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Cassazione civile sez. lav., 30 agosto 2000 n.
11402
- Marchese Roberto
c. Italpro S.p.A. |
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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 luglio
1995, il sig. Roberto Marchese ricorreva al Pretore-giudice del lavoro di
Torino nei confronti della ITALPRO s.p.a. della quale era stato agente per la
vendita di articoli di ortopedia e traumatologia e - deducendo che la società
gli aveva garantito per l’anno 1989 un minimo provvigionale di L. 100.000.000
e che il rapporto era cessato il 31 marzo 1995 per recesso della preponente
-chiedeva (a norma dell’art. 1751 Codice civile, novellato con D.Lgs. 10
settembre 1991, n. 303 in attuazione della direttiva n. 86/653 CEE, disciplina
da ritenersi prevalente rispetto al meno vantaggioso accordo economico collettivo
del 27 novembre 1992), la liquidazione di una indennità pari a L. 260.085.540
(dalle quali andavano detratte L. 17.857.261 versate dalla preponente all’ENASARCO
per il F.I.R.R.) o determinabile in L. 225.021.104 a seconda che dovessero
ricomprendersi nel calcolo le provvigioni non ancora maturate al 31 marzo 1995
(su ordini evasi) ovvero quelle che a tale data erano state effettivamente
riscosse.
Nel caso, invece, in cui avesse dovuto
ritenersi applicabile il vigente accordo economico collettivo, chiedeva che la
differenza rispetto al trattamento ex art. 1751 novellato Codice civile gli
fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, ai sensi del quarto
comma dello stesso articolo.
Chiedeva altresì la condanna della società a pagargli provvigioni maturate
o maturande su contratti d’appalto a consegne ripartite da lui procurati con
unità sanitarie locali e ospedali, ancora in corso di esecuzione, previo ordine
alla convenuta di esibire in giudizio i contratti o le relative proroghe nonché
i conseguenti ordini.
Chiedeva, infine, la condanna di controparte a pagargli L. 28.000.000, oltre
accessori, quale differenza tra minimo provvigionale garantito per l’anno
1989 e le provvigioni effettivamente corrisposte.
La ITALPRO opponeva l’applicabilità della disciplina di cui all’accordo
economico collettivo vigente; - l’insussistenza di un proprio comportamento illecito che
potesse giustificare la richiesta
di risarcimento del danno; - la mancanza
di prova che i contratti non ancora eseguiti fossero effetto dell’attività
dell’agente; - la prescrizione del diritto alla differenza di provvigioni
rispetto al minimo garantito.
Deducendo, poi, che controparte non aveva adempiuto all’obbligo di
restituire il campionario, del valore di L. 232.985.742, e che erano rimaste
insolute tre fatture per non avere l’agente trasmesso le copie delle bolle di
consegna firmate per ricevuta dai clienti, proponeva riconvenzionale per la
restituzione del campionario o per il pagamento del suo controvalore e per il
pagamento di L. 22.563.076 per gli insoluti.
Con sentenza in data 19 gennaio 1996, il Pretore
condannava la ITALPRO a
pagare al ricorrente L. 45.932.196 per indennità suppletiva di clientela, ai
sensi dell’accordo economico collettivo vigente e L. 28.000.000 per
integrazione al minimo provvigionale garantito per il 1989; respingeva le altre
domande del Marchese e la domanda riconvenzionale. Compensava le spese per la
metà, ponendo il residuo a carico della convenuta.
Proponevano appello principale il Marchese e, in via
incidentale, la ITALPRO;
il Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede, con sentenza in data 12/19
dicembre 1997, rigettava l’impugnazione principale e, in parziale accoglimento di quella incidentale, condannava il Marchese a pagare a
controparte la somma di L. 62.170.243 quale restituzione della somma
corrispostagli a seguito della sentenza di primo grado a titolo di integrazione
delle provvigioni per il 1989 (L. 28.000.000, più i.v.a., rivalutazione ed
interessi), oltre interessi legali dall’avvenuto pagamento, e a pagare L.
42.265.000, con interessi legali, quale controvalore della parte non resa del
campionario.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre in via
principale il Marchese
con cinque motivi e memoria illustrativa.
Resiste la ITALPRO con controricorso. Ha depositato memoria la Sultzer
Orthopedics Italia s.p.a. (già ITALPRO s.p.a.).
