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Cassazione civile sez. II., 6 aprile 2000 n.
4327 -
Assinord Srl c. Manuli |
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La mediazione (art. 1754 e segg. Codice civile) ed il contratto
atipico di procacciamento d’affari si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore
rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell’affare
e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell’agente)
può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l’elemento della prestazione di una attività di
intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il
procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l’affare,
per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da
costoro promosso.
(testo integrale)
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