato Codice civile) non avrebbe potuto in alcun modo prevalere sulla normativa ora richiamata. Se è vero che l’accordo economico collettivo regolava il quantum dell’indennità, esso non prevedeva alcun criterio circa l’an che ne rappresentava il primo presupposto. Qualora, in concreto, secondo il prudente apprezzamento del giudice, dall’applicazione dell’art. 1751 Codice civile derivi un maggiore importo rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione dell’accordo economico collettivo, quest’ultimo avrebbe dovuto essere disapplicato.

In ipotesi, il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia sia investita in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE della questione se l’indennità dovuta all’agente commerciale, all’estinzione del contratto, ex art. 17 della direttiva CEE n. 86/653, può essere riconosciuta in misura percentuale sulle provvigioni percepite dall’agente durante tutto lo svolgimento del rapporto, a prescindere dalle valutazioni di merito previste dal paragrafo 2 lett. a) e dal metodo di calcolo indicato dal paragrafo 2 lett. b.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto che l’indennità di cessazione del rapporto correttamente era stata corrisposta a norma dell’accordo economico collettivo, espressamente richiamato dal contratto individuale, assicurando il primo un trattamento di miglior favore per l’agente rispetto a quello previsto dall’art. 1751 novellato Codice civile.

Tale decisione si sottrae alle critiche formulate nel motivo.

Infatti, l’art. 19 della direttiva citata vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare, prima della sua scadenza, ai precedenti articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.

Non impedisce, però, una modificazione pattizia che non sia pregiudizievole per quest’ultimo e, se una tale pattuizione è concessa a modifica di un contratto già concluso, a fortiori deve ritenersi consentita una deroga, non in peius rispetto alla disciplina legale, in sede di conclusione del contratto. Sta di fatto, peraltro, che il nostro legislatore, nel recepire la norma comunitaria (art. 1751, comma sesto, Codice civile, come sostituito dall’art. 4 D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303) ha omesso l’inciso -prima della scadenza del contratto -, sancendo semplicemente che le disposizioni di cui allo stesso articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

Non si tratta, dunque, di una inderogabilità assoluta e, se la deroga non pregiudizievole per l’agente è consentita alle parti, non vi sono ragioni per ritenere che analoga deroga non possa essere consentita alla contrattazione collettiva (anche se questa non è dalla norma espressamente annoverata tra le fonti regolatrici, contrariamente all’art. 1751 Codice civile che contemplava le norme corporative), considerato l’ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l’ordinamento italiano.

Peraltro, nell’ipotesi ora in esame, richiamarsi a tale rappresentanza è addirittura superfluo, posto che il Tribunale ha dato atto che la normativa collettiva era stata espressamente recepita nel contratto individuale di agenzia.

In senso contrario alle argomentazioni ora svolte non sembra decisiva la pronuncia di questa Corte in data 15 giugno 1994, n. 5795, con riguardo alla indennità di scioglimento del rapporto prevista dall’art. 1751 Codice civile, nel testo anteriore alla legge 10 settembre 1991, n. 303, e in una ipotesi (diversa da quella ora in esame) in cui tale indennità era stata pattiziamente del tutto esclusa in cambio di un più favorevole trattamento provvigionale.

Ritiene, inoltre, la Corte che la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o non pregiudizievole per l’agente rispetto a quella legale - con la conseguenza, nella prima  ipotesi, della nullità delle clausole relative - deve essere operata ex ante, non potendosi né sul piano obiettivo né su quello dell’affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo che tale rapporto sono destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento (e che costituiscono dunque un prius logico-giuridico), alla luce del risultato economico (il quale rappresenta una conseguenza del rapporto) che al momento della sua cessazione le parti concretamente conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale.

Tanto premesso, rileva la Corte che le censure attinenti al giudizio espresso dal Tribunale, circa la non svantaggiosità per l’agente delle clausole dell’accordo economico collettivo richiamato dalle parti del contratto individuale, risultano inammissibili in questa sede, perché tale accertamento presuppone un esame analitico dell’accordo economico collettivo cui le parti si sono riferite e, a tal fine, sarebbe stato onere dei ricorrenti riprodurne testualmente le clausole di riferimento nel corpo del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione costantemente riaffermato da questa Corte (Cass. 30 dicembre 1999, n. 14738; 27 maggio 1998, n. 5251; 19 maggio 1995, n. 5526): trattandosi, pur sempre, di norme contrattuali e quindi attinenti al fatto, la Corte di legittimità in tanto può averne nozione al fine del giudizio di rilevanza e di concludenza delle deduzioni della parte ricorrente che sul contenuto e sulla interpretazione delle stesse siano incentrate, in quanto le norme contrattuali siano testualmente riprodotte nel ricorso (o, quanto meno, risultino riportate nella sentenza o nel controricorso) e a tale onere non si è attenuto il ricorrente.