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso principale, il
Marchese denuncia, quanto
all’indennità di scioglimento del rapporto, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1751 Codice civile in
relazione alla
direttiva CEE n. 86/653 ed all’accordo economico collettivo del 27 novembre
1992); insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Sostiene che l’art. 1751 Codice civile, come novellato a
seguito della citata direttiva europea, non solo non era derogabile dalla
volontà delle parti, e quindi neanche dalla contrattazione collettiva, a
svantaggio dell’agente, ma neppure era derogabile mediante l’introduzione
di presupposti dell’indennità di cessazione del rapporto e di criteri di
calcolo della stessa difformi da quelli (eminentemente meritocratici) previsti
dalla direttiva.
In particolare, l’accordo economico collettivo, improntato al diverso
criterio di assicurare comunque e senza alcun riferimento temporale
(conformemente a quanto era stabilito nel sistema previgente: Fondo indennità
risoluzione del rapporto gestito dell’Enasarco più indennità di clientela)
una indennità all’agente indipendente dalla nuova clientela acquisita e dall’equità
(condizioni da ritenere necessariamente coesistenti, così come previsto dalla
stessa Direttiva e dall’art. 1751 novellato Codice civile) non avrebbe potuto
in alcun modo prevalere sulla normativa ora richiamata. Se è vero che l’accordo
economico collettivo regolava il quantum dell’indennità, esso non prevedeva
alcun criterio circa l’an che ne rappresentava il primo presupposto. Qualora,
in concreto, secondo il prudente apprezzamento del giudice, dall’applicazione
dell’art. 1751 Codice civile derivi un maggiore importo rispetto a quello che
deriverebbe dall’applicazione dell’accordo economico collettivo, quest’ultimo
avrebbe dovuto essere disapplicato.
In ipotesi, il ricorrente chiede che la Corte di Giustizia sia investita in
via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CEE della questione se
l’indennità dovuta all’agente commerciale, all’estinzione del contratto,
ex art. 17 della direttiva CEE n. 86/653, può essere riconosciuta in misura
percentuale sulle provvigioni percepite dall’agente durante tutto lo
svolgimento del rapporto, a prescindere dalle valutazioni di merito previste dal
paragrafo 2 lett. a) e dal metodo di calcolo indicato dal paragrafo 2 lett. b.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che l’indennità di cessazione del rapporto
correttamente era stata corrisposta a norma dell’accordo economico collettivo,
espressamente richiamato dal contratto individuale, assicurando il primo un
trattamento di miglior favore per l’agente rispetto a quello previsto dall’art.
1751 novellato Codice civile.
Tale decisione si sottrae alle critiche formulate nel
motivo.
Infatti, l’art. 19 della direttiva citata vieta alle parti del contratto di
agenzia di derogare, prima della sua scadenza, ai precedenti articoli 17 e 18 a
detrimento dell’agente commerciale.
Non impedisce, però, una modificazione pattizia che non sia pregiudizievole
per quest’ultimo e, se una tale pattuizione è concessa a modifica di un
contratto già concluso, a fortiori deve ritenersi consentita una deroga, non in
peius rispetto alla disciplina legale, in sede di conclusione del contratto.
Sta di fatto, peraltro, che il nostro legislatore, nel recepire la norma
comunitaria (art. 1751, comma sesto, Codice civile, come sostituito dall’art.
4 D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303) ha omesso l’inciso -prima della scadenza
del contratto -, sancendo semplicemente che le disposizioni di cui allo stesso
articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
Non si tratta, dunque, di una inderogabilità assoluta e, se la deroga non
pregiudizievole per l’agente è consentita alle parti, non vi sono ragioni per
ritenere che analoga deroga non possa essere consentita alla contrattazione
collettiva (anche se questa non è dalla norma espressamente annoverata tra le
fonti regolatrici, contrariamente all’art. 1751 Codice civile che contemplava
le norme corporative), considerato l’ampio spazio che alla rappresentanza
delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l’ordinamento italiano.
Peraltro, nell’ipotesi ora in esame, richiamarsi a tale
rappresentanza è
addirittura superfluo, posto che il Tribunale ha dato atto che la normativa
collettiva era stata espressamente recepita nel contratto individuale di
agenzia.
