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La Fondazione
Enasarco è un ente previdenziale autonomo, privatizzato in base alla
riforma del D.Lgs. n. 509/94 e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della Corte dei Conti.
Spetta all'Enasarco
la gestione della previdenza complementare degli di agenti e
rappresentanti di commercio, per i quali è comunque vigente l'obbligo di
iscrizione alla previdenza dell'Inps.
Previdenza
complementare, dunque, ma obbligatoria, in relazione alla quale è talora
incerta l'individuazione dei requisiti per l'assoggettamento alla
contribuzione (stabiliti dall'Enasarco medesima), circostanza di
assoluta rilevanza per le aziende, in considerazione del regime
sanzionatorio in essere e dell'intensificarsi dei controlli in materia.
La
problematica inerente l'insorgenza dell'obbligo contributivo invero è
strettamente connessa a quella della individuazione della nozione stessa
di agente di commercio: è dato rilevare un rilevante numero di pronunce
che si occupano dalla questione proprio al fine di stabilire quali
figure di intermediari siano tenuti all'iscrizione all'Enasarco ed al
versamento (unitamente all'azienda mandante) dei contributi
previdenziali.
Secondo la più recente versione della norma che
disciplina l'attività dell'ente (che ora è divenuto una fondazione), il
Regolamento delle Attività Istituzionali
del 2004 devono essere iscritti al
Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti riconducibili alle
fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile che operino
sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di
preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in
Italia.

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