Le stesse considerazioni portano a disattendere altresì la richiesta di rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE.

L’esigenza di puntuale conoscenza delle clausole dell’accordo economico collettivo a maggior ragione sussiste ove si volesse dare ingresso ad una terza soluzione interpretativa, pure prospettata in dottrina, secondo la quale il regime legale e quello convenzionale validamente coesisterebbero e, a conclusione del rapporto, si renderebbe applicabile solo quello dei due più vantaggioso per l’agente: tale soluzione, infatti, si imporrebbe solo se conforme alla volontà delle parti collettive o individuali.

Col secondo motivo, in punto di risarcimento del danno, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1751, quarto comma Codice civile, in relazione alla direttiva CEE n. 86/653). Insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Afferma che il risarcimento del danno, previsto dal quarto comma dell’art. 1751 Codice civile novellato, prescinde da un illecito e rappresenta una ipotesi di risarcimento del danno da fatto lecito conformemente ad altre, analoghe disposizioni del codice civile.

In via subordinata, il ricorrente chiede la rimessione alla Corte di Giustizia della questione se la facoltà dell’agente di chiedere un risarcimento dei danni ex art. 17 n. 2 lett. c) della direttiva CEE n. 86/653, anche qualora gli sia stata concessa l’indennità di cui al paragrafo 2 lett. a) e b), presuppone o meno un inadempimento contrattuale e/o un fatto illecito del preponente.

Il motivo è infondato.

L’art. 17 della direttiva comunitaria prevede, tra le condizioni costitutive del diritto all’indennità per il caso di estinzione del contratto (paragrafo 2.a, secondo trattino), che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde [...]. L’indennità già comprende, dunque, il risarcimento del danno insito nella cessazione del rapporto e, pertanto, non è ragionevole ritenere che quando lo stesso secondo paragrafo, lett. c), della direttiva dispone che la concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un  risarcimento dei danni intenda configurare una ipotesi di risarcimento - da fatto lecito (cessazione del rapporto) - ulteriore rispetto a quello già insito nella perdita delle provvigioni, come sopra previsto. Infatti, nell’articolo indeterminativo un [e non il risarcimento] è insito il concetto di eventualità di tale diritto e questa non sussisterebbe a fronte di un danno da fatto lecito che, in quanto fosse previsto come fonte di un obbligo risarcitorio, dovrebbe sempre comportare ex se un pregiudizio.

Si aggiunga che la direttiva europea ha proposto ai legislatori nazionali due possibili configurazioni dell’indennità per la cessazione del rapporto, avendo previsto oltre a quella recepita dal legislatore italiano (conformata sul sistema germanico) altra soluzione (propria del diritto francese) incentrata sulla riparazione del pregiudizio causato dalla cessazione all’agente commerciale, in particolare (e tra l’altro) per la perdita delle provvigioni prevedibili in caso di normale esecuzione del contratto e per il mancato ammortamento di oneri e spese sostenute per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente: altro ulteriore risarcimento del danno non è previsto in tale alternativa come conseguenza della risoluzione del contratto, proprio perché ogni possibile pregiudizio che possa derivarne nella generalità dei casi, è già risarcito nell’ambito del sistema proposto dalla direttiva.

Non è dato comprendere, allora, come nel sistema alternativo (modello tedesco) adottato dal legislatore italiano fondato prevalentemente sul dato dell’acquisizione di clientela, dell’incremento degli affari e del vantaggio che ne deriva al preponente, anche in ragione della permanenza di sostanziali vantaggi per quest’ultimo e, al tempo stesso, anche sull’equità in ragione della perdita di provvigioni dell’agente (elemento che assume rilievo anche nel sistema alla francese) abbia poi voluto accentuare l’aspetto risarcitorio riconoscendo in via generale un diritto al risarcimento del danno da fatto lecito (salvo la prova del quantum, giacché in siffatta previsione la sussistenza del danno finirebbe con l’essere presupposta in re ipsa).

A maggior ragione siffatte argomentazioni valgono per quanto, in sede di recepimento della direttiva, dispone il quarto comma dell’art. 1751 Codice civile nel quale il risarcimento dei danni è previsto espressamente come eventuale.