In senso contrario alle argomentazioni ora svolte non sembra decisiva la
pronuncia di questa Corte in data 15 giugno 1994, n. 5795, con riguardo alla
indennità di scioglimento del rapporto prevista dall’art. 1751 Codice civile,
nel testo anteriore alla legge 10 settembre 1991, n. 303, e in una ipotesi
(diversa da quella ora in esame) in cui tale indennità era stata pattiziamente
del tutto esclusa in cambio di un più favorevole trattamento provvigionale.
Ritiene, inoltre, la Corte che la valutazione se la regolamentazione pattizia
sia o non pregiudizievole per l’agente rispetto a quella legale - con la
conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità delle clausole relative -
deve essere operata ex ante, non potendosi né sul piano obiettivo né su quello
dell’affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della
validità delle clausole del negozio costitutivo che tale rapporto sono
destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento (e che costituiscono dunque
un prius logico-giuridico), alla luce del risultato economico (il quale
rappresenta una conseguenza del rapporto) che al momento della sua cessazione le
parti concretamente conseguirebbero a seconda che si applichi il regime
convenzionale o quello legale.
Tanto premesso, rileva la Corte che le censure attinenti al giudizio espresso
dal Tribunale, circa la non svantaggiosità per l’agente delle clausole dell’accordo
economico collettivo richiamato dalle parti del contratto individuale, risultano
inammissibili in questa sede, perché tale accertamento presuppone un esame
analitico dell’accordo economico collettivo cui le parti si sono riferite e, a
tal fine, sarebbe stato onere dei ricorrenti riprodurne testualmente le clausole
di riferimento nel corpo del ricorso, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso per
cassazione costantemente riaffermato da questa Corte (Cass. 30 dicembre 1999, n.
14738; 27 maggio 1998, n. 5251; 19 maggio 1995, n. 5526): trattandosi, pur
sempre, di norme contrattuali e quindi attinenti al fatto, la Corte
di legittimità in tanto può averne nozione al fine del giudizio di rilevanza e
di concludenza delle deduzioni della parte ricorrente che sul contenuto e sulla
interpretazione delle stesse siano incentrate, in quanto le norme contrattuali
siano testualmente riprodotte nel ricorso (o, quanto meno, risultino riportate
nella sentenza o nel controricorso) e a tale onere non si è attenuto il
ricorrente.
Le stesse considerazioni portano a disattendere altresì la richiesta di
rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia delle Comunità europee
ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE.
L’esigenza di puntuale conoscenza delle clausole dell’accordo economico
collettivo a maggior ragione sussiste ove si volesse dare ingresso ad una terza
soluzione interpretativa, pure prospettata in dottrina, secondo la quale il
regime legale e quello convenzionale validamente coesisterebbero e, a
conclusione del rapporto, si renderebbe applicabile solo quello dei due più
vantaggioso per l’agente: tale soluzione, infatti, si imporrebbe solo se
conforme alla volontà delle parti collettive o individuali.
Col secondo motivo, in punto di risarcimento del
danno, il ricorrente deduce
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1751, quarto comma
Codice civile, in relazione alla direttiva CEE n. 86/653). Insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Afferma
che il risarcimento del danno, previsto dal quarto comma dell’art. 1751 Codice
civile novellato, prescinde da un illecito e rappresenta una ipotesi di
risarcimento del danno da fatto lecito conformemente ad altre, analoghe
disposizioni del codice civile.
In via subordinata, il ricorrente chiede la rimessione alla Corte di
Giustizia della questione se la facoltà dell’agente di chiedere un
risarcimento dei danni ex art. 17 n. 2 lett. c) della direttiva CEE n. 86/653,
anche qualora gli sia stata concessa l’indennità di cui al paragrafo 2 lett.
a) e b), presuppone o meno un inadempimento contrattuale e/o un fatto illecito
del preponente.
Il motivo è infondato.
