Agente 2000 - Pagine di documentazione ed informazione giuridica sugli agenti e gli altri intermediari del commercio e dei servizi - a cura dell'Avv. Roberto Conti

 

 I temi - L'esclusiva.

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In difetto di una previsione contraria, entrambe le parti del contratto di agenzia sono sottoposte ad un vincolo reciproco di esclusiva nella zona (e/o tipologia di clientela o prodotti) contrattualmente individuata.

La portata di tale principio è stata col tempo ridimensionata dalla prassi e dalla contrattazione collettiva ed individuale, cosicché se è vero che l'esclusiva è un elemento naturale del contratto, è altrettanto vero che il regime legale può essere derogato, e ciò in favore di una o di tutte le parti.

Si è sempre ritenuto che, nel rispetto del principio generale della libertà della forma, la deroga  non richiedesse forma scritta, ben potendo desumersi anche dal comportamento delle parti, purché chiaro ed univoco: e ciò deve ritenersi anche alla luce dei nuovi AEC del 2002 e delle modifiche al Codice Civile degli anni novanta, che non sembrano aver innovato al riguardo. Per esemplificare deve ritenersi valida la clausola che attribuisca al preponente la facoltà di nominare per la stessa zona altri agenti, dovendosi essa interpretare come esplicita pattuizione della non esclusività del rapporto (simili clausole potestative sono invece invalide ove riguardino gli altri aspetti patrimoniali del rapporto).

Non necessita in ogni caso di una specifica previsione scritta l'ipotesi in cui l'agente tratti gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro, intendendosi per tali quelle i cui prodotti per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro: semmai è necessaria una contraria pattuizione che impedisca all'agente di svolgere l'attività pur non concorrenziale, costringendolo ad essere integralmente "monomandatario" (patto di esclusiva per una sola ditta).

Sul piano pratico l'esclusiva incide, oltre che in generale sulle modalità di lavoro, sul diritto alle provvigioni (nel senso che possono spettare - ove sussista l'esclusiva in favore dell'agente - anche per gli ordini "direzionali", come sancito oltre che da innumerevoli sentenze italiane anche dalla Corte UE), ma anche sulla misura del preavviso e dell'indennità di scioglimento, essendo anzi ora prevista una specifica indennità per l'ipotesi, in verità differente, del patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. La giurisprudenza più attenta distingue tra esclusiva e monomandato "di fatto", riconoscendo solo alla prima ipotesi l'applicazione di determinate norme.

La violazione del divieto di esclusiva ha ovviamente conseguenze rilevanti, potendo la parte che la subisce anche richiedere la risoluzione del contratto (recesso per giusta causa) ed il risarcimento dei danni.

 Leggi  e norme.

Art. 2 AEC 2002 settore Commercio

Art. 2 AEC 16 novembre 1988 (industria)

codice civile dopo la legge Legge 29 dicembre 2000 n. 422 di modifica dell'art. 1751 bis

 Le sentenze

Cass. civ., sez. II, 23-04-2002, n. 5920

Tribunale di Fermo - Paniconi/ Due Esse

Pretore di Fermo - Malvestiti/ Scolaro

Corte UE: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 1996

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