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Da tempo la prassi, per quasi tutti gli agenti, prevede che nella fattura emessa
per le provvigioni, oltre alla ritenuta Enasarco sia indicata una
percentuale quella per il F.I.R.R (Fondo per l'indennità di risoluzione
rapporto).
Questo
accantonamento (che varia in base ad aliquote, scaglioni e tipo di
rapporto, non è una ritenuta sulle provvigioni) non ha tuttavia nulla a
che vedere con la pensione e va effettuato esclusivamente in forza
delle disposizioni contenute negli accordi economici collettivi, e
dunque la trattenuta andrebbe effettuata solo in quanto le parti
aderiscano alle associazioni stipulanti o abbiano espressamente
richiamato nel contratto individuale l'Accordo
Economico Collettivo.
L'indennità
"FIRR" altro non è che una componente dell'indennità di scioglimento del
rapporto, così come concepita dagli accordi collettivi in attuazione
dell'art. 1751 cod. civ. (e proprio per tale motivo l’obbligo del
versamento ricorre anche quando l’attività di agenzia sia esercitata da
società, di capitali o di persone).
Le aziende
invece spesso operano l'accantonamento nella convinzione che essa sia
dovuta per legge, mentre lo è solo per contratto.
Ne consegue
che:
- alla
cessazione del rapporto di agenzia con la singola casa, l'Enasarco debba
erogare comunque il risultato dell'accantonamento all'agente
direttamente, mentre questi non ha titolo di richiedere alcunché
all'azienda (salvi i danni in caso d'omissione dell'accantonamento)
- se
l'agente intenda richiedere l'indennità ex art. 1751 determinandola al
di fuori dei meccanismi della contrattazione collettiva deve detrarre
quanto spettante dal F.I.R.R. (Cass.
Civile sez. lav. n. 11402 del 30 agosto 2000)
-
l'esecuzione dell'accantonamento non dovrebbe costituire per l'agente
indice di accettazione implicita della normativa degli accordi
collettivi, se essa non è applicabile in altro modo), mentre potrebbe
esserlo per l'azienda.
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