L’art. 17 della direttiva comunitaria prevede, tra le
condizioni
costitutive del diritto all’indennità per il caso di estinzione del contratto
(paragrafo 2.a, secondo trattino), che il pagamento di tale indennità sia
equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l’agente commerciale perde [...]. L’indennità già
comprende, dunque, il risarcimento del danno insito nella cessazione del
rapporto e, pertanto, non è ragionevole ritenere che quando lo stesso secondo
paragrafo, lett. c), della direttiva dispone che la concessione dell’indennità
non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni
intenda configurare una ipotesi di risarcimento - da fatto lecito (cessazione
del rapporto) - ulteriore rispetto a quello già insito nella perdita delle
provvigioni, come sopra previsto. Infatti, nell’articolo indeterminativo un
[e non il risarcimento] è insito il concetto di eventualità di tale diritto e
questa non sussisterebbe a fronte di un danno da fatto lecito che, in quanto
fosse previsto come fonte di un obbligo risarcitorio, dovrebbe sempre
comportare ex se un pregiudizio.
Si aggiunga che la direttiva europea ha proposto ai legislatori nazionali due possibili configurazioni dell’indennità
per la cessazione del rapporto, avendo previsto oltre
a quella recepita dal legislatore italiano (conformata sul
sistema germanico) altra soluzione (propria del diritto
francese) incentrata sulla riparazione del pregiudizio
causato dalla cessazione all’agente commerciale, in
particolare (e tra l’altro) per la perdita delle provvigioni
prevedibili in caso di normale esecuzione del contratto e per
il mancato ammortamento di oneri e spese sostenute per
l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del
preponente: altro ulteriore risarcimento del danno non è
previsto in tale alternativa come conseguenza della
risoluzione del contratto, proprio perché ogni possibile
pregiudizio che possa derivarne nella generalità dei casi, è
già risarcito nell’ambito del sistema proposto dalla
direttiva.
Non è dato comprendere, allora, come nel sistema
alternativo (modello tedesco) adottato dal legislatore
italiano fondato prevalentemente sul dato dell’acquisizione
di clientela, dell’incremento degli affari e del
vantaggio che ne deriva al preponente, anche in ragione
della permanenza di sostanziali vantaggi per quest’ultimo
e, al tempo stesso, anche sull’equità in ragione della
perdita di provvigioni dell’agente (elemento che assume
rilievo anche nel sistema alla francese) abbia poi voluto
accentuare l’aspetto risarcitorio riconoscendo in via
generale un diritto al risarcimento del danno da fatto
lecito (salvo la prova del quantum, giacché in siffatta
previsione la sussistenza del danno finirebbe con l’essere
presupposta in re ipsa).
A maggior ragione siffatte argomentazioni valgono per
quanto, in sede di recepimento della direttiva, dispone il
quarto comma dell’art. 1751 Codice civile nel quale il
risarcimento dei danni è previsto espressamente come
eventuale.
La dottrina, a vero dire, non è tutta concorde sul punto,
ma le considerazioni svolte inducono la Corte ad aderire
alla tesi (sostenuta da taluni
autori) che la previsione di cui al quarto comma dell’art. 1751 novellato Codice di
procedura civile rappresenti una conferma dei principi
generali, validi per entrambe le parti, ma che - in
presenza della specifica regolamentazione dei diritti dell’agente
-, la norma ha inteso precisare perché non fosse
dubbia la cumulabilità, con il danno da perdita di
provvigioni considerato dal comma secondo dello stesso
articolo, di un eventuale danno ulteriore da fatto illecito
contrattuale o extra-contrattuale, connesso, in via di
esempio, alla violazione dei doveri informativi, al
mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di
denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del
preponente, alla induzione dell’agente, prima della
risoluzione del rapporto, a oneri e spese per la esecuzione del
contratto, poco dopo inopinatamente risolto (cfr. la
riparazione del pregiudizio nel sistema alla francese).
Infine, deve ritenersi che nel nostro ordinamento il
fatto lecito può dar luogo a risarcimento del danno
soltanto in via eccezionale e le relative ipotesi debbono essere
perciò espressamente previste in quanto tali.
Non è secondario aggiungere che lo stesso ricorrente,
nel chiedere il risarcimento del danno nella misura della
differenza tra il trattamento ex art. 1751 Codice civile e
il trattamento derivante dall’accordo economico
collettivo, ove ritenuta la prevalenza della disciplina
collettiva, mostra di intendere che dall’applicazione della
disciplina legale dell’indennità non residuerebbe spazio per
ulteriori risarcimenti.
D’altro lato, la prospettazione di un simile danno
differenziale presuppone la soluzione dei problemi di cui al
primo motivo di ricorso ed incorre in analoghi profili di
inammissibilità.
