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In difetto di una
previsione contraria, entrambe le parti del contratto di agenzia sono sottoposte
ad un vincolo reciproco di esclusiva nella zona (e/o tipologia di clientela o
prodotti) contrattualmente individuata.
La portata di tale principio
è stata col tempo ridimensionata dalla prassi e dalla contrattazione
collettiva ed individuale, cosicché se è vero che l'esclusiva è un
elemento naturale del contratto, è altrettanto vero che il regime legale
può essere derogato, e ciò in favore di una o di tutte le parti.
Si è sempre ritenuto che, nel
rispetto del principio generale della libertà della forma, la deroga
non richiedesse forma scritta, ben potendo desumersi anche dal
comportamento delle parti, purché chiaro ed univoco: e ciò deve
ritenersi anche alla luce dei nuovi AEC del 2002 e delle modifiche al
Codice Civile degli anni novanta, che non sembrano aver innovato al
riguardo. Per esemplificare deve ritenersi valida la clausola che
attribuisca al preponente la facoltà di nominare per la stessa zona
altri agenti, dovendosi essa interpretare come esplicita pattuizione
della non esclusività del rapporto (simili clausole potestative sono
invece invalide ove riguardino gli altri aspetti patrimoniali del
rapporto).
Non necessita in ogni caso di
una specifica previsione scritta l'ipotesi in cui l'agente tratti gli
affari di più ditte non in concorrenza tra loro, intendendosi per tali
quelle i cui prodotti per foggia, destinazione e valore d'uso siano
diversi e infungibili tra di loro: semmai è necessaria una contraria
pattuizione che impedisca all'agente di svolgere l'attività pur non
concorrenziale, costringendolo ad essere integralmente "monomandatario"
(patto di esclusiva per una sola ditta).
Sul piano pratico l'esclusiva
incide, oltre che in generale sulle modalità di lavoro, sul diritto alle
provvigioni (nel senso che possono spettare - ove sussista l'esclusiva
in favore dell'agente - anche per gli ordini "direzionali",
come sancito oltre che da innumerevoli sentenze italiane anche dalla
Corte UE), ma anche
sulla misura del preavviso e dell'indennità di scioglimento, essendo
anzi ora prevista una specifica indennità per l'ipotesi, in verità
differente, del patto di non concorrenza per il periodo successivo alla
cessazione del rapporto. La giurisprudenza più attenta distingue tra
esclusiva e monomandato "di fatto", riconoscendo solo alla prima ipotesi l'applicazione di determinate
norme.
La violazione del divieto di esclusiva ha ovviamente
conseguenze rilevanti, potendo la parte che la subisce anche richiedere la
risoluzione del contratto (recesso per giusta causa) ed il risarcimento
dei danni. |