La dottrina, a vero dire, non è tutta concorde sul punto, ma le considerazioni svolte inducono la Corte ad aderire alla tesi (sostenuta da taluni autori) che la previsione di cui al quarto comma dell’art. 1751 novellato Codice di procedura civile rappresenti una conferma dei principi generali, validi per entrambe le parti, ma che - in presenza della specifica regolamentazione dei diritti dell’agente -, la norma ha inteso precisare perché non fosse dubbia la cumulabilità, con il danno da perdita di provvigioni considerato dal comma secondo dello stesso articolo, di un eventuale danno ulteriore da fatto illecito contrattuale o extra-contrattuale, connesso, in via di esempio, alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell’agente, prima della risoluzione del rapporto, a oneri e spese per la esecuzione del contratto, poco dopo inopinatamente risolto (cfr. la riparazione del pregiudizio nel sistema alla francese).

Infine, deve ritenersi che nel nostro ordinamento il fatto lecito può dar luogo a risarcimento del danno soltanto in via eccezionale e le relative ipotesi debbono essere perciò espressamente previste in quanto tali.

Non è secondario aggiungere che lo stesso ricorrente, nel chiedere il risarcimento del danno nella misura della differenza tra il trattamento ex art. 1751 Codice civile e il trattamento derivante dall’accordo economico collettivo, ove ritenuta la prevalenza della disciplina collettiva, mostra di intendere che dall’applicazione della disciplina legale dell’indennità non residuerebbe spazio per ulteriori risarcimenti.

D’altro lato, la prospettazione di un simile danno differenziale presuppone la soluzione dei problemi di cui al primo motivo di ricorso ed incorre in analoghi profili di inammissibilità.

Non può essere accolta, pertanto, - sia per il rilievo dei detti profili, sia per l’inesistenza di un ragionevole dubbio interpretativo - neppure la richiesta subordinata di rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata nel motivo in esame ai sensi dell’art. 177 del Trattato.

Col terzo motivo, in ordine alle provvigioni sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1748, terzo comma Codice civile in relazione alla Direttiva CEE n. 86/653, art. 210 Codice di procedura civile in relazione all’art. 421 Codice di procedura civile), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si duole che la ITALPRO non aveva adempiuto all’ordine del Pretore di esibire in giudizio copia dei contratti stipulati alla data del 31 maggio 1995, delle fatture relative e di quelle successive allo svolgimento del rapporto, ma riflettenti l’attività dell’agente, e che, malgrado l’incompletezza delle produzioni fosse stata denunciata al Pretore, lo stesso giudice non avesse ritenuto necessari ulteriori approfondimenti istruttori; il Tribunale - al quale era stata rappresentata vuoi l’erroneità della decisione del primo giudice, che aveva operato una sorta di irragionevole conguaglio tra i vantaggi derivati all’agente da analoghe convenzioni promosse dal suo predecessore e quelle che, successivamente alla cessazione del rapporto, ad altri agenti sarebbero derivate da quelle da lui procurate, vuoi l’omissione di istruttoria ed era stata di nuovo sollecitata la reiterazione dell’ordine alla  ITALPRO di completare l’esibizione della documentazione in suo possesso - ha, poi, disatteso quei rilievi in quanto si sarebbe trattato di un ordine meramente esplorativo e, anche in sua assenza, l’agente avrebbe potuto egualmente provare il fondamento della pretesa mediante deduzione di prova testimoniale.

Peraltro, secondo il ricorrente, le testimonianze avrebbero esse stesse presupposto l’esibizione in giudizio delle fatture, non essendo pensabile che gli amministratori delle USSL e degli ospedali destinatari delle forniture fossero in condizione di ricordare gli importi esatti delle fatture costituenti la base di calcolo delle provvigioni.

I giudici di merito si erano resi inosservanti dell’obbligo di ricerca della verità materiale, a norma dell’art. 421 Codice di procedura civile, in relazione a dati e spunti di indagine già esistenti in causa, tanto più che l’ordine di esibizione già era stato impartito; - che esisteva la prova dei contratti quadro; - che del tutto improbabile era l’assenza totale di vendite nell’anno 1995, pur in presenza di sette convenzioni con le USSL; - che assolutamente non condivisibile era la spiegazione circa l’inesistenza stessa del diritto per gli affari successivamente conclusi.

Il motivo è infondato.