Non può essere accolta, pertanto, - sia per il rilievo dei
detti profili, sia per l’inesistenza di un ragionevole
dubbio interpretativo - neppure la richiesta subordinata di
rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia
formulata nel motivo in esame ai sensi dell’art. 177 del
Trattato.
Col terzo motivo, in ordine alle provvigioni sugli affari
conclusi dopo lo scioglimento del contratto, il
ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto (art. 1748, terzo comma Codice civile in
relazione alla Direttiva CEE n. 86/653, art. 210 Codice di
procedura civile in relazione all’art. 421 Codice di
procedura civile), insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia. Si duole che
la ITALPRO non aveva adempiuto all’ordine del
Pretore di esibire in giudizio copia dei contratti stipulati alla
data del 31 maggio 1995, delle fatture relative e di
quelle successive allo svolgimento del rapporto, ma
riflettenti l’attività dell’agente, e che, malgrado l’incompletezza
delle produzioni fosse stata denunciata al Pretore, lo
stesso giudice non avesse ritenuto necessari ulteriori
approfondimenti istruttori; il Tribunale - al quale era stata
rappresentata vuoi l’erroneità della decisione del primo
giudice, che aveva operato una sorta di irragionevole
conguaglio tra i vantaggi derivati all’agente da analoghe
convenzioni promosse dal suo predecessore e quelle che,
successivamente alla cessazione del rapporto, ad altri
agenti sarebbero derivate da quelle da lui procurate, vuoi
l’omissione di istruttoria ed era stata di nuovo sollecitata
la reiterazione dell’ordine alla
ITALPRO di completare l’esibizione della documentazione in suo possesso
- ha, poi, disatteso quei rilievi in quanto si sarebbe trattato di
un ordine meramente esplorativo e, anche in sua
assenza, l’agente avrebbe potuto egualmente provare il
fondamento della pretesa mediante deduzione di prova
testimoniale.
Peraltro, secondo il ricorrente, le
testimonianze avrebbero esse stesse presupposto l’esibizione in
giudizio delle fatture, non essendo pensabile che gli
amministratori delle USSL e degli ospedali destinatari delle
forniture fossero in condizione di ricordare gli importi
esatti delle fatture costituenti la base di calcolo delle
provvigioni.
I giudici di merito si erano resi inosservanti
dell’obbligo di ricerca della verità materiale, a norma
dell’art. 421 Codice di procedura civile, in relazione a dati e
spunti di indagine già esistenti in causa, tanto più che
l’ordine di esibizione già era stato impartito; - che
esisteva la prova dei contratti quadro; - che del tutto
improbabile era l’assenza totale di vendite nell’anno 1995, pur
in presenza di sette convenzioni con le USSL; - che
assolutamente non condivisibile era la spiegazione circa
l’inesistenza stessa del diritto per gli affari
successivamente conclusi.
Il motivo è infondato.
Vero è che l’art. 1748 Codice civile, come sostituito dal
D.Lgs. n. 303 del 1991, cit., stabilisce che l’agente ha
diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo
scioglimento del contratto se la conclusione è effetto
soprattutto dell’attività da lui svolta, ma il Tribunale ha
ritenuto esser pacifico tra le parti che dalle delibere di
aggiudicazione non sorgeva alcun obbligo per le USSL di
concludere contratti di fornitura con la ITALPRO, né
era risultato che tali contratti fossero stati stipulati.
In relazione a tale affermazione, non sono fondate le
critiche formulate in relazione alle ulteriori affermazioni
del giudice di appello secondo cui l’ordine (ulteriore)
avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Lo stesso ricorrente (che, come rilevato dal Tribunale,
aveva parlato di eventuali forniture, così non
prospettate neppure come certamente avvenute) non precisa in
relazione a quali specifici documenti la produzione in
giudizio conseguente all’ordine impartito dal giudice
fosse risultata incompleta e quali approfondimenti
istruttori il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere. Neppure
sono condivisibili le considerazioni del ricorrente circa
l’inutilità di una eventuale indicazione di testi sugli
ordini che, in attuazione o espletamento delle delibere di
aggiudicazione, gli enti del Servizio sanitario nazionale
avrebbero concluso con la ITALPRO, dalle cui
deposizioni, per contro, sarebbero potuti derivare quanto meno
quegli utili indizi o spunti di indagini che avrebbero
potuto indurre il giudice di merito ad ulteriori
approfondimenti in fatto circa la fondatezza delle pretese dell’agente.
