Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 I temi - L'obbligo contributivo.

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La Fondazione Enasarco è un ente previdenziale autonomo, privatizzato in base alla riforma del D.Lgs. n. 509/94 e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della Corte dei Conti.

Spetta all'Enasarco la gestione della previdenza complementare degli di agenti e rappresentanti di commercio, per i quali è comunque vigente l'obbligo di iscrizione alla previdenza dell'Inps.

Previdenza complementare, dunque, ma obbligatoria, in relazione alla quale è talora incerta l'individuazione dei requisiti per l'assoggettamento alla contribuzione (stabiliti dall'Enasarco medesima), circostanza di assoluta rilevanza per le aziende, in considerazione del regime sanzionatorio in essere e dell'intensificarsi dei controlli in materia.

La problematica inerente l'insorgenza dell'obbligo contributivo invero è strettamente connessa a quella della individuazione della nozione stessa di agente di commercio: è dato rilevare un rilevante numero di pronunce che si occupano dalla questione proprio al fine di stabilire quali figure di intermediari siano tenuti all'iscrizione all'Enasarco ed al versamento (unitamente all'azienda mandante) dei contributi previdenziali.

Secondo la più recente versione della norma che disciplina l'attività dell'ente (che ora è divenuto una fondazione), il Regolamento delle Attività Istituzionali del 2004 devono essere iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 1742 e 1752 del codice civile che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

 Leggi  e norme.

Regolamento delle Attività Istituzionali del 1 gennaio 2004

 Le sentenze

Cass. civ., sez. Lavoro, 01-04-2004, n. 6482

Cass. civ., sez. Lavoro, 02-08-2003, n. 11794

Cassazione civile, sez. lav., 14 giugno 2000, n. 8133

 Altri links

L'iscrizione del promotore finanziario all'Enasarco

L'omissione contributiva: responsabilità del preponente e rimedi

• I poteri ispettivi dei funzionari Enasarco