Vero è che l’art. 1748 Codice civile, come sostituito dal D.Lgs. n. 303 del 1991, cit., stabilisce che l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta, ma il Tribunale ha ritenuto esser pacifico tra le parti che dalle delibere di aggiudicazione non sorgeva alcun obbligo per le USSL di concludere contratti di fornitura con la ITALPRO, né era risultato che tali contratti fossero stati stipulati.

In relazione a tale affermazione, non sono fondate le critiche formulate in relazione alle ulteriori affermazioni del giudice di appello secondo cui l’ordine (ulteriore) avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.

Lo stesso ricorrente (che, come rilevato dal Tribunale, aveva parlato di eventuali forniture, così non prospettate neppure come certamente avvenute) non precisa in relazione a quali specifici documenti la produzione in giudizio conseguente all’ordine impartito dal giudice fosse risultata incompleta e quali approfondimenti istruttori il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere. Neppure sono condivisibili le considerazioni del ricorrente circa l’inutilità di una eventuale indicazione di testi sugli ordini che, in attuazione o espletamento delle delibere di aggiudicazione, gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero concluso con la ITALPRO, dalle cui deposizioni, per contro, sarebbero potuti derivare quanto meno quegli utili indizi o spunti di indagini che avrebbero potuto indurre il giudice di merito ad ulteriori approfondimenti in fatto circa la fondatezza delle pretese dell’agente.

Stante la deficienza probatoria di cui si è detto resta assorbita la questione della ricollegabilità causale degli affari che eventualmente fossero risultati conclusi dopo la cessazione del rapporto alla pregressa attività dell’agente.  

Col quarto motivo di annullamento, con riferimento al minimo garantito per l’anno 1989, il ricorrente, deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2984 n. 4 Codice civile in relazione all’art. 2946 Codice civile) e si duole della pronuncia di prescrizione emanata dal Tribunale sul presupposto della non sospensione del termine prescrizionale della provvigione in costanza del rapporto.

Sostiene che il minimo garantito non costituiva provvigione, essendo sfornito di qualsiasi elemento di rischio e non essendo minimamente legato all’attività dell’agente e agli affari da lui conclusi; ne sarebbe conseguito che il termine di prescrizione applicabile non era quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 Codice civile, ma quello decennale ordinario di cui all’art. 2946 Codice civile, mentre, alla data della domanda, erano trascorsi solo sei anni. In subordine, avrebbe dovuto comunque riaffermarsi il principio fatto proprio dal giudice di primo grado secondo cui, non essendo il rapporto di agenzia dotato di stabilità, avrebbe dovuto ritenersi applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 cit., anche per la stretta affinità del rapporto di agenzia con quello di lavoro subordinato.

Il motivo è infondato.

Trattandosi di una (eventuale) integrazione delle provvigioni di un determinato anno, non può dubitarsi che il relativo importo acquisiva a sua volta natura di provvigione ed era comunque pagabile ad anno, onde era pienamente operante la previsione di cui all’art. 2948, n. 4 Codice civile Per contro, non erano estensibili al rapporto di agenzia, per la radicale diversità della fattispecie legale, i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1996 sulla prescrizione dei crediti di lavoro (nello stesso senso v. Cass. 5 gennaio 1980, n. 34).

Col quinto motivo di annullamento, in punto di restituzione del campionario, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1810 Codice civile in relazione agli artt. 1742 ss. Codice civile); insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che il Tribunale lo abbia ritenuto obbligato a restituire il materiale del campionario ricevuto, secondo la ricostruzione del giudice di appello, a titolo di comodato, mentre la fattispecie si inseriva totalmente in quella tipica (e comunque prevalente e assorbente) del contratto di agenzia, essendo la consegna del campionario funzionale alla promozione degli affari. Lo stesso legale rappresentante della ITALPRO, in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto che il materiale era stato consegnato al fine di promuovere e facilitare le vendite e che all’agente era  sicuramente consentito consegnare le componenti di tale campionario agli Ospedali in conto visione o uso gratuito, senza esclusione di un diretto utilizzo; era inoltre rimesso al Marchese di dover di volta in volta definire, essendo la merce a lui affidata, se dovesse essere data in conto visione, uso gratuito o altro. Non vi era dunque responsabilità dell’agente per la mancata restituzione del campionario. Oltretutto non era provata la pattuizione di restituzione dello stesso e anche la ITALPRO aveva ammesso che solo gli attrezzi erano secondo lei da restituire; ma (in relazione a ciò) non era provata la natura della merce non restituita. Erroneamente il Tribunale aveva ritenuto l’agente onerato della prova di poter regalare a fini promozionali il materiale ricevuto ovvero di consentirne un uso incompatibile con la restituzione ed erroneamente aveva valutato il comportamento dell’agente volto a reperire il materiale e a procurane la restituzione: tale contegno non costituiva adempimento di un obbligo giuridico, ma era volto a ridurre il danno per l’ipotesi di una eventuale condanna.