Stante la deficienza probatoria di cui si è detto resta
assorbita la questione della ricollegabilità causale degli affari che eventualmente fossero risultati conclusi dopo
la cessazione del rapporto alla pregressa attività dell’agente.
Col quarto motivo di annullamento, con riferimento al
minimo garantito per l’anno 1989, il ricorrente, deduce
violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.
2984 n. 4 Codice civile in relazione all’art. 2946 Codice
civile) e si duole della pronuncia di prescrizione
emanata dal Tribunale sul presupposto della non sospensione
del termine prescrizionale della provvigione in costanza
del rapporto.
Sostiene che il minimo garantito non costituiva
provvigione, essendo sfornito di qualsiasi elemento di rischio e
non essendo minimamente legato all’attività dell’agente
e agli affari da lui conclusi; ne sarebbe conseguito che il
termine di prescrizione applicabile non era quello
quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 Codice civile, ma
quello decennale ordinario di cui all’art. 2946 Codice civile,
mentre, alla data della domanda, erano trascorsi solo sei
anni. In subordine, avrebbe dovuto comunque
riaffermarsi il principio fatto proprio dal giudice di primo
grado secondo cui, non essendo il rapporto di agenzia
dotato di stabilità, avrebbe dovuto ritenersi applicabile la
sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 cit.,
anche per la stretta affinità del rapporto di agenzia con
quello di lavoro subordinato.
Il motivo è infondato.
Trattandosi di una (eventuale) integrazione delle
provvigioni di un determinato anno, non può dubitarsi che il
relativo importo acquisiva a sua volta natura di
provvigione ed era comunque pagabile ad anno, onde era
pienamente operante la previsione di cui all’art. 2948, n. 4
Codice civile Per contro, non erano estensibili al
rapporto di agenzia, per la radicale diversità della fattispecie
legale, i principi enunciati dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 63 del 1996 sulla prescrizione dei
crediti di lavoro (nello stesso senso v. Cass. 5 gennaio 1980,
n. 34).
Col quinto motivo di annullamento, in punto di
restituzione del campionario, denunciando violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto (art. 1810 Codice civile
in relazione agli artt. 1742 ss. Codice civile);
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, il ricorrente si duole che il Tribunale
lo abbia ritenuto obbligato a restituire il materiale del
campionario ricevuto, secondo la ricostruzione del
giudice di appello, a titolo di comodato, mentre la
fattispecie si inseriva totalmente in quella tipica (e comunque
prevalente e assorbente) del contratto di agenzia,
essendo la consegna del campionario funzionale alla
promozione degli affari. Lo stesso legale rappresentante della
ITALPRO, in sede di interrogatorio formale aveva
riconosciuto che il materiale era stato consegnato al fine di
promuovere e facilitare le vendite e che all’agente era
sicuramente consentito consegnare le componenti di tale
campionario agli Ospedali in conto visione o uso
gratuito, senza esclusione di un diretto utilizzo; era inoltre
rimesso al Marchese di dover di volta in volta definire,
essendo la merce a lui affidata, se dovesse essere data in
conto visione, uso gratuito o altro. Non vi era dunque
responsabilità dell’agente per la mancata restituzione del
campionario. Oltretutto non era provata la pattuizione
di restituzione dello stesso e anche la ITALPRO aveva ammesso che solo gli attrezzi erano secondo lei da
restituire; ma (in relazione a ciò) non era provata la natura
della merce non restituita. Erroneamente il Tribunale
aveva ritenuto l’agente onerato della prova di poter
regalare a fini promozionali il materiale ricevuto ovvero di
consentirne un uso incompatibile con la restituzione ed
erroneamente aveva valutato il
comportamento dell’agente volto a reperire il materiale e a procurane la
restituzione: tale contegno non costituiva adempimento di
un obbligo giuridico, ma era volto a ridurre il danno per
l’ipotesi di una eventuale condanna.