Quanto al valore del campionario, mentre l’agente aveva sostenuto che nella vendita dello stesso venivano praticati sconti del 25/30%, la ITALPRO aveva escluso che simile sconto venisse praticato alle USSL, era dunque onere della ITALPRO dar prova di quali fossero stati i destinatari in concreto del campionario.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha dato atto che mai lo stesso Marchese aveva sostenuto di avere acquisito la proprietà del campionario ed aveva, anzi, ammesso di esserne solo affidatario in funzione della promozione delle vendite, tanto che aveva promesso la restituzione di quei prodotti che fosse riuscito a reperire, il che in effetti era avvenuto. D’altro canto, il ricorrente vorrebbe avvalersi di dichiarazioni che il legale rappresentante della ITALPRO avrebbe reso in sede di interrogatorio formale, ma della testuale citazione della sentenza di primo grado contenuta nel ricorso, si rileva che il Pretore non ha parlato di interrogatorio formale, con la conseguenza che non è certo il valore confessorio delle dichiarazioni in tale sede raccolte.

In secondo luogo, nella stessa valutazione del Pretore, quale risultante dalla citazione della sua sentenza contenuta nel ricorso, la liceità della consegna del campionario a terzi è fatta derivare dalle ritenute, peculiari finalità della disponibilità di esso da parte dell’agente, piuttosto che da una esplicita autorizzazione della preponente, inequivocabilmente risultante dalle dichiarazioni del suo legale rappresentante.

Non sussistono dunque i vizi di motivazione denunciati e del tutto incensurabile appare dunque l’affermazione del giudice di appello secondo cui l’agente era obbligato a restituire il controvalore di quei pezzi non restituiti al prezzo di listino, mancando la prova di riduzioni di prezzo praticate dalla società ai clienti (questione, del resto, non riproposta in appello). Non era dovuto, peraltro, alcun risarcimento per quei prodotti restituiti deteriorati dall’uso (ove compatibile con il tipo di prodotto) dovendosi ritenere l’uso stesso autorizzato dalla preponente, mentre non vi era prova di un uso improprio imputabile all’agente.

Il Tribunale, infatti, non ha escluso che, nell’ambito del rapporto di agenzia (come si deduce dal ricorrente) il Marchese fosse autorizzato a consegnare componenti del campionario in conto visione o in uso gratuito (ove l’uso non ne comportasse la irrecuperabilità materiale), ma ciò non comporta che, sempre nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, egli non fosse tenuto a farseli restituire una volta che erano stati esaminati o provati ed a riconsegnarli a sua volta alla preponente, salvo provare fatti impeditivi non a lui imputabili o, per particolari pezzi, l’esonero da parte della preponente, in ragione delle peculiarità d’uso del singolo campione. Né in questa sede di legittimità possono proporsi dati fattuali come eventuali atteggiamenti di tolleranza della ITALPRO, nel corso del rapporto, in ordine alla gestione del campionario. Del pari non illogiche appaiono le argomentazioni del giudice di merito in ordine al valore da attribuire al comportamento dell’agente diretto al recupero ed alla riconsegna del campionario, onde al ricorrente non è consentito proporre una diversa interpretazione dei fatti concludenti esaminati dal Tribunale. 

Quanto al valore dei pezzi non restituiti, il fatto che avrebbe dato origine ad una minore quantificazione del danno sarebbe stato, secondo il Marchese, il minor prezzo che, in ragione di sconti, la società avrebbe in concreto realizzato dalla vendita degli articoli a taluni soggetti, ma, a tale riguardo, è assorbente considerare che la ricorrente non ha censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui la questione non era stata riproposta in appello (e non avrebbe potuto ritenersi riproposta, come la parte ricorrente si limita ad adombrare, con la sola richiesta di una parziale riforma della sentenza, richiesta nella quale sarebbe da ravvisare implicita conferma delle statuizioni del Pretore relative al campionario). 

In ogni caso, mancata la restituzione di pezzi del campionario, era onere dell’agente dar prova che gli stessi erano consegnati a soggetti normalmente beneficiari dello sconto, in quanto secondo un criterio logico o di normalità, il prezzo da realizzare sarebbe stato quello normale o di listino.

Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.