Quanto al valore del campionario, mentre l’agente aveva sostenuto che nella vendita dello stesso venivano
praticati sconti del 25/30%, la ITALPRO aveva escluso che simile sconto venisse praticato alle USSL, era
dunque onere della ITALPRO dar prova di quali fossero
stati i destinatari in concreto del campionario.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto che mai lo stesso Marchese
aveva sostenuto di avere acquisito la proprietà del
campionario ed aveva, anzi, ammesso di esserne solo affidatario in funzione della promozione delle vendite, tanto che
aveva promesso la restituzione di quei prodotti che fosse
riuscito a reperire, il che in effetti era avvenuto. D’altro
canto, il ricorrente vorrebbe avvalersi di dichiarazioni
che il legale rappresentante della ITALPRO avrebbe
reso in sede di interrogatorio formale, ma della testuale
citazione della sentenza di primo grado contenuta nel
ricorso, si rileva che il Pretore non ha parlato di
interrogatorio formale, con la conseguenza che non è certo il
valore confessorio delle dichiarazioni in tale sede raccolte.
In secondo luogo, nella stessa valutazione del Pretore,
quale risultante dalla citazione della sua sentenza
contenuta nel ricorso, la liceità della consegna del
campionario a terzi è fatta derivare dalle ritenute, peculiari finalità
della disponibilità di esso da parte dell’agente, piuttosto
che da una esplicita autorizzazione della
preponente, inequivocabilmente risultante dalle dichiarazioni del
suo legale rappresentante.
Non sussistono dunque i vizi di motivazione denunciati
e del tutto incensurabile appare dunque l’affermazione
del giudice di appello secondo cui l’agente era obbligato
a restituire il controvalore di quei pezzi non restituiti al
prezzo di listino, mancando la prova di riduzioni di
prezzo praticate dalla società ai clienti (questione, del resto,
non riproposta in appello). Non era dovuto, peraltro,
alcun risarcimento per quei prodotti restituiti deteriorati
dall’uso (ove compatibile con il tipo di prodotto)
dovendosi ritenere l’uso stesso autorizzato dalla
preponente, mentre non vi era prova di un uso improprio imputabile
all’agente.
Il Tribunale, infatti, non ha escluso che, nell’ambito del
rapporto di agenzia (come si deduce dal ricorrente) il
Marchese fosse autorizzato a consegnare componenti
del campionario in conto visione o in uso gratuito (ove
l’uso non ne comportasse la irrecuperabilità materiale), ma ciò non comporta che, sempre nell’ambito degli
obblighi derivanti dal contratto, egli non fosse tenuto a
farseli restituire una volta che erano stati esaminati o
provati ed a riconsegnarli a sua volta alla preponente,
salvo provare fatti impeditivi non a lui imputabili o, per
particolari pezzi, l’esonero da parte della preponente, in
ragione delle peculiarità d’uso del singolo campione. Né
in questa sede di legittimità possono proporsi dati
fattuali come eventuali atteggiamenti di tolleranza della
ITALPRO, nel corso del rapporto, in ordine alla
gestione del campionario. Del pari non illogiche appaiono le
argomentazioni del giudice di merito in ordine al valore
da attribuire al comportamento dell’agente diretto al
recupero ed alla riconsegna del campionario, onde al
ricorrente non è consentito proporre una diversa
interpretazione dei fatti concludenti esaminati dal
Tribunale.
Quanto al valore dei pezzi non restituiti, il fatto che
avrebbe dato origine ad una minore quantificazione del
danno sarebbe stato, secondo il Marchese, il minor
prezzo che, in ragione di sconti, la società avrebbe in
concreto realizzato dalla vendita degli articoli a taluni
soggetti, ma, a tale riguardo, è assorbente considerare
che la ricorrente non ha censurato l’affermazione del
Tribunale secondo cui la questione non era stata
riproposta in appello (e non avrebbe potuto ritenersi
riproposta, come la parte ricorrente si limita ad adombrare,
con la sola richiesta di una parziale riforma della
sentenza, richiesta nella quale sarebbe da ravvisare
implicita conferma delle statuizioni del Pretore relative al
campionario).
In ogni caso, mancata la restituzione di pezzi
del campionario, era onere dell’agente dar prova che gli
stessi erano consegnati a soggetti normalmente
beneficiari dello sconto, in quanto secondo un criterio logico
o di normalità, il prezzo da realizzare sarebbe stato
quello normale o di listino.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura,
il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
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